Formazioni sociali specifiche: il granello di sabbia nell’ingranaggio

Le mistificazioni sulla definizione delle unioni civili e le sue imprevedibili conseguenze

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Sono giorni che da più parti si cerca di tranquillizzare le persone omosessuali sulle unioni civili. Chi le critica è mal considerato, ma soprattutto non viene ascoltato, quali che siano le sue argomentazioni. Le risposte dei politici, quando ci sono, sono di fastidio.
Sono tra i critici totali della scelta di introdurre le unioni civili riservate alle coppie dello stesso sesso, come ho argomentato più volte, ma qui vorrei limitarmi ad analizzare criticamente alcune affermazioni mistificatorie, prima che, ripetute così tante volte da voci diverse, possano essere credute vere.
Qualche giorno fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto ha scritto un intervento dal titolo «Il nome della cosa» sulla questione delle “formazioni sociali specifiche”.
Secondo lui questa formula non cambia niente. Le critiche che sono arrivate sarebbero fondate sul nulla, provocando un inutile «magnifico sbattimento» a chi lavora alla legge. Anzi, si duole del fatto che l’emotività e la disinformazione di alcuni ostacolino più di Giovanardi.

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Il sottosegretario dice testualmente che il disegno di legge fino al giorno prima: «conteneva un comma che definiva le unioni civili come “istituto giuridico originario”, per dire che non andava confuso con il matrimonio ex art. 29, che è precisamente ciò che ha dettato la Corte (ndr. Costituzionale). In Commissione si è semplicemente deciso che la formulazione “istituto giuridico originario” fosse meno fedele alla sentenza 138/2010 di “formazione sociale specifica” che è una citazione diretta delle parole dell’articolo 2 della Costituzione».
A suo avviso la Corte avrebbe affermato che le unioni omosessuali non sono famiglie fondate sul matrimonio ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione, nel senso che il legislatore non potrebbe estendere il matrimonio a tali unioni con una legge ordinaria.

DISINFORMAZIONE 1: LA CORTE NON HA MAI DETTO QUESTO

Negli interventi sulle unioni civili in audizione al Senato Giuditta Brunelli e Barbara Pezzini ripetono con ricchezza di motivazioni che il legislatore può introdurre il matrimonio egualitario con una legge ordinaria. Anche la sentenza 2400 del 2015 della Corte di Cassazione contiene un riferimento testuale

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proprio a questa possibilità e non è la prima volta che questo rilievo viene fatto dalla Cassazione.
Ma se ancora qualcuno non fosse convinto, rileggendo le due sentenze della Corte costituzionale (138 del 2010 e 170 del 2014) potrà verificare che:

1) La Corte distingue due diritti fondamentali, indicando il primo come diritto di vivere liberamente una condizione di coppia, fondato sull’art. 2 Cost., e il secondo come matrimonio, fondato sull’art. 29 Cost.;

2) la Corte indica la possibilità di garantire i due diritti fondamentali con due diversi istituti: il matrimonio e un istituto ad esso alternativo. Se il legislatore volesse potrebbe garantire entrambi i diritti con l’estensione del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, ma la Costituzione non obbligherebbe il legislatore a farlo. Tuttavia, se scegliesse di non estendere il matrimonio la Costituzione lo obbligherebbe a creare un nuovo istituto per garantire ai partner dello stesso sesso il diritto di vivere la condizione di coppia;

3) aggiunge la Corte che se il legislatore continua a mantenere il paradigma eterosessuale del matrimonio non modificando il codice civile (che è legge ordinaria) i giudici ritengono di non poter superare l’interpretazione originalista dell’articolo 29.

D’altra parte, sempre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2010, ricorda che i concetti di famiglia e di matrimonio «non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi».

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Dunque dovrebbe essere abbastanza facile convincersi che non è corretto affermare che la Corte impedisce al legislatore di introdurre il matrimonio same sex con legge ordinaria. L’affermazione contraria da parte dei politici dimostra che non vogliono assumersi la responsabilità di aver scelto di proporre le unioni civili anziché il matrimonio egualitario.
Molto acutamente, un interlocutore ha avvertito Scalfarotto su Facebook che «trasformare la necessità di una mediazione politica (che si potrebbe a malincuore accettare) con una argomentazione giuridica profondamente conservatrice è molto pericoloso per il futuro».

