Avvocato generale UE: “Ogni persona ha diritto a documenti che rispecchino la propria identità di genere”

"È il riconoscimento pieno del diritto all’autodeterminazione, alla libertà, alla dignità: il diritto ad essere se stessi, senza condizioni".

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Avvocato Corte UE: "Ogni persona ha diritto a documenti che rispecchino la propria identità di genere"
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Lo Stato membro UE di origine di una persona transgender ha l’obbligo di rilasciare documenti di identità conformi all’identità di genere vissuta. A dirlo è Jean Richard de la Tour, avvocato generale della Corte di giustizia UE.

Il “caso” Bulgaria

Tutto ha avuto origine grazie ad una persona di cittadinanza bulgara, registrata alla nascita come persona di sesso maschile con un nome specifico, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso. Questa persona ha poi portato avanti un percorso di affermazione di genere, con la discordanza tra il suo aspetto femminile e i suoi documenti di identità ufficiali recanti dati di una persona di genere maschile che le causano inconvenienti quotidiani, in particolare nella ricerca di un lavoro. Si è così rivolta ai giudici bulgari chiedendo che fosse riconosciuto il suo sesso femminile e che fossero modificati i dati di stato civile nell’atto di nascita. La sua domanda è stata respinta. Questo perché la normativa bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, non prevede la possibilità di un tale cambiamento del sesso, del nome e del numero di identificazione personale riportati negli atti dello stato civile in tale tipo di situazione.

Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara ha dubitato della compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione e ha interrogato la Corte di giustizia.

Le conclusioni dell’avvocato della Corte di Giustizia UE

Nella giornata di ieri l’avvocato generale Jean Richard de la Tour ha proposto alla Corte di dichiarare che il
diritto dell’Unione si oppone a una normativa nazionale che non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza trattamento chirurgico di riassegnazione, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di identificazione personale. Il diritto dell’Unione si oppone altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti d’identità.

L’avvocato generale ha ritenuto che la menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di nascita emesso dallo Stato membro competente implichi un obbligo per suddetto Stato di riconoscere giuridicamente l’identità di genere vissuta e di annotarla nel medesimo atto. L’avvocato generale ha precisato che tale finalità consiste nel consentire l’identificazione del suo titolare senza che possa essere rimessa in discussione l’autenticità dei documenti presentati da quest’ultimo o la veridicità dei dati in essi contenuti. Di conseguenza una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, non riconoscendo l’identità di genere di una persona transgender le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto dell’Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. Una simile limitazione può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo, cosa che non si è verificata nel caso di specie.

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L’avvocato generale ha proposto alla Corte di stabilire che in linea di principio spetti al giudice del rinvio interpretare questa normativa alla luce del diritto dell’Unione, senza attendere che sia modificata in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Tale interpretazione deve essere conforme alle norme relative alla libertà di circolazione e di soggiorno, al rispetto della vita privata nonché al rilascio dei documenti di identità oppure, se necessario, comportare la disapplicazione di detta normativa.

Il diritto all’autodeterminazione

Infine, l’avvocato generale ha ritenuto che l’esercizio da parte di una persona transgender del suo diritto di far registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d’identità o un passaporto corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una siffatta prescrizione pregiudicherebbe, in particolare, il diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominceranno adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata prossimamente. Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale deliberare sulla causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola ugualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta una questione analoga

L’eurodeputato Alessandro Zan ha così commentato le conclusioni dell’avvocato generale Jean Richard de la Tour: “È il riconoscimento pieno del diritto all’autodeterminazione, alla libertà, alla dignità: il diritto ad essere se stessi, senza condizioni. Ora ci aspettiamo che la Corte confermi questa linea e che in tutta l’Unione nessuno possa più negare dignità e libertà a cittadine e cittadini, in particolare alle persone trans”.

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