x

La Legge sulle unioni civili è entrata in vigore il 20 maggio 2016 n. 76 recante il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed è consultabile per intero in Gazzetta Ufficiale.  

La relatrice al Senato è stata Monica Cirinnà, mentre alla Camera dei Deputati la relatrice è stata Micaela Campana.

La legge sulle unioni civili in Italia, conosciuta anche come “DDL Cirinnà”, ha segnato una svolta nella storia e nella vita di tante persone della comunità LGBTQ+, che abbiamo raccontato attraverso lo Speciale Unioni Civili.

L’intento di questa guida è quello di spiegare in modo semplice cosa sono le unioni civilicome si costituiscono, quali sono i diritti e i doveri derivanti dalla costituzione di un’unione civile e quale è la sostanziale differenza con il matrimonio.

Unioni civili: cosa sono?

Le Unioni civili sono basate su vincoli affettivi ed economici. Nell’ordinamento italiano si tratta, in poche parole di un istituto giuridico di diritto pubblico, simile al matrimonio, che comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso e ne stabilisce diritti e doveri reciproci.

L’articolo 1 del testo sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso questo istituto come una “specifica formazione sociale”.

La legge, attesa da tanti anni in Italia ha permesso alle coppie gay e lesbiche di regolare formalmente la convivenza anche da un punto di vista economico.

La legge stabilisce quali siano i diritti e i doveri della coppia. Dalla costituzione di un’unione, una coppia unita civilmente ha i seguenti obblighi:

  • assistenza morale e materiale
  • coabitazione

Questi obblighi sono espressi all’interno del testo sulle unioni civili al comma 11 che recita:

“Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Estratto da Gazzetta Ufficiale> LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

L’articolo 11 della legge sulle unioni civili continua con:

“entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni” ponendo l’accento all’obbligo di entrambi i costituenti dell’Unione Civile a contribuire ai bisogni della vita famigliare.”

Registro delle unioni civili. Come si costituisce una specifica formazione sociale

Le persone che possono contrarre un’unione civile devono essere maggiorenni e dello stesso sesso.

La legge afferma che la coppia, per costituire l’unione, deve effettuare una dichiarazione all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

All’interno del registro delle unioni civili devono essere espressi i dati anagrafici della coppia, l’indirizzo di residenza e il tipo di regime patrimoniale scelto fra comunione dei beni oppure separazione dei beni, oltre ai dati dei due testimoni.

Quali sono le cause che impediscono la costituzione delle unioni civili?

Ci sono però alcune cause che impediscono la costituzione delle unioni civili. Quali sono?

A elencare gli impedimenti è proprio la legge al comma 4:

“Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione tra persone dello stesso sesso:

  1.  la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  3.  la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo art. 87;
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.”

Estratto da Gazzetta Ufficiale LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

In sostanza la legge afferma che non possono contrarre un’unione civile le persone che hanno vincoli parentali, persone che:

  • sono già sposate o hanno già contratto un’unione e non hanno divorziato
  • se una delle persone è infermadi mente
  • se uno dei partner ha commesso un omicidio,anche tentato, nei confronti del coniuge o unito civilmente dell’altro partner

Regime Patrimoniale fra i contraenti dell’Unione Civile

Secondo la legge sulle unioni civili, la coppia dello stesso sesso, al momento della costituzione della specifica formazione sociale, è chiamata a scegliere il regime patrimoniale tra comunione e separazione dei beni.

Come spiega l’Avvocato Giuseppe Enrico Berti, nella rubrica L’Avvocato Lo Sa: “Il regime patrimoniale tra le parti unite civilmente si riferisce all’insieme delle norme che disciplinano i criteri di distribuzione tra le parti della ricchezza acquisita durante l’unione civile. Qualora le parti non dovessero scegliere una diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale dell’unione civile sarà quello della comunione dei beni”.

Il testo sulle unioni civili pone, infatti, alla stessa maniera del matrimonio, la comunione dei beni come regime ordinario, ma su esplicita richiesta può essere richiesto il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Differenza tra matrimonio e unione civile

Partiamo da un punto molto importante: matrimonio e unione civile sono due istituti giuridici separati e non sono la stessa cosa. Per questo il movimento LGBTQ+ porterà avanti la battaglia fino al raggiungimento del matrimonio egualitario anche in Italia, come in altri paesi dell’Unione Europea.

Ma quali sono le differenze tra matrimonio e unioni civili? Vediamole insieme.

Matrimonio

Terminologia: Il matrimonio come definito dall’articolo 29 della nostra costituzione è un “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Sesso: Il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso.
Rito: Previste le pubblicazioni.
Cognome: la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, anche se è possibile aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura “coniugata con”.
Figli: i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori. Accesso alle adozioni.
Fedeltà: obbligo di fedeltà.
Scioglimento del matrimonio: Segue le indicazioni del divorzio.

