Unioni civili, il Consiglio di Stato è perentorio: “L’obiezione di coscienza non esiste”

Parlando di “ufficiale di stato civile” si evita il principio che attraverso “dichiarazioni di coscienza individuale” si possa avere la facoltà non costituire l’unione.

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Nella conferenza conclusasi poche ore fa a Palazzo Spada il Consiglio di Stato ha dato il suo parere favorevole al decreto transitorio sulle unioni civili (LEGGI QUI > >), che regolerà la registrazione e la costituzione di queste ultime fino all’arrivo del decreto definitivo di competenza del Ministero della Giustizia.

Tra i vari punti trattati da Franco Frattini, presidente della sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato, c’era quello spinoso dell’obiezione di coscienza, che negli ultimi mesi ha provocato statements, reazioni, dichiarazioni al limite del fascismo e polemiche.

Dall’invio di una lettera ai sindaci italiani da parte di ProVita, che li invita a praticare l’obiezione di coscienza (LEGGI QUI > >) alla presentazione di un emendamento al decreto sulle unioni civili, redatto da alcuni deputati di Forza Italia e Lega Nord, volto a introdurre la facoltà di rifiutarsi di celebrarle, prontamente cassato dalla Commissione Giustizia alla Camera (LEGGI QUI > >): prima dell’approvazione della legge, avvenuta l’11 maggio, molte erano state le opposizioni all’obbligo per l’ufficiale di stato civile di costituire l’unione tra persone dello stesso sesso. Ma anche dopo l’approvazione molti sindaci retrogradi hanno borbottato (LEGGI QUI > >): dal candidato Marchini a Roma ad Attilio Fontana di Varese, passando per Lucia Baracchini di Pontremoli, tutti in coro affermavano “il diritto di essere esentati” dalla costituzione dell’unione. Alcuni sono stati denunciati e prontamente fermati, nonostante il pieno sostegno giuridico assicurato da ProVita (LEGGI QUI > >) altri sono caduti da soli nell’oblio.

Poi però il chiarimento, arrivato da più fronti. La legge sulle unioni civili NON prevede l’obiezione di coscienza: il rifiuto è impugnabile in sede giurisdizionale e, nei casi più gravi, potrà procedersi alla denuncia per rifiuto/omissione di atti di ufficio ai sensi dell’art. 328 del codice penale.

Il Consiglio di Stato ha sancito in modo definitivo questo dato, in un modo molto semplice: parlando di “ufficiale di stato civile” si evita il principio che attraverso “dichiarazioni di coscienza individuale” si possa avere la facoltà non costituire l’unione. La categoria “ufficiale di stato civile” non comprende solo il sindaco, che può facilmente delegare ad altre figure che rivestano quella stessa qualità, come accade per il matrimonio. Parlando quindi di “ufficiale di stato civile” da un lato si estende a molti funzionari la facoltà di celebrare l’unione, dall’altro si impedisce in modo sostanziale che venga attuata l’illegale obiezione di coscienza. Si legge nel rapporto del Consiglio di Stato (consultabile nella sua interezza qui):

Nel caso della legge n. 76/2016 una previsione del genere non è stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’”obiezione di coscienza” sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge. Del resto, quanto al riferimento alla “coscienza individuale” adombrato per invocare la possibilità di “obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che, tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale, sicché il problema della “coscienza individuale” del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.

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Giovanni Di Colere 22.7.16 - 6:12

In realtà il Sindaco può delegare un ufficiale per qualunque motivo quindi di fatto l'obiezione di coscienza esiste. L'obiezione non è dell'istituzione ma del singolo. Il quale può benissimo dire io non celebro unioni civili per motivi di coscienza ma permetto che lo faccia un funzionario come da disposto di legge.

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