Storica sentenza della Cassazione: La Prima sezione penale ha ritenuto “fondato” il reclamo di Abderrazah Z. contro la decisione con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino, il 3 dicembre 2014, aveva confermato l’ordinanza di espulsione emessa con decreto dal magistrato di Cuneo un mese prima.
Il cittadino marocchino infatti ha stipulato un contratto di convivenza (quella regolamentata dalla legge Cirinnà) con una donna italiana, e proprio per il riconoscimento dello status familiare della coppia, previsto dalla legge, non può essere espulso. Per i giudici “la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con contratto di convivenza disciplinato dalla legge (quella sulle unioni civili e le convivenze di fatto) è ostativa all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione”. L’espulsione di condannati stranieri clandestini quindi deve essere revocata nel caso in cui il cittadino extracomunitario conviva con partner italiano, essendo questa circostanza una “condizione ostativa”. Il principio si estende in automatico anche alla disciplina sulle unioni civili.
Nella stessa decisione della Cassazione si legge che il provvedimento è stato adottato “alla luce delle nuove regole che sono state accolte dall’opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come una disciplina epocale, con la quale sono state riconosciute nell’ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e con esse anche quelle di fatto tra eterosessuali“.
La sentenza è importantissima: di fatto è il segno che finalmente la legge 76 del 20 maggio 2016, da questo punto di vista, è stata equiparata al matrimonio. Infatti lo stesso principio si applica ai non comunitari sposati in matrimonio con cittadini italiani.
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