E’ arrivata oggi la decisione della Corte di Cassazione, che ha dovuto pronunciarsi sul riconoscimento della genitorialità per le coppie gay e lesbiche con figli. Come scrive Fabrizio Marrazzo di Gay Center:
La sentenza della corte di Cassazione pubblicata oggi, fa emergere l’urgenza di una legge che riconosca la genitorialità e la adozione per le coppie lesbiche e gay, che tuteli i minori sin dalla nascita. Invece, oggi dopo questa sentenza, il genitore non biologico sarà costretto a chiedere il riconoscimento della propria genitorialità solo ai tribunali. Lasciando così il minore per alcuni anni con un solo genitore riconosciuto. A differenza delle coppie eterosessuali dove in casi analoghi il riconoscimento della genitorialità è immediato. Dato che per loro viene data dalla legge la possibilità di adottare.
Questa sentenza fa emergere una forte discriminazione dell’attuale normativa che non consente alle coppie lesbiche e gay di adottare a differenza di quanto avviene in tutti i paesi civili d’Europa e dell’occidente, per questo invitiamo al più presto il Parlamento a legiferare in tal senso.
Insomma, il genitore non biologico dovrà per forza ricorrere a un giudice italiano per vedersi riconosciuto come padre o madre del bambino, o ricorrere agli altri strumenti previsti dalla legge italiana.
Per la Cassazione, sentenza di un giudice straniera non vale in Italia
Da quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 12193, “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione“.
La sentenza riguardava il caso di una coppia gay, che avevano avuto due bambini attraverso la procreazione medicalmente assistita. Il verdetto spiega che “il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione“.
Ma i giudici delle Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno anche specificato che “i valori tutelati dal predetto divieto. Ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici“. E a questo proposito, chiariscono: “l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983” e accessibile alle coppie arcobaleno.
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Purtroppo questa volta non vi è stato " un giudice a Berlino " ! Da bravi cerchiobottisti , gli "ermellini " hanno indicato una scappatoia con l'adozione particolare, ma evidenziando sempre una discriminazione , una pesante differenziazione . Di questo dobbiamo ringraziare il candidato alle prossime europee , l ' ex Ministro degli Interni Angelino Alfano e l'asservimento al Card Bagnasco da parte dei 5Stelle in sede di approvazione della Cirinnà.