DISINFORMAZIONE 2: GLI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Il testo delle unioni civili non ha mai contenuto un comma che definiva le unioni civili come “istituto giuridico originario”.
È accaduto piuttosto che tre giorni dopo il Family day, tenutosi il 20 giugno , la ministra Boschi sia stata inviata a incontrare i senatori PD. Al termine dell’incontro viene comunicato che il Governo ha scelto di non intervenire sulle unioni civili perché il tema non attiene ai rapporti di maggioranza, bensì alla competenza del Parlamento, e che ciascun parlamentare avrà libertà di coscienza . In realtà, dal giorno dopo accade qualcosa che sembra provare che nella circostanza della riunione possa essere stato deciso o comunicato dell’altro. La relatrice, infatti, presenta un emendamento che premette al testo base un articolo 01 in cui si afferma che la finalità della legge è istituire l’unione civile in attuazione degli articoli 2 e 3 Cost. e 8 della CEDU.

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Probabilmente il PD ha voluto dare una risposta al Family day accogliendo una richiesta della minoranza cattolica del partito che denunciava (e continua a farlo) la confusione e la sovrapponibilità tra unioni civili e matrimonio. Un rischio inesistente, altrimenti le unioni civili si sarebbero chiamate matrimonio, ma evidentemente al PD non la pensano così.
Con il richiamo espresso all’articolo 2 la relatrice pensava di fugare gli inconsistenti dubbi di confusione con l’articolo 29, ma all’atto delle presentazione il presidente della Commissione Nitto Palma giudica l’emendamento Cirinnà inammissibile e propone una riformulazione che elimina i riferimenti agli articoli della Costituzione. Il loro richiamo, infatti, viene ritenuto privo di reale portata normativa. La relatrice accoglie la riformulazione e l’emendamento diventa: «Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso» (1.1000 – testo 2).
La presentazione dell’emendamento Cirinnà ha fatto da subito esultare la senatrice PD Fattorini e quelli della sua area che lo hanno accolto come un cavallo di troia attraverso il quale perseguire il loro vero obiettivo, su cui tornerò nel prossimo paragrafo. Lo hanno salutato come il segno che il testo non fosse più blindato, ma modificabile (non si dimentichi il testo della proposta Cirinnà è stato già modificato più volte prima di arrivare alla versione adottata come testo base).
E infatti sull’emendamento Cirinnà piovono centinaia di sub-emendamenti e proprio ad uno di Fattorini – riformulato – la relatrice dà parere favorevole. Il sub-emendamento recita: «(Finalità). Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario» (Fattorini, Lepri, Cucca, Pagliari, 1.10000 testo 2/5 – testo 2).

Cosa vuol dire originario? Ci si è arrovellati per un’intera estate senza venirne a capo. Sono piovute critiche da parti opposte ed effettivamente l’aggettivo – se approvato – sarebbe uno di quelli che fa lambiccare i poveri giuristi per generazioni. Ma per fortuna, diversamente da quanto afferma il sottosegretario Scalfarotto, questa formulazione non è entrata mai nel testo.
Accade, infatti, che quando il 2 settembre finalmente si vota il sub-emendamento Fattorini , il senatore Caliendo (FI-PdL) e il presidente Palma (FI-PdL) criticano l’utilizzo della terminologia “istituto giuridico originario”.
Caliendo si prodiga in una citazione inesatta della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e lancia la sua proposta: meglio sarebbe definire l’unione civile tra persone dello stesso sesso «specifica formazione sociale».

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A questo punto, la seduta viene sospesa per 15 minuti. Alla ripresa, uno dei firmatari dell’emendamento Fattorini, il senatore Cucca (PD) «rileva come sia da ritenersi preferibile la soluzione di configurare l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». A Cucca si accodano Casson (PD), Falanga (AL-A) e Lumia a nome di tutto il gruppo parlamentare del PD e, così, la povera relatrice Cirinnà propone la riformulazione dell’emendamento Fattorini che viene approvato introducendo la già famosa e più volte ripetuta definizione «specifica formazione sociale».

