La Corte di Strasburgo ribalda a sorpresa una sentenza del 2015, limitando la pratica dell’utero in affitto.
“Una coppia non può riconoscere un figlio come suo, se il bimbo è stato generato senza alcun legame biologico con i due aspiranti genitori e grazie ad una maternità surrogata”.
La Corte dei diritti umani di Strasburgo ha così rigettato il ricorso di una coppia di Colletorto, provincia di Campobasso, negando la possibilità di riconoscere come proprio il figlio avuto in Russia da madre surrogata. La coppia faceva riferimento all’articolo 8 della Carta dei diritti dell’uomo, quello sul diritto al rispetto per la vita privata e familiare. Ma secondo la Corte l’Italia non ha violato la Carta dei diritti negando la genitorialità “vista l’assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti, la breve durata della loro relazione con il bimbo e la mancanza di certezze circa i legami tra di loro dal punto di vista legale”.
Dopo la nascita del bambino la coppia era rientrata in Italia con un certificato di genitorialità, secondo quanto previsto dalla legge russa. Ma l’Ambasciata italiana inviò in seguito una missiva a Colletorto, affermando che il certificato dichiarava il falso. Da lì l’affidamento del bambino ai servizi sociali e il rifiuto della trascizione, avvenuto all’ottavo mese di vita del piccolo.
Sempre secondo i giudici quindi non esiste alcun tipo di legame familiare tra bambino e ricorrenti ed è diritto dello Stato “riconoscere una relazione legale genitori-figli con l’obiettivo di proteggere i bambini“.
“La sentenza di Strasburgo è un cambio radicale rispetto a quella di primo grado: non viene più considerata la vita familiare del bambino come da proteggere“, commenta l’avvocato Alexander Schuster, ricercatore del gruppo di biodiritto e biogenetica dell’Università di Trento. “La sentenza è stata decretata con undici voti a sei, ribaltando i cinque a due del primo grado. Viene quindi affievolita la dimensione genitoriale a favore dello sviluppo personale degli adulti. Il fatto viene infatti inquadrato come rispetto dei singoli e della loro vita privata. Di conseguenza lo Stato ha il diritto d’intervenire d’urgenza in situazioni di cosiddetto abbandono. Per questo viene sancito che l’Italia non ha ecceduto. Il punto è che si parla di abbandono dal momento che non era stata riconosciuta la genitorialità, ma c’era un passato di vita familiare. Per fortuna la giurisprudenza italiana e i Tribunali dei minori sono andati oltre. Nessuno si sogna di togliere un figlio per l’assenza di un legame genetico“, conclude l’avvocato.
Questa sentenza è quindi contraria alla pratica dell’utero in affitto? No, come spiega Angelo Schillaci: “La sentenza Paradiso e Campanelli contro Italia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, pubblicata oggi, ha molte ombre, specie sul piano della qualificazione delle relazioni familiari di fatto e della loro protezione (specie dal punto di vista del minore che di esse sia parte), e non è il caso di nasconderlo. Allo stesso tempo, trovo intollerabile la si faccia passare per una decisione contraria (o anche solo relativa) alla gestazione per altri. Basta leggerla, per rendersi conto che: a) i fatti sono diversi, ben più complessi, e legati solo indirettamente al fatto che il bambino fosse nato a seguito di gestazione per altri; b) la Corte è molto attenta, in più punti della sentenza (ad es. par. 133), a differenziare il caso in questione dai casi Mennesson e Labassee contro Francia (in cui venne riconosciuto il diritto alla trascrizione dell’atto di nascita del minore nato all’estero a seguito di g.p.a.), con tutto ciò che ne consegue, ad esempio in tema di delimitazione del margine di apprezzamento riservato allo Stato membro (più ristretto nei casi Mennesson e Labassee, più ampio in questo caso); c) una delle opinioni concorrenti (De Gaetano ed altri) censura l’iter decidendi della Corte proprio perché non ha dato sufficiente risalto alla (presunta) inaccettabilità e immoralità della gestazione per altri e dunque, conferma, a contrario, che la sentenza parla, appunto, di altro“.
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Se nessuno dei due ha un legame genetico col bambino che senso ha parlare di madre surrogata? A me dà l'idea che sono andati da una donna incinta e hanno "comprato" il bambino...
Fossero andati in un paese dove la gestazione per altri è legale sarebbero rientrati con un certificato che affermava il vero e nessuno avrebbe tolto loro il bambino. Invece cosi hanno prodotto un certificato falso. Io credo che sia questo il problema.