La legge sulla caccia della destra è un abominio sparatutto: guida veloce

La riforma della caccia modifica la legge 157/1992: dalla “gestione” della fauna ai richiami vivi, fino al ruolo di ISPRA e ai calendari venatori. Cosa prevede.

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Ddl caccia, cos'è e cosa prevede
Ddl caccia, cos'è e cosa prevede
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Il ddl caccia, il disegno di legge che modifica la legge 157 del 1992, la norma che regola in Italia la protezione della fauna selvatica e l’attività venatoria, oggi 23 giugno ha ricevuto l’ok del Senato. Il testo passerà ora all’esame della Camera.

Il testo, indicato come Atto Senato n. 1552 (qui il testo completo), è stato presentato dal senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, e viene descritto dalla maggioranza come un aggiornamento di una legge vecchia di oltre trent’anni. Allo stesso tempo, però, è finito al centro di una durissima contestazione da parte di associazioni ambientaliste, animaliste, opposizioni e mondo scientifico. Legambiente ha parlato di un “testo inaccettabile”, mentre Enpa, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF hanno avviato una mobilitazione contro quello che definiscono ddl caccia “sparatutto”.

Cosa prevede il ddl caccia

Il ddl interviene su molti punti della legge 157/1992: titolo e principi generali della norma, calendari venatori, specie cacciabili, richiami vivi, strumenti utilizzabili durante la caccia, controllo della fauna selvatica, ruolo di ISPRA, piani faunistico-venatori e regole sui luoghi in cui l’attività venatoria può essere consentita.

Il cambio di impostazione si vede già dal titolo della legge. Oggi la 157/1992 si intitola “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Con il ddl, il titolo diventerebbe “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”.

La differenza non è solo formale. Nel nuovo titolo entra la parola “gestione”, che affianca e precede la “protezione” della fauna selvatica. Il testo sposta così l’attenzione non soltanto sulla tutela degli animali selvatici, ma anche sulle attività di controllo, contenimento e utilizzo del patrimonio faunistico.

La caccia collegata alla tutela della biodiversità

Uno dei passaggi più discussi riguarda il modo in cui il ddl ridefinisce l’attività venatoria. Il testo modifica l’articolo 1 della legge 157/1992 e aggiunge che l’attività venatoria, se svolta secondo le regole previste dalla legge, “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema”.

In sostanza, la caccia non viene più descritta soltanto come un’attività consentita entro determinati limiti, ma viene inserita dentro una cornice di tutela ambientale: uno strumento che, secondo l’impostazione del ddl, può contribuire agli equilibri tra fauna selvatica, territorio e attività umane.

Specie cacciabili e calendari venatori

Il ddl interviene anche sull’articolo 18 della legge 157/1992, cioè quello che riguarda specie cacciabili e periodi dell’attività venatoria.

La riforma modifica il meccanismo dei calendari venatori regionali. Le Regioni, nella definizione dei calendari, devono acquisire i pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ma possono discostarsene con una motivazione adeguata, basata su fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea.

Il testo interviene anche sulla possibilità di posticipare, per determinate specie, i termini della caccia. È uno dei punti più delicati, perché il calendario venatorio stabilisce quando si può cacciare, per quali specie e con quali limiti. Ogni modifica dei periodi incide quindi direttamente sulla pressione esercitata sulla fauna selvatica.

Richiami vivi: uccelli tenuti in cattività per attirarne altri

La legge sulla caccia della destra è un abominio sparatutto: guida veloce - uccelli - Gay.it

Un altro punto molto sensibile riguarda i richiami vivi, cioè uccelli tenuti e utilizzati nella caccia da appostamento per attirare altri uccelli.

Il ddl riscrive le regole sull’allevamento, la detenzione e la cessione degli uccelli da richiamo. Le Regioni e le Province autonome, previo parere di ISPRA, dovrebbero disciplinare l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e cessione per l’attività venatoria.

Il testo prevede che possano essere utilizzati come richiami vivi sia uccelli catturati negli impianti autorizzati sia uccelli provenienti da allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle Regioni. Per i richiami di cattura resta un limite: ogni cacciatore può impiegarne contemporaneamente non più di dieci per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta.

Diverso il caso degli uccelli nati e allevati in cattività: per questi il ddl non prevede limiti numerici, purché ogni esemplare sia identificato con un anello inamovibile e numerato.

Visori notturni e strumenti termici

La legge sulla caccia della destra è un abominio sparatutto: guida veloce - ungulati - Gay.it

Altro passaggio molto discusso riguarda gli strumenti utilizzabili nella caccia di selezione. Il ddl interviene sull’articolo 13 della legge 157/1992 e introduce un nuovo comma secondo cui, “nella caccia di selezione agli ungulati”, è consentito l’uso di “strumenti ottici e optoelettronici”, con l’esclusione di quelli classificati come materiale di armamento.

Il testo non elenca le singole specie, ma fa riferimento alla categoria degli ungulati. Nel quadro normativo già esistente, invece, è presente una previsione specifica per il prelievo selettivo del cinghiale, che consente l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna.

La novità del ddl rappresenta un punto delicato perché questi dispositivi possono rendere più semplice individuare gli animali, anche a distanza o in condizioni di scarsa visibilità.