Casson e Lumia osservano anche che «una eventuale siffatta riformulazione consentirebbe di ricondurre chiaramente le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’alveo dell’articolo 2 della Costituzione secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale».
Tutti sembrano soddisfatti. La relatrice rifiuta di considerare la formulazione approvata come un compromesso, anzi si dice contenta di essere riuscita a trasporre in legge la richiesta della sentenza della Corte costituzionale di considerare le coppie dello stesso sesso come formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 Cost.
A chi le fa osservare che “specifica formazione sociale” è un espediente lessicale ribatte seccata: «Ma non è un espediente lessicale! Mi scusi ma la Corte Costituzionale fa esercizi di grammatica?! Se lei si legge la sentenza 138 dice che poiché in Italia non si può ampliare l’articolo 29 della Costituzione sul matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso, queste coppie per avere diritti vanno inquadrate nell’articolo 2, cioè nelle formazioni sociali. Se secondo lei è un esercizio lessicale buon lavoro!».
Ancora una volta la sentenza della Corte costituzionale viene stravolta pur di giustificare una definizione tirata letteralmente fuori dal cilindro da parte di un senatore di Forza Italia, uno che le unioni civili le aborrisce. Ma in poche ore, il PD e i sostenitori vari fanno quadrato attorno a questo emendamento, come fosse una formulazione scolpita nella pietra, che comporta il rifiuto di ogni critica, anche la meglio argomentata.

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LA FAMIGLIA CHE NON OSA DIRE IL SUO NOME

Cosa potrebbe voler dire «formazione sociale specifica» e soprattutto da dove arriva? Alcuni sostenitori assicurano che deriva direttamente dalla Costituzione, altri dalle sentenze della Corte costituzionale, ma nella realtà è proprio un espediente lessicale di nuovo conio. Nell’articolo 2 della Costituzione si parla solo di formazione sociale, senza nessun aggettivo. Allora perché l’unione tra due persone dello stesso sesso dovrebbe essere definita specifica?
Qui vengono a galla le vere motivazioni che persegue chi afferma di temere un’assimilazione, confusione o sovrapponibilità tra le unioni civili e il matrimonio. Il concetto è sintetizzabile nelle parole del senatore PD Tonini: «Possono essere anche diritti (ndr. quelli attribuiti alle unioni civili) in alcuni aspetti parificati a quelli dei coniugi, ma queste unioni vanno tenute distinte dalla fattispecie familiare, a partire dall’addentellato costituzionale» (intervista ad Avvenire, 24 giugno 2015). Non si tratta di una questione nominalistica, quindi. L’obiettivo insieme giuridico e culturale è quello di far dire espressamente alla legge che la formazione sociale di due persone dello stesso sesso non è famiglia, perché la famiglia è solo quella autentica formata da un uomo e una donna.
Dopo la presentazione del sub-emendamento Fattorini, il senatore Lepri auspica addirittura l’apertura di una discussione nel PD e nella maggioranza «per evitare il rischio di equiparazione che, esclusa in teoria, si potrebbe configurare di fatto, specie a seguito di pronunce giurisprudenziali» (Avvenire, 12 maggio 2015). Ovvero, la preoccupazione che se la legge non fissa con precisione i confini delle unioni civili, questi possano in futuro essere ampliati dalla giurisprudenza.

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Per questo il tentativo di far entrare nel disegno di legge formulazioni che possono rallentare se non ostacolare del tutto il raggiungimento della pari dignità sociale delle famiglie formate da due donne o due uomini e dai loro figli, va comunque nella direzione auspicata, mettendo insieme la destra e i cattolici del PD.
Infatti, è dalla distinzione tra i due diritti fondamentali alla vita familiare e al matrimonio che si possano concepire famiglie anche fuori dal matrimonio. È così in quasi tutti gli ordinamenti a noi affini, è scritto nella Carta di Nizza ed è pure nella Convenzione europea dei diritti umani. Però non è così chiaro in Italia, dove la famiglia si è fatta coincidere con il matrimonio a causa della formulazione dell’articolo 29 Cost. e si sono riconosciute (sul piano giuridico e sociale) quelle che chiamiamo “famiglia di fatto” solo in specifiche ipotesi individuate dalla legislazione o dalla giurisprudenza in un percorso di battaglie che durano ormai da almeno 40 anni.
Nel caso delle coppie dello stesso sesso le sentenze della Corte costituzionale evitano finanche – e non è certamente un caso – di chiamare diritto alla vita familiare quel diritto fondamentale che deve essere loro garantito ai sensi dell’art. 2: in un caso i giudici lo chiamano diritto a vivere liberamente una condizione di coppia nell’ambito dell’ampio genere delle formazioni sociali; in un altro «forma di comunità»; in un altro ancora «condizione giuridica precedente» per indicare le coppie sposate in cui uno dei due coniugi adegui successivamente il proprio sesso. La Corte non usa mai neppure la parola famiglie, neppure per riferirsi alla già citata famiglia dei coniugi che diventano dello stesso sesso e a cui si riferisce testualmente così: «ciò che residua (è) riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso».

