Sono passati 38 anni da quando il Parlamento italiano approvò la legge 164 del 14 aprile 1982. E oggi, 38 anni fa, il testo della legge veniva inserito in Gazzetta Ufficiale. E’ una legge che riguarda la comunità LGBT, e in particolare la sotto-comunità che si riconosce dietro la lettera T.
Infatti, con quelle legge, lo Stato italiano rendeva legale la possibilità di accedere al processo di transizione per le persone transgender. Una legge resa possibile grazie alla battaglia portata avanti da due soggetti: da una parte, il Movimento Italiano Transessuali (MIT), e dall’altra il partito dei Radicali. Insieme, con le loro iniziative, riuscirono a sensibilizzare l’opinione pubblica e portare in discussione una legge importantissima.
In Italia, inoltre, è possibile anche richiedere la modifica dei dati anagrafici, nel senso che questa legge da la possibilità di cambiare il genere del nome nei documenti ufficiali, anche senza obbligatoriamente procedere agli interventi chirurgici che occorrono. Ma dovendo richiedere anche il parere di un medico, nella pratica il più delle volte alla cambio anagrafico segue anche il processo di transizione.
Quali sono i passi della legge sul processo di transizione
Non c’è un iter preciso, ma a livello statale prima ci si occupa del cambio dei dati anagrafici. I documenti come carta d’identità, patente, passaporto o un libretto universitario verranno modificati, inserendo il nome scelto dalla persona. Per arrivare a questo punto, basta il parere di un medico che attesta la DIG e la sentenza del tribunale. Non occorre iniziare la terapia ormonale o effettuare operazioni.
Il secondo passo è a scelta della persona. Prevede la riassegnazione chirurgica del sesso. Per accedere a questa fase, bisogna però attendere 2 anni dal cambio anagrafico.
L’iter della legge 164 è di per sé piuttosto semplice, nella teoria:
- Si presenta un’istanza al tribunale;
- Il tribunale può nominare un consulente tecnico, nel caso la persona trans non abbia presentato una perizia tecnica;
- A seguito della sentenza, la persona può rivolgersi alle strutture ospedaliere che decideranno come portare avanti la terapie e gli interventi, a seconda sia una MtF o un FtM, per iniziare il processo di transizione;
- Una volta superata questa fase, con una nuova istanza si procederà alla modifica dei dati anagrafici. Gli unici documenti che non potranno essere modificati saranno il certificato di nascita e del casellario giudiziario. Anche documenti come vecchi curricula o altre certificazioni non possono essere modificati.
Questi i passi teorici che si dovrebbero compiere, ma nella realtà non c’è nessun iter ufficiale.
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