La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazioni alla sentenza di ieri sul rigetto dei tre ricorsi per il matrimonio gay. E non ci sono buone notizie. I giudici hanno infatti stabilito che l’ intera disciplina dell’ istituto del matrimonio contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale "postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio".
Matrimonio può essere solo tra persone di sesso opposto – I giudici costituzionali sottolineano che "nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’ identità di sesso sia causa di inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio".
L’ordinamento italiano non consente matrimonio gay – I giudici hanno dichiarato inammissibile la questione sollevata dalle ordinanze del tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento relative ai casi delle coppie gay (alle quali sono state negate le pubblicazioni di matrimonio) "perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata". Il fatto che il matrimonio civile, come previsto dall’ ordinamento italiano si riferisca soltanto all’ unione stabile tra un uomo e una donna – si spiega nella sentenza – non emerge soltanto dalle norme contestate "ma anche dalla disciplina della filiazione legittima e da altre norme come ad esempio la legge 898 del 1970 (disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni) e dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile".
Coppie gay non discriminate perché non omogenee – "Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio" c’è scritto nelle motivazioni. "I concetti di famiglia e di matrimonio – è detto nel pronunciamento – non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’ epoca in cui la Costituzione entro in vigore perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi". L’ interpretazione, sottolineano i giudici della Consulta, "’non può però spingersi fino al punto di incidere sul nucleo sul nulceo della norma in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata". "La questione delle unioni omosessuali – si sottolinea nella sentenza – rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benchè la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta".
Il Parlamento deve regolamentare unioni gay – Riferendosi all’ art. 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’ uomo, la Consulta afferma che anche l’ unione omosessuale va annoverata tra le formazioni sociali finalizzate ”a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”. A due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente ”spetta il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere tuttavia,che l’ aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. E’ sufficiente l’ esame anche non esaustivo delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversita’ delle scelte operate”
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