La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva i single dalla possibilità di accedere all’adozione internazionale.
Una decisione epocale, che segna una svolta nel riconoscimento del diritto di tante persone, finora escluse, a diventare genitori. Eppure, come spesso accade quando si parla di famiglia e di diritti in Italia, sotto la superficie del traguardo raggiunto si apre immediatamente un nuovo abisso di contraddizioni.
Per capire davvero la portata di questa sentenza e ciò che lascia ancora irrisolto, abbiamo parlato con Vincenzo Miri, avvocato esperto di diritti civili e presidente di Rete Lenford – associazione di avvocatə e giuristə impegnata nella tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+.
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Adozioni internazionali, la sentenza che cambia (quasi) tutto
Fino a questo momento, la legge italiana — nello specifico l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 — prevedeva che potessero accedere all’adozione internazionale solo le stesse categorie ammesse all’adozione nazionale. In sostanza, si trattava di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, oppure di conviventi da almeno tre anni che avessero successivamente contratto matrimonio, come stabilito dall’articolo 6 della stessa legge. Per le persone single, nessuna possibilità: il requisito del coniugio era considerato essenziale, anche nei casi di adozione di minori stranieri. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2025, ha finalmente dichiarato l’illegittimità di questo vincolo, rimuovendo una barriera che escludeva in modo automatico e generalizzato tutte le persone non coniugate.
“La Corte ha chiarito che il requisito del matrimonio non può costituire una condizione esclusiva per la valutazione della capacità genitoriale” spiega Miri. “Ha ritenuto irragionevole che una persona single, in grado di garantire un ambiente stabile e armonioso, venisse automaticamente esclusa. Ha riconosciuto che anche chi non è coniugato può essere in grado di offrire una famiglia a un minore in stato di abbandono“.
Ma attenzione: questa apertura vale solo per le persone singole, non per le coppie omosessuali, né per chi è unito civilmente. Ed è qui che la questione si fa decisamente più complessa.
“Questa sentenza riguarda esclusivamente le persone con “stato libero”, cioè né sposate né unite civilmente. Quindi rimane esclusa dal giudizio tutta la questione dell’accesso all’adozione da parte delle coppie unite civilmente” chiarisce Miri.
La Corte ha infatti volutamente delimitato il proprio intervento, rispondendo al caso specifico sottoposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, che riguardava una persona single. Il che significa che la questione dell’adozione per le coppie dello stesso sesso resta sospesa, in attesa di un nuovo ricorso e di un nuovo giudizio.
“È una valutazione che la Corte ha fatto con prudenza: ha detto, in sostanza, “questa volta ci occupiamo solo dei single, per le unioni civili ne parleremo quando ci sarà un caso specifico”. Non si può leggere questa scelta come ottimista o pessimista. È un atto di delimitazione dell’ambito di giudizio“.
Ma è proprio questa delimitazione a generare un paradosso che, per chi conosce le dinamiche affettive delle famiglie arcobaleno, ha dell’assurdo.
“Oggi succede che se sono una persona omosessuale single, posso adottare. Ma se vivo in una relazione stabile con il mio compagno o la mia compagna, e magari siamo anche uniti civilmente, no. Questo è il vero corto circuito giuridico che la sentenza ha fatto emergere con forza“, denuncia Miri.
Il quadro che ne esce è frammentato e contraddittorio:
- la coppia sposata etero può adottare in entrambi i canali (nazionale e internazionale);
- la persona single, anche omosessuale, può adottare solo a livello internazionale;
- le coppie omosessuali unite civilmente e le convivenze di fatto non possono adottare in nessun caso.
“Paradossalmente, oggi in Italia se vuoi adottare, conviene non fare l’unione civile e non convivere“.
Adozioni per coppie omosessuali, cosa dovrebbe cambiare
La pronuncia della Corte ha dunque sbloccato un primo nodo, ma ne ha lasciati molti altri da sciogliere. Il passo successivo, secondo l’avvocato Miri, deve venire da nuove azioni giudiziarie. Ora che il prerequisito del matrimonio è caduto, occorrerebbe infatti che “una coppia unita civilmente da almeno tre anni chiedesse di poter adottare. Il tribunale potrebbe allora sollevare una questione di legittimità costituzionale, e la Corte sarebbe costretta a esprimersi sulla discriminazione che oggi esclude le coppie dello stesso sesso“.
Ma il tema non è solo giuridico: è profondamente politico. Perché a oltre sette anni dalla legge Cirinnà sulle unioni civili – volutamente e inequivocabilmente distinte dal matrimonio – in Italia nessun legislatore ha avuto il coraggio di riformare la legge sulle adozioni, ferma a una visione di famiglia che risale agli anni Ottanta. Specialmente quando si tratta di adozioni nazionali.
“L’articolo 6 della legge sulle adozioni nazionali richiede che la coppia sia sposata da almeno tre anni. Ma quella è una legge dell’83, pensata in un contesto in cui l’unico modello familiare ammesso era quello eterosessuale, e il divorzio era ancora una novità. Oggi abbiamo un panorama sociale totalmente diverso, con famiglie ricomposte, genitori single, unioni civili, famiglie omogenitoriali. Ma la legge resta ferma a quarant’anni fa“.
E la discriminazione, oggi, è ancora più evidente. “Se la Corte riconosce che un single può garantire un ambiente stabile a un bambino, come si può sostenere che non possa farlo una coppia convivente o unita civilmente? È evidente che l’unico ostacolo reale rimasto è l’orientamento sessuale. Ed è proprio questo il nodo che prima o poi dovrà essere sciolto“.
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