Formazioni sociali specifiche: il granello di sabbia nell'ingranaggio - lettera famiglia gay3 - Gay.it

Ed è proprio qui, nelle sentenze della Corte costituzionale che Caliendo è andato a pescare l’aggettivo “specifico”. Nella sentenza 138 dove i giudici affermano che il Parlamento deve individuare forme di garanzia e di riconoscimento delle unione tra persone dello stesso sesso nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., «restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza». E nella sentenza 170, citata poco sopra, nella quale sono le stesse coppie con un coniuge che abbia cambiato sesso ad essere assimilate ad una «categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso».
La trovata di Caliendo è stata quella di fondere un concetto che è in Costituzione (formazione sociale) e un aggettivo che ricorre nelle sentenze della Corte costituzionale (specifico), nel tentativo di trasferire l’effetto restrittivo di quest’ultimo – usato dalla Corte in un senso del tutto diverso ­- su quella che dovrebbe essere una disciplina generale riferita alle coppie dello stesso sesso. La noncuranza verso la Carta di Nizza e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani è totale.
Caliendo si sarà fregato le mani quando hanno approvato la sua proposta e poi tanti l’hanno difesa, sapendo che il granello di sabbia è in grado di rovinare l’ingranaggio.

LA DISCUSSIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

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Mi torna in mente un episodio fondamentale avvenuto durante la votazione dell’articolo 29 alla Costituente. Il testo dell’articolo recitava: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio indissolubile». L’onorevole Grilli riuscì con un suo emendamento a far sopprimere l’aggettivo indissolubile. L’onorevole Calamandrei avrebbe voluto che si sopprimesse anche l’espressione “fondata sul matrimonio” perché la frase monca avrebbe rappresentato un grave errore logico e una delle ingenuità di cui riteneva infarcita la Costituzione, ma non insistette perché si votasse la soppressione anche di quella parte.
Quella apparente ingenuità nell’articolo 29 produce ancora oggi effetti giuridici, politici e culturali di cui anche la mefitica discussione sulle unioni civili è una conseguenza.

NON SCAMBIARE PER EMOTIVITÀ LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLE NOSTRE FAMIGLIE

Il grande Calamandrei forse non poteva prevedere le infelici conseguenze che quella ingenuità ha avuto sull’evoluzione del diritto di famiglia e sulla vita delle persone, come potrebbero non essere prevedibili oggi le conseguenze dell’emendamento Fattorini-Caliendo.

Formazioni sociali specifiche: il granello di sabbia nell'ingranaggio - appello napoli matrimonio2 - Gay.it

Le sentenze della Corte europea dei diritti umani ci dicono che va garantita la vita familiare di due persone dello stesso sesso, ma occorre fare attenzione a sostenere che basta fare riferimento alle formazioni sociali per aver risolto il problema della qualificazione delle unioni civili come famiglie. Infatti, se è vero che anche le famiglie coniugali sono delle formazioni sociali, non è vero che tutte le formazioni sociali sono famiglie, in quanto la categoria delle formazioni sociali include anche fattispecie diverse dalla famiglia. E i silenzi della Corte costituzionale sulle coppie dello stesso sesso sono lì ad ammonirci.
Nella legge non serve e non serviva ripetere che le coppie dello stesso sesso sono formazioni sociali ai sensi dell’articolo 2 Cost., avendolo già affermato in maniera irrevocabile la Corte costituzionale. Sarebbe piuttosto necessario affermare chiaramente che le unioni civili regolano la vita familiare di tali coppie perché la “cosa”, come improvvidamente la chiama il sottosegretario Scalfarotto, non può rimanere senza nome e senza identità certe.
In tutta questa vicenda, per niente ingenua, trovo che le affermazioni usate dal sottosegretario siano gravi. E non meno deprecabili sono le affermazioni della relatrice Cirinnà e di non pochi altri che mistificano i fatti per contrastare chi non condivide le loro scelte, senza farsi carico di confutare le argomentazioni di questi ultimi. Sembrano non rendersi conto della gravità di avvallare una lettura restrittiva delle sentenze della Corte costituzionale, ma anche della CEDU, che potrebbe derivare da un emendamento come quello Fattorini-Caliendo.

Di Antonio Rotelli leggi anche: “Unioni Civili: ecco come superare l’ostruzionismo in commissione”

di Antonio Rotelli

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