Ecco l’emendamento sulla stepchild: si riapre la mediazione nel PD

Dopo la bagarre di stamani, i malpancisti del PD escono con nuovo emendamento all'art. 5

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Alla fine ci siamo. Dopo la riunione di ieri, con i vani tentativi di mediazione tra i senatori del PD favorevoli, contrari e dubbiosi sulla stepchild adoption, e dopo la nostra lista dei 29 “malpancisti” che stamani ha paralizzato per qualche ora la discussione sulle unioni civili, ecco che arriva l’emendamento che si propone l’obiettivo di fare un passo in avanti e tentare una mediazione. Obiettivo ultimo? Tenere ovviamente il più unito possibile il gruppo al Senato del Partito Democratico, evitare fragorosi strappi interni, non urtare le gerarchie cattoliche che ieri hanno aperto sulle unioni civili e ribadito il secco no alla stepchild e cercare comunque di non strappare neppure con il movimento LGBT ed il gruppo dei 5 Stelle. E’ la quadratura del cerchio? Per ora non lo sappiamo: ma è sicuramente un passo in avanti che va registrato. “Senza una mediazione il rischio è, con il voto segreto, il naufragio della legge al Senato”, sottolinea Alfredo Bazoli, uno dei firmatari. La senatrice Rosa Maria Di Giorgi, tra i firmatari, spiega: “Stiamo lavorando a ritmo serrato a incontri e contatti per poter confrontare le proposte in modo da giungere a una posizione unitaria del Pd da sottoporre a Ncd”. La posizione dei cattolici, sottolinea la senatrice, è quella di mantenere il punto sull’affido rafforzato “ma se si troverà una soluzione ulteriore, su cui far convergere tutti in un contesto di mediazione, noi siamo disponibilissimi. Tra le ipotesi per l’accordo quella del richiamo al divieto esplicito alla pratica dell’utero in affitto.

A.S. 2081

Art. 5

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l’articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

”Art. 5-bis.

(Dell’affidamento in casi particolari)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l’affidamento personale del minore alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell’altra parte dell’unione civile e il genitore biologico estraneo all’unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Per l’affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l’assenso del genitore che è parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, il consenso dell’altra parte dell’unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.

4. L’affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell’affidato. Nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l’ha disposto, valutato l’interesse del minore.

5. Lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronunzia di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dell’affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto con esso.

6. Con il provvedimento di affidamento, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o adottivo, il genitore affidatario può essere autorizzato, per la durata dell’affidamento, a compiere tutti gli atti di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 320 del codice civile.

7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

8. Al compimento della maggiore età dell’affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l’adozione. Si applicano, gli articoli 291 e seguenti del codice civile.”».

I proponenti hanno poi preparato una scheda informativa che vi sottoponiamo per chiarezza di informazione:

Affidamento rafforzato, obiezioni e risposte

L’affidatario non potrà rappresentare e tutelare il minore

Con l’affidamento rafforzato la funzione genitoriale è garantita pienamente. L’affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale: è obbligato all’educazione, al mantenimento, alla cura del minore, lo rappresenta ovunque (scuola, ASL, associazioni, ecc.) e lo tutela anche nei casi straordinari (es. nel caso di un urgente intervento chirurgico).

Ma l’affidamento dura al massimo solo due anni…

L’affidamento rafforzato è disposto in forma speciale, fino al compimento della maggiore età. Peraltro l’attuale normativa non esclude la possibilità di affidi a lungo termine, se ciò corrisponde all’interesse del minore.

Se i partner si dividono, quello non genitore naturale non potrà più vedere il minore

Non è vero, lo scioglimento dell’unione civile non può essere causa di anticipata cessazione dell’affidamento; deciderà il giudice come potrà continuare.

Ma se muore il genitore naturale, cosa succede?

In caso di morte del genitore naturale del minore affidato, il partner affidatario può avanzare richiesta di adozione, che sarà considerata se rispondente all’interesse del minore, in continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

Cosa cambia con la maggiore età?

Al compimento della maggiore età dell’affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l’adozione.

L’affidatario assicura il minore anche sul piano patrimoniale?

E’ obbligato a contribuire al mantenimento e può destinare in vita una dote. Nel caso di morte dell’affidatario, il genitore biologico eredita e quindi, indirettamente, il minore.

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