La stepchild giudiziaria? Con questa legge sarà probabile

Il giurista Angelo Schillaci ci spiega perché è così importante il comma 20 e quali scenari apre

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4 min. di lettura

Ci siamo: le unioni civili sono legge dello Stato. Nel testo approvato ieri, desta curiosità quel comma 20 della legge:  è “il cuore pulsante della legge”, ci dicono gli esperti, una “potente clausola discriminatoria” per le nuove coppie sposate e per quelle con figli. Ecco il testo:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Per capirne di più abbiamo intervistato il nostro giurista di riferimento, Angelo Schillaci, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma.

angelo-schillaci-base-4Angelo, vorremmo parlare con te dell’ultimo periodo del comma 20: ora che la legge è passata, infatti, ne possiamo discutere più liberamente, senza aver timore di danneggiarne l’iter. Ci spieghi cosa è esattamente?

La nuova formulazione del comma 20 lascia aperto qualche spiraglio, specie con riferimento alla disposizione dell’ultimo periodo. Lo stralcio dell’art. 5 al Senato resta una ferita bruciante, sul piano simbolico – perché non viene riconosciuta una dimensione fondamentale della vita familiare omosessuale e dell’autodeterminazione affettiva di gay e lesbiche, cioè la scelta di diventare genitori – ma soprattutto sul quello pratico e concreto. Estendere l’adozione speciale alle coppie unite civilmente per legge avrebbe infatti eliminato l’incertezza sullo stato giuridico dei figli di coppie omogenitoriali, garantendo loro una iniziale forma di tutela. Mentre, allo stato, le famiglie arcobaleno restano affidate alla “clemenza” e alla buona volontà di un giudice, proprio come è successo finora.

Perché parli di uno spiraglio? Cosa comporta l’ultimo periodo del comma 20?

Il terzo periodo del comma 20 va letto assieme ai primi due. Il comma 20 è una formidabile clausola antidiscriminatoria, il cuore della legge. Ed il suo cuore “pulsante”, perché consente il continuo adeguamento dell’ordinamento al nuovo istituto dell’unione civile. La clausola antidiscriminatoria funziona in modo semplice, attraverso una regola di equivalenza terminologica: se una norma si riferisce al matrimonio, o contiene le parole “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti, deve essere applicata anche alle parti dell’unione civile. La clausola è diretta ai giudici, alla pubblica amministrazione, a tutti gli operatori del diritto. Il secondo periodo prevede che la clausola non si applichi alle disposizioni del codice civile non richiamate dalla legge, e alla legge sulle adozioni, è vero. Ma è altrettanto vero che vi sono, nella legge sulle adozioni, disposizioni che non contengono la parola “coniuge” e che non si riferiscono al matrimonio: è il caso dell’art. 44, lett. d) e dell’art. 44, comma 3 (che espressamente prevede che le adozioni speciali possano essere disposte nei confronti di persone non coniugate). Disposizioni come queste sono sottratte all’esclusione di cui al secondo periodo del comma 20 della legge, proprio perché non si riferiscono al matrimonio e non contengono le parole “coniuge/i”. La giurisprudenza, peraltro, già le ha applicate anche a favore di bambini nati e cresciuti in coppie omogenitoriali. Ecco allora che si spiega il senso del terzo periodo, che dispone che resti fermo quanto “previsto” (dal testo della legge) e “consentito” (dall’interpretazione datane in giurisprudenza) in materia di adozione dalle norme vigenti.

Il terzo periodo, insomma, dà una mano ai giudici che si troveranno a giudicare richieste di adozione speciale da parte di famiglie omogenitoriali? Quando si potrà dire che, fuor d’ogni dubbio, avremo una “stepchild adoption” per via giudiziaria?

Il terzo periodo del comma 20 rappresenta senza dubbio un tentativo di mettere in sicurezza gli orientamenti della giurisprudenza, in via di consolidamento, e di salvaguardare così l’applicabilità alle coppie omogenitoriali delle previsioni della legge sulle adozioni che non contengano le parole coniuge/i o che non si riferiscano al matrimonio. Per avere la certezza che il tentativo sia riuscito, bisognerà però aspettare che un giudice si pronunci in tal senso, ed in particolare che intervenga la Corte di Cassazione. Nulla darà tuttavia alle famiglie arcobaleno la serenità che sarebbe stata loro garantita da una espressa previsione legislativa in tema di adozione del figlio del partner (come previsto nella originaria formulazione del disegno di legge).

Che differenza c’è tra la stepchild un tempo inserita nel ddl Cirinnà e quella giudiziaria, una volta che sarà confermata dalla Cassazione?

Il testo originario del disegno di legge estendeva alle coppie unite civilmente l’art. 44, lett. b) della legge sulle adozioni, cioè l’adozione speciale del figlio del coniuge, con effetti limitati al rapporto tra adottato e adottante (e dunque non nei confronti della famiglia di origine quest’ultimo). L’adozione speciale concessa dalla giurisprudenza, invece, è quella di cui all’art. 44 lett. d) (adozione in casi particolari, quando vi sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo): gli effetti sono analoghi, mentre variano i presupposti.

Quale sarà invece la soluzione definitiva a tutto? La riforma della legge sull’adozione? Con che previsioni legislative?

Il pieno riconoscimento dell’omogenitorialità, ma soprattutto la piena ed effettiva tutela, in condizioni di eguaglianza, delle bambine e dei bambini delle famiglie arcobaleno si avranno soltanto quando saranno realizzate, attraverso apposite modifiche della legge sulle adozioni e del codice civile, le seguenti condizioni: riconoscimento alla nascita del figlio da parte del compagno o della compagna omosessuali del genitore biologico; accesso delle coppie omosessuali – unite civilmente o conviventi – all’adozione congiunta di un minore esterno alla coppia; estensione alle coppie omosessuali – unite civilmente o conviventi – dell’istituto dell’adozione del figlio del partner, con contestuale intervento sugli effetti di tale adozione, per renderla equivalente ad un’adozione “piena”. Solo in quel momento, il cammino verso la pari dignità sociale di tutte le famiglie potrà dirsi concluso.

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