Unione Civile

Terminologia: L’Unione civile è una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso.
Sesso: L’unione civile può avvenire solo fra persone dello stesso sesso. Alternative al matrimonio per persone di sesso diverso sono le convivenze di fatto.
Rito: Non sono previste le pubblicazioni.
Cognome: i partner possono presentare una dichiarazione attraverso la quale decidono di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale utilizzare tra i due cognomi.
Figli: i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico. Impossibilità di adottare, stepchild adoption.
Fedeltà: Assenza dell’obbligo di fedeltà.
Scioglimento del matrimonio: effetto immediato e non è previsto un periodo di separazione.

Scioglimento delle unioni civili

Lo scioglimento dell’Unione Civile può avvenire se il legame affettivo tra la coppia è venuto meno ed è possibile sciogliere il rapporto esattamente come avviene per il matrimonio.

Come scritto nella rubrica legale a cura dell’Avvocato Giuseppe Enrico Berti, il partner può chiedere il divorzio in qualunque momento anche e se l’altra parte è in disaccordo. Deve, inoltre, formalizzare lo scioglimento rendendo l’unione civile ufficialmente sciolta.

Lo scioglimento non richiede l’avvio della separazione, in quanto è sufficiente comunicare l’intenzione della coppia all’Ufficiale di Stato Civile e una volta trascorsi 3 mesi è possibile avviare la domanda di divorzio. Tramite il divorzio si regoleranno gli aspetti patrimoniali, gli assegni di mantenimento al partner economicamente più debole e l’assegnazione della casa.

Cosa dice la legge sulle unioni civili in merito alla Stepchild Adoption

Una delle questioni irrisolte, e che ha provocato molte reazioni contrapposte all’interno della comunità LGBTQ+, è quella sui figli e sull’adozione.

La legge sulle unioni civili, a differenza del matrimonio inteso come vincolo tra uomo e donna, non riconosce alla coppia omosessuale, unita civilmente, la possibilità che il figlio minore di un partner della coppia (che sia nato da fecondazione eterologa o tramite gestazione per altri) diventi figlio del partner del genitore a seguito di adozione. Ci stiamo riferendo all’istituto giuridico che prende il nome di Stepchild Adoption o adozione del configlio.

La legge italiana disciplina la Stepchild Adoption con la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e consente l’adozione del figlio del coniuge.

Nel testo sulle unioni civili originale veniva prevista la possibilità di adozione del figlio naturale del partner, ma è stata successivamente stralciata e lasciata la decisione ai tribunali caso per caso.

Unioni civili: eredità e pensione di reversibilità

Per quanto riguarda l’ambito del diritto successorio, la Legge sulle unioni civili ha equiparato, con riferimento ai profili successori, il matrimonio alle unioni civili.

Le coppie unite civilmente entrano a far parte del diritto alla “quota di legittima”, termine che indica la parte dei beni ereditari che per legge spetta ai congiunti stretti e cioè a coniuge, figli e fratelli o sorelle.

Sul tema eredità e pensione di reversibilità ti consigliamo di consultare le risposte dell’Avvocato:

Unioni civili e lavoro

Una volta avvenuta l’unione civile, la comunicazione al proprio datore di lavoro sul proprio stato civile è opportuna per una serie di conseguenze a livello fiscale.

La legge Cirinnà riconosce, in caso di morte del lavoratore, il diritto del partner al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge.

Anche nel caso in cui si sciolga, il partner avrà diritto al 40% del T.F.R. dell’ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere. L’unica eccezione che svincola il diritto a ricevere il TFR è un successivo matrimonio oppure una nuova unione.

Le Unioni Civili permettono ai partner di usufruire delle discipline del congedo matrimoniale, delle disposizioni in materia di permessi per lutto o per eventi particolari. È permesso, inoltre, in materia di trattamento economico assistere una persona affetta da disabilità accertata (permessi 104), per massimo due anni. Sono comprese le agevolazioni in caso in cui si debba assistere il partner malato oncologico.

Unione civile e Cittadinanza

Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà, e delle altre disposizioni in materia di unione civile, le norme sulla cittadinanza previste per i coniugi uniti in matrimonio si estendono anche alle coppie gay che si sono iscritti al registro delle unioni civili.

«Art. 5. – 1. Il coniuge o la parte dell’unione civile, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno due anni dalla data del matrimonio o della stipulazione dell’unione civile, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».

Nel caso in cui un partner sia di origine straniera, una volta dichiarata l’unione civile, avrà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dall’essere cittadino clandestino, irregolare oppure regolare in Italia.

Per ottenere la cittadinanza italiana, i tempi variano in base al luogo di residenza. Se entrambi i partner risiedono in Italia, il periodo richiesto per ottenere la cittadinanza italiana è di 2 anni di residenza dopo la dichiarazione dell’unione civile. Se, invece, la coppia risiede all’estero, devono trascorrere 3 anni dalla data della dichiarazione di Unione.

Approfondisci

Twitter iconTwitter