Reversibilità della pensione, divorzio, convivenza, doppio cognome e così via: ne abbiamo discusso per mesi, ne abbiamo sentito parlare qui su Gay.it e sui quotidiani ed in televisione, siamo intervenuti centinaia di volte su Facebook, ma quanto conosciamo davvero il ddl Cirinnà?
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Ed ecco le risposte giuste:
Se il partner di una coppia unita civilmente vuole sposarsi…
Dovranno prima divorziare: possono infatti contrarre l’unione civile due persone dello stesso sesso non sposate né unite civilmente con altri, di maggiore età e che non siano interdette per infermità di mente.
Possono unirsi civilmente due parenti anche stretti
Falso! Per unirsi civilmente occorre non essere legati da stretti vincoli di parentela (genitori e figli, fratelli e sorelle, zio e nipote, zia e nipote).
Non è prevista alcuna cerimonia: le parti si presenteranno all’anagrafe a firmare l’unione civile
Falso! Ci si potrà unire in presenza di due testimoni maggiorenni presso l’Ufficio dello stato civile di ogni Comune d’Italia. L’unica differenza su questo punto col matrimonio è che non ci saranno le cosiddette “pubblicazioni”.
Come nel matrimonio, potranno scegliere la comunione o la separazione dei beni
Vero! Esattamente come per papà e mamma, le parti dovranno scegliere quale regime patrimoniale adottare, se quindi la comunione legale o la separazione dei beni.
Le parti non potranno avere un cognome comune
Falso! Le parti potranno anche eventualmente scegliere di adottare un cognome comune: sarà infatti anche possibile anteporre o posporre al cognome comune il proprio, almeno finché l’unione civile sarà in piedi.
Chi si vorrà unire civilmente potrà chiedere un congedo matrimoniale
Vero! Il cosiddetto congedo matrimoniale (erroneamente chiamato anche permesso matrimoniale o licenza matrimoniale) è un periodo retribuito riconosciuto al lavoratore in occasione del proprio matrimonio. Consiste in un periodo di astensione dal lavoro pari a 15 giorni ed è previsto nelle unioni civili.
Sono previsti congedi familiari se il partner di una unione civile muore o sta male
Vero! La Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede, all’articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Le forme di flessibilità previste sono due: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare ed i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari. Queste agevolazioni sono concesse anche ai partner di una unione civile.
La reversibilità della pensione
E’ prevista esattamente come nel matrimonio.
Per quanto riguarda l’eredità i parenti di uno dei due uniti civilmente
erediteranno quanto deciso dal defunto, fatti salvi gli eredi “legittimari”, esattamente come avviene nel matrimonio: l’erede legittimario è diverso dalla cosiddetta “quota legittima” ed è colui al quale la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa assumere mediante la redazione di un testamento. Il principio è chiarito dall’art. 457 del codice civile che precisa come “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”; quindi, al momento del decesso, anche se ha disposto per testamento, il de cuius non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio, anzi, come diremo, qualora abbia coniuge (o sia unito civilmente) e figli, la quota liberamente disponibile è veramente residua.
Se uno dei due partner non è cittadino italiano o addirittura è clandestino
come nel matrimonio l’unione civile potrà regolarizzarlo. Valgono infatti le norme per i matrimoni: le norme infatti sull’immigrazione o sulla cittadinanza che oggi parlano di coniugi, mogli o mariti, si applicherebbero anche alle dolci metà delle unioni civili. Vediamo qualche esempio. Lo straniero che è unito civilmente a un altro straniero regolarmente residente in Italia, avrebbe diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari. Potrebbero poi esserci casi di ricongiungimenti: ad esempio tra coppie omosessuali che hanno un’unione registrata all’estero, che l’Italia sarebbe obbligata a riconoscere. Importanti anche le ricadute per gli stranieri uniti civilmente a cittadini italiani. Innanzitutto potrebbero mettersi in tasca una carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue. Soprattutto, con un’interpretazione estensiva della nuova legge, dopo pochi anni potrebbero anche diventare cittadini italiani.
Per “divorziare”, occorrerà
chiedere il divorzio allo stato civile e aspettare tre mesi: nell’unione civile, infatti, a differenza del matrimonio è stato introdotto il cosiddetto “divorzio lampo” senza periodo di separazione, come avviene già in gran parte dei paesi europei.
Chi convive e non si unisce civilmente non avrà diritti
Falso: la stessa legge, al titolo II disciplina anche le convivenze di fatto. Clicca qui per maggiori info .
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12/12 pure io! :D
Le so tutte, perfetto! Fiero di me :)
Le so tutte!!! (non erano difficili dai)