NO AI POLIZIOTTI IN DRAG

Il Consiglio di Stato sentenzia: è legittima la destituzione di un agente di polizia scoperto fuori servizio in abiti femminili. Ma dove va a finire il diritto alla vita privata?

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ROMA – Anno domini 2000. Un onorato e rispettato agente di polizia viene “pizzicato” mentre, di notte, passeggia con calze da donna e minigonna.
Inaudito? Neanche per sogno, considerando la lunga sfilza di precedenti in cui va ad inserirsi e che, con ogni probabilità, non è destinata a terminare qui. Tuttavia, in spregio dei tempi che cambiano, il malcapitato viene subito sottoposto a procedimento disciplinare e, in breve, punito con la più grave delle sanzioni: la destituzione.
L'(ex) agente non ci sta, si oppone come può nel procedimento amministrativo sperando in una sanzione lieve, poi, messo di fronte all’ineluttabile, ricorre al TAR difendendosi con puntiglio e infine, strenuamente, davanti al Consiglio di Stato. Eppure, nulla da fare..
Con la sentenza in epigrafe citata siamo qui a commentare il definitivo (per ora..) orientamento del massimo giudice amministrativo sul punto: un poliziotto deve essere ma anche apparire moralmente irreprensibile.
Perciò, anche se si tratta della sua vita privata e anche se la sua condotta non configura alcuna ipotesi delittuosa, un poliziotto fuori dal servizio colto con tacchi, calze e minigonna, sarà sempre fuori dalla pubblica decenza. E senza lavoro.
Che dire? Molte cose. Seriamente.

Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 737/1981 le sanzioni disciplinari del personale di polizia di Stato devono essere graduate nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle loro conseguenze, essere ben motivate e scaturire sempre da un procedimento disciplinare (cfr Corte Costit. sent. 971/1998).
In particolare poi il provvedimento di destituzione dal servizio, in assoluto la sanzione più grave, deve essere conseguenza della ponderazione di molteplici fattori (tra cui anche la personalità dell’agente, la sua carriera..) ed essere emanato solo ove si ritenga e si provi che il fatto commesso sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto di impiego.
Ora tra i motivi della possibile destituzione dell’agente, nell’art. 7 del succitato decreto vi sono, tra gli altri, “atti che rilevino mancanza del senso dell’onore o del senso morale”. Una tale valutazione rientra certamente nella c.d. discrezionalità amministrativa che è di per se insindacabile dal giudice salvo egli non rilevi un “macrovizio” in ordine alla configurazione del fatto e alla proporzionalità con la sanzione nel qual caso può senz’altro valutare il caso nel merito.
Tale difficile compito non è certo nuovo per l’organo giudicante al quale spesso sono demandate questioni non facili che implicano giudizi morali o comunque il riferimento a nozioni evanescenti quali quelle del decoro o del comune senso del pudore, variamente apprezzata nel corso del tempo.
Ciò vale massimamente per la giurisprudenza penale, la quale deve spesso occuparsi di casi che riguardano la morale pubblica ed il costume, ma può riguardare anche il giudice civile o come nel caso in esame quello amministrativo dove il giudizio investe la legittimità di provvedimenti disciplinari emanati dalla Pubblica Amministrazione in relazione ad propri dipendenti dovuti a comportamenti tenuti fuori dal servizio. (sono casi relativi alle categorie di lavoratori rimaste a tutti gli effetti sotto la sfera pubblicistica come militari, agenti di polizia, magistrati, diplomatici, professori universitari..).
Tuttavia essendo ormai da tempo abolito non solo il certificato ma anche il requisito della buona condotta che un tempo si chiedeva ai pubblici dipendenti è lecito chiedersi se e in quale misura il comportamento del dipendente pubblico fuori dal rapporto di lavoro e quindi nel corso della sua vita privata possa dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
In via del tutto generale sembra corretto considerare che tali comportamenti rilevino solo nella misura in cui finiscano per refluire sul decoro della Pubblica Amministrazione nonché sulla stessa affidabilità del soggetto interessato.
Nel caso che ci occupa, l’agente, proprio al fine di evitare ciò, ha tentato in tutti i modi di dimostrare l’eccezionalità del suo comportamento, in particolare facendo emergere nel corso dell’istruttoria che il suo “travestimento” poteva essere circoscritto ad un episodio assolutamente unico, dovuto, secondo quanto da lui stesso sostenuto, allo stress e dalla “voglia di punirsi” derivante da alcune dichiarazioni rese dalla propria fidanzata. A fronte di tali contestazioni, indubbiamente insolite quando non stravaganti, l’organo giudicante si è mosso per la propria strada con granitica sicurezza osservando preliminarmente che determinati fatti, ritenuti espressione di gravi carenze del dipendente del senso dell’onore e del senso morale, ben possono condurre alla destituzione anche nel caso i fatti accertati non integrino ipotesi di reato” e quindi nel merito considerando in ogni caso pienamente legittima la sanzione destitutoria essendo essa stabilita per reprimere tutti quei comportamenti del pubblico dipendente che rechino pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate, tali essendo anche quelli che, seppur estranei al servizio, si dimostrino in qualche modo lesivi del prestigio e del decoro della Pubblica Amministrazione.
Così nel dettaglio le ragioni della determinazione espulsiva sono state individuate “non solo e non tanto nell’episodio in sé del travestimento, quanto nel complesso del comportamento tenuto dal ricorrente e nel giudizio di irreparabile disvalore dedotto dalla mancanza di senso di lealtà e del rispetto per se stesso.
Tra l’altro occorre dire che questa pronuncia non è isolata nel panorama della giustizia amministrativa.
Alle medesime conclusioni era giunto non molto tempo addietro anche il TAR Lazio (sent. 15 novembre 2001 n. 9459) quando, sempre in relazione alla destituzione di un agente di polizia (trovato alle tre del mattino in abiti da donna a bordo della sua auto), confermò la decisione dell’amministrazione che ritenne di dover adottare, a seguito di procedimento disciplinare, il provvedimento di espulsione nei confronti del poliziotto “non già perché il travestimento del ricorrente fosse indicativo di un suo particolare orientamento sessuale” ma per la mancanza del senso di lealtà che avrebbe contraddistinto il suo comportamento “in quanto nella sua qualità di tutore dell’ordine, avrebbe dovuto considerare il disvalore della sua azione ed astenersi dalla commissione del fatto”. Ossia anche per il TAR, cito testualmente, “nell’agente risultavano mancanti la considerazione, la stima e la rispettabilità di se stesso”.
Nello stesso contesto va poi inserita la sentenza del TAR Lazio 14 ottobre 2004 n. 17294 con cui il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di destituzione comminato sempre ad un agente di polizia che aveva intrattenuto rapporti sessuali occasionali con un transessuale.
Una giurisprudenza dunque corposa e costante, che sebbene si guardi attentamente dal pronunciarsi direttamente in ordine alle abitudini private e agli orientamenti sessuali degli individui, tuttavia ritiene di poter valutare e censurare senza troppi riguardi le manifestazioni esterne che tali orientamenti producono o possono produrre. E ciò come nel caso del travestitismo non già e non tanto definendoli lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione e quindi idonei potenzialmente a provocare, a fronte comunque di un regolare procedimento disciplinare, un provvedimento grave come la destituzione dal servizio, ma addirittura come comportamenti in generale lesivi della dignità e della persona.
Come a dire che se il merito può apparire dubbio (anche se può essere in qualche modo lo specchio dei tempi, non ancora maturi, se mai lo saranno, per l’accettazione del fenomeno del travestitismo) certamente dubbie, se non proprio censurabili, appaiono le motivazioni che tale merito sorreggono, le quali lasciano intravedere una neppure troppo celata tendenza dell’organo giudicante a pronunciarsi non solo su ciò che è lecito ma anche su ciò che è buono e su ciò che è bello.
Del resto siamo ormai abituati a sentenze pienamente condivisibili nei contenuti dispositivi ma pronunciate seguendo argomentazioni a dir poco aberranti. Da ultimo si ricorda un ordinanza del TAR Catania dell’estate 2005 in cui, nel ritiene illegittimo il provvedimento di revoca della patente adottato dalla Motorizzazione Civile nei confronti di un automobilista a causa della sua omosessualità (cosa ridicola ancor prima che sbagliata), ha sostenuto l’immediata restituzione della stessa al malcapitato sul presupposto che “l’omosessualità non può considerarsi una vera e propria malattia psichica essendo per l’appunto un mero disturbo della personalità”.
Quando si dice che la medicina è peggiore del male….
Concludendo, a mio modesto avviso, è proprio questo aspetto della giurisprudenza inutilmente e odiosamente moraleggiante a destare, su tutto e prima di tutto, le maggiori perplessità.
Unitamente, ma qui le sensibilità possono essere molto diverse, ad una qual certa vergogna.
Clicca qui per discutere di questo argomento nel forum Movimento Omosessuale.

di Marco Pellegrino

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