Caso Signorini-Corona: la decisione del giudice dopo la denuncia di Mediaset, parla un avvocato

Mediaset chiede di fermare Fabrizio Corona per una presunta campagna diffamatoria nei confronti di Signorini: in radio, Anna Pettinelli e l’avvocato Fabrizio Ravidà spiegano cosa possono davvero decidere i giudici.

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Caso Signorini-Corona
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Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la denuncia presentata da Mediaset contro Fabrizio Corona per diffamazione e minacce ai danni di alcuni volti noti dell’azienda e dei vertici del gruppo dopo le puntate di “Falsissimo” sul “sistema Signorini”.

La società ha inoltre chiesto alla DDA di intervenire per limitare l’utilizzo dei social e delle piattaforme attraverso cui Corona diffonde i suoi contenuti, nel tentativo di fermare quella che viene definita una vera e propria campagna diffamatoria.

La vicenda ha rapidamente acceso il dibattito, soprattutto per le possibili conseguenze legali legate alla libertà di espressione e al diritto di cronaca.

Corona contro Signorini
Corona contro Signorini

Caso Signorini-Corona: parla un avvocato in diretta su RDS

A parlarne pubblicamente è stata Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e prof di “Amici di Maria De Filippi”, che nel corso di una diretta su RDS ha deciso di approfondire il tema insieme all’avvocato Fabrizio Ravidà. L’obiettivo era capire se una richiesta come quella avanzata da Mediaset possa essere realmente accolta da un giudice.

L’intervento dell’avvocato, riportato da Biccy.it, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dal punto di vista legale.

Secondo Ravidà, la questione si muove su due piani distinti, quello penale e quello civile, entrambi legati al delicato equilibrio tra diritto di cronaca e diritto di critica:

“La cosa va su due versanti: quello penale e l’altro civile. Tutto ruota intorno al diritto di cronaca e al diritto di critica. Il diritto di cronaca in Italia ha un’impostazione giurisprudenziale molto chiara: io posso raccontare fatti, purché siano veri o comunque plausibilmente veri, perché ho fatto una serie di ricerche, di verifiche, che possono essere provate.

Fatti che comunque abbiano in qualche modo una sostanza di elementi probatori, se l’informazione ha una rilevanza pubblica e se c’è una continenza nell’espressione, quindi non c’è un contenuto diffamatorio. Qui ci troviamo nell’ambito del raccontare le vicende personali di un uomo pubblico, quindi qualcosa di potenzialmente diffamatorio, ma anche di interesse. In qualche modo è il ribaltamento di quello che per anni sono state le riviste con cui si pubblicavano cose anche private di persone pubbliche”.

Il danno immediato e l’inibitoria

Un altro punto centrale riguarda il danno che può derivare dalla diffusione di contenuti ritenuti diffamatori. Secondo l’avvocato, una volta pubblicate, alcune informazioni possono produrre effetti irreversibili:

“C’è però da fare una precisazione. In quanto potenzialmente diffamatorie, queste notizie, una volta diffuse creano un danno immediato, un danno non recuperabile. Visto questo, il nostro sistema processuale offre una serie di strumenti. Uno di questi è proprio l’inibitoria alla pubblicazione”.

In sostanza, il giudice potrebbe intervenire preventivamente, valutando i contenuti prima della messa online e decidendo se bloccarli.

Cosa può davvero decidere un giudice sul caso Signorini-Corona

Nel caso specifico, Ravidà spiega che il magistrato dovrebbe analizzare la puntata di “Falsissimo” prevista per il 26 gennaio e stabilire se contenga elementi realmente diffamatori nei confronti di Signorini o se rientri nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Più complesso, invece, il discorso sulla possibile chiusura dei canali social o del canale YouTube di Corona. Su questo punto l’avvocato si è mostrato decisamente più prudente:

“Io sinceramente non credo, perché in realtà quello che possono inibire è il contenuto, è la pubblicazione di un determinato argomento. Perché entriamo nell’ambito della libera espressione che è tutelata costituzionalmente dall’articolo 21. Quindi, da quel punto di vista, dubito. Poi i giudici faranno le loro valutazioni”.

In altre parole, la strada legale sembra poter portare al blocco di singoli contenuti, ma non a una censura totale dei profili o alla chiusura dei canali. Una linea sottile, che mette ancora una volta al centro il confine tra tutela della reputazione e libertà di espressione.

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Tuttavia, proprio in queste ore, è arrivata la decisione del giudice, così come anticipato da Selvaggia Lucarelli:

“Notizia in anteprima: il provvedimento d’urgenza richiesto da Signorini contro Corona che annunciava una nuova puntata sul caso è stato accolto. La puntata non può andare in onda. (poi lui farà quello che gli pare, ma non è così semplice, perché potrebbero buttargliela giù subito)”.

Ecco il testo del provvedimento con cui il giudice ha accolto il ricorso di Signorini contro Corona:

“PER QUESTI MOTIVI i. letti gli aa. 700 e 669 octies cpc, accoglie il ricorso proposto da SIGNORINI ALFONSO; ii. per l’effetto: ordina al resistente CORONA FABRIZIO di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente; vieta e inibisce al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza; ordina al resistente di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro il secondo giorno successivo alla notifica di questo provvedimento, tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del ricorrente nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza; ili. letto la. 614 bis cpc, fissa nell’importo di EUR 2.000,00 la somma che il resistente dovrà pagare al ricorrente per ciascuna singola violazione a ciascuna delle misure sopra indicate, moltiplicata per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione di ciascuna delle misure di cui al capo precedente; iv. letto l’a. 669 octies cpc condanna il resistente a rifondere le spese di lite del ricorrente, liquidate in € 286,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA; v. manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge. Milano, 26 gennaio 2026”.

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