Caccia in aree demaniali, valichi e zone sensibili

Il ddl interviene anche sui luoghi in cui la caccia può essere consentita o regolata. Il primo passaggio riguarda la pianificazione faunistico-venatoria: il testo prevede che siano soggetti alla programmazione venatoria “le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere”. Subito dopo, però, precisa che “è escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo”.

Questo significa che, nel testo del ddl, non c’è una liberalizzazione della caccia sulle spiagge. La polemica sulla cosiddetta “caccia in spiaggia” nasce dal dibattito politico e ambientalista intorno alle aree demaniali, ma l’articolato distingue chiaramente tra demanio forestale, inserito nella programmazione venatoria, e demanio marittimo, escluso.

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Un altro punto delicato riguarda i valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna. Oggi la legge prevede che “la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”. Il ddl riscrive questa norma: il divieto non riguarda più genericamente tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie, ma quelli individuati sulla base di criteri più specifici, legati alla conformazione del territorio e al fatto che rappresentino un passaggio obbligato per la migrazione.

Il testo prevede inoltre che questi valichi siano individuati con decreto dei Ministeri competenti, sentiti ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Dove non siano già presenti, dovrebbero essere istituite zone di protezione speciale; all’interno di queste aree, però, l’attività venatoria potrebbe essere consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dall’ente di gestione.

La tutela dei valichi, finora formulata come divieto generale entro mille metri, verrebbe quindi riscritta con criteri più selettivi e con margini per consentire comunque la caccia in alcune condizioni.

Il ruolo di ISPRA e il peso della scienza

Il ddl non elimina ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ma modifica alcuni passaggi in cui i suoi pareri entrano nelle decisioni sulla caccia.

Uno dei punti più delicati riguarda i calendari venatori regionali. Il testo prevede che le Regioni acquisiscano i pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ma possano poi discostarsene fornendo una motivazione adeguata, basata su fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea.

In pratica, il parere tecnico resta, ma non sempre rappresenta un vincolo insuperabile. Il ddl caccia interviene anche sull’elenco delle specie cacciabili: secondo il dossier parlamentare, una delle modifiche elimina il riferimento ai pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nelle ipotesi di variazione degli elenchi delle specie cacciabili.

Il nodo, quindi, non è la scomparsa di ISPRA, ma il peso effettivo dei suoi pareri. Restano nel testo in diversi passaggi, ma la riforma apre a più margini di scelta per Regioni e decisori politici.

Perché ambientalisti, animalisti e mondo scientifico protestano

Foto WWF
Foto WWF

Le proteste contro il ddl caccia non riguardano un solo articolo, ma l’impianto complessivo della riforma. Il punto più contestato è il cambio di prospettiva: la legge del 1992 nasceva soprattutto per proteggere la fauna selvatica, mentre il nuovo testo introduce con più forza il concetto di “gestione”.

Per le associazioni ambientaliste e animaliste, questo significa aprire più spazi all’attività venatoria: calendari più flessibili, più margini per le Regioni, strumenti più avanzati per la caccia di selezione, richiami vivi e una possibile riduzione del peso dei pareri scientifici.

A preoccupare è anche il rapporto con le norme europee. La riforma tocca infatti materie regolate dalle Direttive Uccelli e Habitat, che impongono agli Stati membri obblighi precisi sulla tutela della fauna selvatica e degli habitat naturali. Il rischio denunciato dai critici è che alcune modifiche possano entrare in contrasto con questi principi, aprendo un nuovo fronte con Bruxelles.

Per chi protesta, il paradosso è evidente perché, mentre la Costituzione tutela ambiente, biodiversità e animali, il ddl allarga gli spazi della caccia invece di rafforzare la protezione della fauna selvatica.

Cosa rispondono i favorevoli

I sostenitori del ddl caccia respingono l’accusa di voler liberalizzare la caccia. La loro tesi è che la legge 157/1992, dopo oltre trent’anni, debba essere aggiornata per affrontare problemi diventati più evidenti: danni all’agricoltura, incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, diffusione di malattie come la peste suina africana e presenza crescente di alcune specie in determinati territori.

Per il mondo venatorio e per la maggioranza, la riforma non cancellerebbe le tutele, ma renderebbe più moderna ed efficace la gestione della fauna selvatica. Nella lettura dei sostenitori, il ddl darebbe alle Regioni più margini di intervento e renderebbe le regole più adatte alle diverse situazioni locali.

Da qui nasce lo scontro. Per i favorevoli il testo serve ad aggiornare una normativa ritenuta superata. Per i contrari, invece, la riforma rischia di ridurre la tutela degli animali a una gestione basata soprattutto sugli abbattimenti.

A che punto è l’iter del ddl caccia

Il ddl caccia non è ancora legge. Il testo è stato presentato al Senato il 20 giugno 2025 ed è stato assegnato alle commissioni competenti, dove è iniziato l’esame in sede redigente. Dopo il passaggio in commissione, il provvedimento è arrivato in Aula a Palazzo Madama.

Il 17 giugno 2026 il Senato ha avviato l’esame del disegno di legge e ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è poi proseguita sugli emendamenti, ma il voto finale è slittato dopo più sospensioni per mancanza del numero legale.

Alla data del 23 giugno 2026, l’iter non è ancora concluso: il ddl caccia è stato approvato in prima lettura dal Senato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti e dovrà ora passare all’esame della Camera. Solo dopo l’eventuale approvazione definitiva di entrambi i rami del Parlamento la riforma potrà diventare legge.

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