Una decisione storica, che segna un passo decisivo verso l’equiparazione dei diritti tra matrimonio e unioni civili. La Cassazione ha sentenziato che l’assegno di mantenimento potrà essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Uno dei due partner può avere diritto a un assegno mensile, applicando gli stessi parametri previsti per il divorzio tra coniugi.
Le motivazioni della sentenza
Lo ha stabilito la Corte con l’ordinanza n. 25495 depositata ieri, mercoledì 17 settembre, accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva un contributo economico all’ex compagna, perché aveva rinunciato alla propria attività e alle proprie ambizioni professionali per permettere all’altra di fare carriera e di affermarsi economicamente. Le due donne si erano unite civilmente nel 2016, dopo una convivenza di tre anni. A seguito dello scioglimento dell’unione, la parte meno abbiente aveva chiesto e ottenuto un assegno di 550 euro mensili dal Tribunale di Pordenone. Era il 2018 e già si parlava si storica sentenza. Proposto ricorso la Corte d’Appello di Trieste (2020) l’aveva però revocato, portando la donna a rivolgersi alla Suprema Corte. Che ha ora sentenziato. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che è possibile stabilire un assegno periodico a favore del partner economicamente più debole anche in caso di rottura di un’unione civile.
Con una motivazione di 14 pagine i giudici hanno chiarito che, sebbene l’unione civile sia un istituto diverso dal matrimonio, ad essa si applica un principio fondamentale della legge sul divorzio (articolo 5, comma 6, della legge 898/1970).
La parola tornerà ora alla Corte d’appello di Trieste che, in diversa composizione, dovrà procedere a un nuovo esame alla luce dei principi affermati.
Funzione assistenziale e compensativa
L’assegno, hanno scritto i giudici, può avere funzione assistenziale, ovvero intervire quando uno dei due partner non ha mezzi economici adeguati per garantirsi una vita autonoma e dignitosa e si trova nell’impossibilità oggettiva di procurarseli. In questo caso l’assegno non è legato al tenore di vita goduto durante l’unione, ma serve a soddisfare le esigenze primarie.
Oppure avere una funzione perequativo-compensativa, scrive LeggePerTutti.It, scattando quando lo squilibrio economico è il risultato diretto delle scelte condivise durante la vita comune. È il caso di chi ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia o per contribuire, anche indirettamente, alla formazione del patrimonio comune e alla carriera del partner. Questa funzione, che assorbe quella assistenziale, permette di calcolare un assegno che tenga conto del contributo dato alla vita familiare.
Una sentenza storica, quella emessa dalla Cassazione, perché spinge l’istituto dell’unione civile verso una parificazione sostanziale con il matrimonio, almeno per quanto riguarda gli effetti patrimoniali della sua fine, aprendo un nuovo capitolo nel diritto di famiglia.
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