Corte di Giustizia UE, tutti gli Stati membri devono fornire procedure di riconoscimento legale del genere per i propri cittadini. La sentenza

La Corte si è pronunciata sul caso presentato da una donna trans bulgara attualmente residente in Italia, alla quale i tribunali bulgari hanno negato per quasi un decennio il riconoscimento del suo genere e del suo nome sui propri documenti. Da adesso in poi nessun Paese UE potrà più farlo.

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La Corte di giustizia UE ha oggi sentenziato che tutti gli Stati membri devono avere procedure legali di riconoscimento di genere per i propri propri cittadini, garantendo loro il diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro dell’UE.

La Corte si è pronunciata sulla causa avviata da una donna trans bulgara attualmente residente in Italia alla quale per quasi un decennio è stato negato il riconoscimento del proprio genere e del proprio nome sui documenti bulgari da parte dei tribunali bulgari, non potendo così effettivamente godere della propria libertà di movimento e di residenza in tutta l’UE.

Il caso della donna trans bulgara discriminata in patria

K.M.H. è una persona nata e registrata all’anagrafe bulgara come uomo, con un nome composto da nome, cognome corrispondente al sesso. “Affetta da disforia di genere” (cit. sentenza), K.M.H. ha iniziato la terapia ormonale in Italia, dove attualmente vive stabilmente con il suo compagno. In questo contesto, K.M.H. ha chiesto al Tribunale distrettuale di Stara Zagora, Bulgaria, di dichiararla donna, di ordinare il cambio di nome e cognome e di annotare tale cambio sul suo certificato di nascita. Nonostante i pareri medici e una perizia disposta dal tribunale che confermavano l’identità di genere dichiarata da K.M.H., la sua richiesta è stata respinta sia dal tribunale di grado inferiore che da quello d’appello. Questo perché il diritto bulgaro non prevede la possibilità di modificare i dati relativi a sesso, nome e numero di identificazione personale presenti nei documenti di stato civile di una persona transgender.

La sentenza della Corte di Giustizia UE

La Corte di giutizia UE ha rivelato che K.M.H., in quanto cittadina dell’Unione, ha esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso dal suo paese di origine, tanto dall’essere considerata cittadina dell’Unione. Nel merito, la Corte ha ricordato come lo status delle persone, che include le norme relative al cambiamento di nome, cognome, nome o identità di genere, rientri nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione, compreso l’obbligo di rilasciare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, documenti d’identità che consentano all’interessato di esercitare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tale contesto, la Corte ha osservato come la discrepanza tra l’aspetto di una persona e le informazioni relative al sesso riportate sulla sua carta d’identità o sul suo passaporto possano comportare un rischio concreto per tale persona di dover dissipare dubbi sulla propria identità, sull’autenticità del documento d’identità presentato o sulla veridicità delle informazioni in esso contenute. Ciò potrebbe ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro.

In secondo luogo, la Corte ha osservato che tale ostacolo non possa essere giustificato, dato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la normativa bulgara in questione deve essere considerata incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della CEDU. Tale articolo costituisce uno standard minimo di tutela ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, tollerare una discriminazione basata sulla differenza tra sesso biologico e identità di genere equivarrebbe a una violazione della dignità e della libertà a cui ha diritto una persona transgender e che la Corte deve tutelare.

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Di conseguenza, l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostano a una normativa nazionale che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, quali sesso, cognome, cognome e nome, iscritti nei registri dello stato civile dello Stato membro interessato, di un cittadino di tale Stato membro che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro. La Corte ha chiarito come sia l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sia l’articolo 7 della Carta sono autonomi e non necessitano di essere integrati da altre disposizioni per conferire diritti azionabili ai singoli. Pertanto, qualora non fosse possibile per un giudice interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, tale giudice è tenuto a garantire, nell’ambito della propria giurisdizione, la tutela giuridica offerta ai singoli da tali articoli e a garantirne la piena efficacia, se necessario disapplicando le disposizioni nazionali pertinenti, compresa l’interpretazione di tali disposizioni da parte della Corte costituzionale di tale Stato membro che sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

La Corte di Giustizia UE ha così confermato le conclusioni espresse il 4 settembre 2025 dall’avvocato generale Jean Richard de la Tour, che aveva sottolineato come “ogni cittadino UE ha diritto a documenti che rispecchino la propria identità di genere“. A sostenere la causa Bilitis, Deystvie, ILGA-Europa e TGEU – Trans Europa e Asia centrale.

“La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea lo dice chiaramente: negare il riconoscimento legale dell’identità di genere non è solo discriminazione, ma anche violazione dei diritti fondamentali e può impedire alle persone di esercitare la libertà di circolazione nell’Unione“, il commento di Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile diritti nella segreteria nazionale Pd. “È un messaggio molto chiaro per chi in Europa continua a fare propaganda contro le persone trans: i diritti fondamentali non sono negoziabili e non si cancellano con interpretazioni ideologiche o presunti ‘valori morali’. In un momento in cui diversi governi alimentano campagne contro le persone Lgbtqia+, questa sentenza ricorda che l’Europa non è un club di governi, ma una comunità di diritti. E quei diritti valgono per tutte e tutti. Chi prova a cancellarli per calcolo politico si mette semplicemente contro il diritto europeo e contro i valori fondativi dell’Unione”.  

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