Oggi, 21 aprile 2026, il Senato inizia a discutere il ddl Valditara, a poco più di 4 mesi dall’approvazione alla Camera del 3 dicembre 2025.
Il contestato testo introduce tre principi:
- divieto di qualunque attività sulla sessualità nelle scuole dell’infanzia e primarie.
- obbligo di consenso informato scritto delle famiglie per ogni attività su sessualità e affettività alle medie e alle superiori.
- maggiore controllo sugli esperti esterni, selezionati dal collegio docenti e approvati dal consiglio di istituto, con piena trasparenza sui materiali utilizzati.
La destra di Giorgia Meloni vuole avvicinare l’Italia a un modello di scuola in cui l’educazione alla sessualità e alle relazioni possa essere bloccata da burocrazia e paura. Le famiglie, che questa legge pretende di “difendere”, restano abbandonate nella loro solitudine educativa: spaventate, disinformate, spesso prive degli strumenti per affrontare temi che, senza un supporto competente, diventano terreno di silenzi e fraintendimenti, scriveva il nostro direttore Giuliano Federico lo scorso 4 dicembre. Intanto la rete di educatori e professionisti dell’affettività (psicologi, sessuologi, associazioni) viene marginalizzata: filtrata, sminuita, resa sospetta. Come se il problema non fosse la violenza, ma chi la studia e prova a prevenirla.
Dopo il via libera della Camera, con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto, la destra di governo punta ad un facile e rapido bis al Senato.
Domani 22 Aprile a Roma scatterà il presidio contro l’approvazione del ddl Valditara in Piazza Vidoni alle ore 11.
I dettagli nel post qui di seguito:
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La raccolta firme contro il DDL Valditara
Più associazioni hanno lanciato una raccolta firme volta a difendere i diritti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti e a proteggere la libertà d’insegnamento e l’autonomia scolastica.
A sottoscriverla Agedo Nazionale in collaborazione con Certi Diritti, Antinoo Arcigay Napoli, Pride Vesuvio, EDGE, Agapanto, Rete Genitori Rainbow, Possibile LGBTI+, Associazione Quore, Gaynet, ALFI – Associazione Lesbica Femminista Italiana, Omphalos LGBTI, Nudi, Genderlens, T Genus, CEST, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Arcigay, Rete di donne per la politica, Gender X, Gruppo Trans APS, La Tenda di Gionata, HumanPrideTaranto, Liguria Pride Od, Pansoti, Associazione Libellula, Ufficio nuovi diritti CGIL Nazionale, Nascere Klinefelter ODV, Famiglie Arcobaleno, Educare alle differenze APS, Gruppo Svitati47, Intersexioni, STONEWALL GLBT+ Siracusa, Scosse, Genitori e bimb* intersex mai più soli, Affetti Oltre Il Genere APS, Gay Center – Gay Help Line, MIT, Sat Pink, Ala Milano Onlus – Sportello Trans, Collettivo Queer Buridda, I Sentinelli di Milano e Intersex Esiste APS.
“Mostra alla maggioranza in Parlamento che questa censura è inaccettabile”, si legge nella pagina della raccolta firme iniziata da Agedo Nazionale. “La tua firma contribuirà a creare un movimento di sostegno per proteggere la libertà d’insegnamento e garantire che le scuole italiane rimangano luoghi sicuri e inclusivi per tutte e tutti. Insieme, inviamo un messaggio chiaro al Parlamento e al Governo italiani: le scuole devono rimanere luoghi di inclusione e libertà, dove ogni studente e ogni studentessa, a prescindere dalla propria identità di genere o orientamento sessuale, possano sentirsi al sicuro in spazi educativi che garantiscono rispetto per la loro identità. Non lasciare che la censura prevalga sui diritti e sull’educazione delle nuove generazioni”.
Oltre 40.000 le firme fino ad oggi raccolte (CLICCA QUI), con l’obiettivo dei 50.000 sempre più prossimo.
Domani, mercoledì 22 aprile 2026 in piazza Vidoni alle ore 11, ci sarà un presidio contro l’approvazione del ddl Valditara promosso da Italy Needs Sex Education, Meglio a Colori, Educare alle Differenze.
DDL Valditara, “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, 3 articoli
Art. 1. (Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al pre- sente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi atti- nenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l’istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa. L’istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità.
4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.
5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.
Art. 2. (Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
