Il Parlamento europeo voterà giovedì 21 maggio la revisione della direttiva sui diritti delle vittime di reato, aggiornamento della normativa in vigore dal 2012 (direttiva 2012/29/UE) che ha fissato per la prima volta nell’Unione europea standard minimi comuni su informazione, assistenza, protezione e partecipazione ai procedimenti penali.
L’accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio era stato raggiunto il 10 dicembre 2025. Il testo aveva già ottenuto il via libera della commissione LIBE, il principale organo del Parlamento europeo in materia di libertà civili, giustizia e affari interni, a gennaio 2026, con 77 voti a favore, 12 contro e 12 astenuti. Il testo dovrà ora ricevere l’approvazione formale dell’Europarlamento in sessione plenaria giovedì 21.
La direttiva aggiornata renderà più semplice per le vittime:
– sporgere denuncia
– ricevere sostegno attraverso linee telefoniche dedicate
– ottenere assistenza tramite appositi servizi
– accedere alle informazioni sui propri diritti
Tra le novità principali:
– gli Stati membri dovranno predisporre linee telefoniche di sostegno raggiungibili in tutta l’UE tramite lo stesso numero (il 116 006) per informazioni, orientamento e supporto emotivo
– la possibilità di denunciare alcuni reati online, anche allegando prove digitali
– il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni della società civile nella segnalazione dei casi
– il patrocinio a spese dello Stato per le vittime che non dispongono di mezzi sufficienti, già dalla fase delle indagini
– la tutela della privacy delle vittime per impostazione predefinita, con accesso dell’imputato ai dati personali solo se autorizzato dal giudice.
La direttiva aggiornata riserva inoltre particolare attenzione alle esigenze dei minori in quanto vittime di reato, con servizi a misura di minore che offrano assistenza e protezione consone all’età, incluse possibilità di denuncia, valutazioni individuali e registrazione video delle deposizioni.
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La questione LGBTIAQ+ e un articolo del DDL Zan
La direttiva stabilisce che, nel valutare i diritti e le misure di protezione spettanti a una vittima di reato, le autorità devono tenere conto delle circostanze in cui il crimine è stato commesso. Lo stesso principio si applica ai reati commessi per ragioni legate alla disabilità, alla religione, alla lingua o all’origine sociale ed etnica.
Di particolare rilievo per la comunità LGBTIQ+ e per il dibattito italiano è l’articolo 22, che include l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la disabilità e lo status di residenza tra i criteri per valutare la vulnerabilità della vittima e il suo accesso a misure di protezione speciale. In pratica quando l’aggressione è motivata dall’orientamento sessuale, dal genere o dall’identità di genere della vittima, questa ha diritto a tutele rafforzate.
La norma riprende il contenuto dell’articolo 6 del ddl Zan, affossato al Senato italiano nell’ottobre 2021 tra gli applausi della maggioranza. L’articolo 23 vieta inoltre che, durante l’interrogatorio di una vittima, vengano poste domande sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Se la direttiva verrà approvata il 21 maggio, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nella legislazione nazionale. Due giorni fa invece la Commissione Von der Leyen aveva bocciato il voto del parlamento UE che aveva accolto un’iniziativa popolare di 1.2 milioni di firme per una direttiva che obbligasse gli stati membri a vietare le pratiche di conversione: la Commissione ha preferito procedere con una semplice “raccomandazione”.
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