Un cittadino italiano può formare una unione civile con una persona dello stesso sesso proveniente da un paese extra UE. Questo dice l’istituto giuridico dell’unione civile, in applicazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana.
Ma la situazione è leggermente più complessa di quanto possa apparire a prima vista. Infatti, affinché l’unione possa avere luogo in Italia, il cittadino straniero – salvo provenga da un paese che beneficia dell’esenzione da visto per brevi soggiorni – deve munirsi di un visto d’ingresso per l’Italia. Tuttavia, se da un lato – in considerazione del suddetto rischio migratorio, e in assenza dei requisiti fondamentali per il rilascio di un visto turistico nazionale o per area Schengen – con ogni probabilità lo straniero si vedrà rigettata la domanda di visto turistico per l’Italia, dall’altro lato lo stesso non potrà proporre domanda di visto “per ricongiungimento familiare”, essendo richiesto, a tal fine, che il legame familiare a sostegno della domanda sia già esistente.
La paradossale situazione appena descritta è stata presa in carico dallo Studio Legale Stornelli, che si è trovato a doverla affrontare nel corso del 2018. Con successo, fortunatamente. Il caso concreto, dapprima inutilmente sottoposto all’attenzione del personale amministrativo impiegato presso l’ufficio dello stato civile di un comune della provincia pugliese, è stato definito “senza precedenti analoghi” dalle autorità italiane e straniere successivamente coinvolte.
Per sciogliere la matassa burocratica si è dimostrata fondamentale la tenacia della coppia interessata, che, nonostante l’incertezza dell’esito e le innumerevoli insidie incontrate, non ha mai smesso di lottare per realizzare il proprio sogno. A fine 2018 la coppia si è unita civilmente, e ora vive felicemente (e regolarmente) in Italia.
Una storia a lieto fine, sottolineano dallo studio Stornelli, che è “una testimonianza dei passi in avanti che l’Italia ha mosso verso il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, così come affermati dall’art. 2 della nostra Costituzione, ma è anche l’occasione per riflettere su quanto ancora serva lavorare affinché la titolarità formale dei diritti possa coincidere con la facilità di avvalersene in concreto“.
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Io mi sono unito civilmente in Italia con un Sri Lankese residente in Sri Lanka il 21 gennaio 2018 (il nostro rapporto era nato comunque 10 anni prima) e non abbiamo avuto nessun problema alla Ambasciata Italiana in Sri Lanka per legalizzare tutti i documenti del mio compagno necessari qui in Italia per l'unione civile e per il visto di ingresso in Italia (visto turistico in quanto non esiste nessuna altra possibilità. Il visto turistico ci era stato negato due volte negli anni precedenti alla legge per le unioni civili) Il problema è sorto assurdamente qui in Italia quando il comune in cui abitiamo non voleva riconoscere la dichiarazione di stato libero del mio compagno. Adesso non mi soffermo sulle assurde argomentazioni di tale ammistrazione fatto sta che abbiamo dovuto ricorrere al tribunale il quale ci ha dato pienamente ragione potendo così coronare il nostro sogno appunto il 21 Gennaio 2018. Quindi un precedente esisteva.