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Buongiorno,
siamo una coppia unita civilmente in separazione di beni. Da prima dell’unione civile il primo è proprietario di casa, con mutuo prima casa, con relativa residenza presso il comune dove insiste l’appartamento. Il secondo, invece, è affittuario di casa presso un altro comune con relativa residenza. Il primo ha domicilio presso il secondo in quanto la casa di sua proprietà ha bisogno di essere ristrutturata. Con l’unione civile il secondo deve eleggere obbligatoriamente la residenza presso la casa di proprietà del primo? Possono entrambi continuare ad avere domicilio presso un altro comune in attesa di ristrutturare la casa di proprietà? Può in alternativa il secondo rimanere ad essere residente presso l’altro comune dove ha casa in affitto e il primo essere domiciliato presso di lui, come prima dell’unione civile? Grazie.
Cari,
in base all’art. 1 comma 12 della legge n. 17 del 2016 “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune“. La menzionata norma è simile a quella prevista per il matrimonio, ossia all’articolo 144.
La residenza in esame è quella dell’unione civile, ciò non toglie però che ogni parte dell’unione civile possa avere una propria residenza individuale.
La scelta relativa alla residenza individuale è libera e non obbligatoria, quindi effettuate le vostre scelte tenendo ben presenti le conseguenze fiscali.
A cura dell’ Avv. Giuseppe Enrico Berti, dello studio legale Berti/Ginosa
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