La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, nella parte in cui non consentiva l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 20 maggio 2016. A riferirlo una nota dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale.
Questo vuol dire che la pensione di reversibilità alle coppie gay sposate all’estero, in caso di decesso di uno dei due coniugi, è legittima.
La nuova storica sentenza della Consulta
Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché il decesso del partner era avvenuto precedentemente all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.
La Corte d’appello aveva dato ragione all’uomo lombardo, da anni vedovo, sottolineando il carattere stabile e affettivo della relazione con il marito defunto, il fatto che ci fosse un figlio, il matrimonio contratto a New York. Ma l’INPS impugnò la decisione, con la Sezioni Unite della Cassazione che rimise la questione alla Corte Costituzionale, chiedendole se fosse giusto, e legittimo, che la pensione di reversibilità fosse negata solo perché al tempo del decesso non esisteva ancora una legge che riconoscesse quella coppia.
La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio.
Nondimeno, dato atto delle peculiarità del caso di specie, ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all’estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilità di attribuire gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso, ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.
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