La recente sentenza anti-trans della Corte Suprema del Regno Unito voleva sembrare, almeno a un primo sguardo, una questione tecnica: una disputa sull’interpretazione della parola “donna” all’interno di una legge del 2010. Ma quel tecnicismo ha avuto l’effetto di una lama affilata: taglia netto tra chi sei e chi ti è concesso essere. Secondo i giudici, nell’ambito dell’Equality Act 2010 – e in particolare per le misure di azione positiva, come le cosiddette quote rosa – la parola “donna” si riferisce infatti unicamente a chi è nato biologicamente femmina.
Di conseguenza, una donna trans, anche in possesso di un Gender Recognition Certificate (GRC), non può essere – secondo quanto stabilito nella sentenza – legalmente considerata donna per queste finalità. Ma un uomo trans, nato femmina e anch’egli titolare di un GRC, sì. Il che significa, in teoria, che potrebbe essere legittimamente incluso nelle quote riservate alle donne. Lo scarto tra identità vissuta e identità legale, in questa pronuncia, si fa voragine. Con buona pace del Primo Ministro britannico Keir Starmer, che negli scorsi giorni ha definito la sentenza “un passo avanti importante” verso una razionalizzazione che crea in realtà ancora più confusione.
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Quando venne istituito nel 2004, il Gender Recognition Certificate (GRC) fu accolto come un passo avanti decisivo: un riconoscimento giuridico pieno e solenne dell’identità di genere acquisita. La sezione 9(1) del Gender Recognition Act è esplicita: “una volta ottenuto il GRC, il sesso della persona diventa per tutti gli effetti quello acquisito”. Non solo sui documenti, ma anche davanti alla legge.
Eppure, nella sua sentenza, la Corte Suprema ha stabilito che questa norma non si applica all’Equality Act 2010, almeno non quando si parla di sesso come base per l’azione positiva, come nel caso della rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione. Lo dice chiaramente al paragrafo 265: “le parole ‘sex’, ‘woman’ e ‘man’ significano (e sono sempre state intese come) sesso biologico”. Dunque, anche se un GRC trasforma legalmente una donna trans in una donna, quell’identità cede davanti al criterio biologico quando si parla di protezione o vantaggio riservato a chi è nato femmina.
Questo vuol dire che un documento pensato per garantire pieno riconoscimento finisce per essere ignorato proprio nei contesti in cui dovrebbe avere più forza: bandi riservati, statistiche ufficiali, rappresentanza politica, servizi a accesso limitato. Un diritto negato non in nome della discriminazione, ma – paradossalmente – in nome della tutela di una presunta equità. Perché, dicono i giudici, se si includessero le donne trans tra le donne, si altererebbe il significato stesso della categoria.
E qui il paradosso si fa insostenibile. La Corte non si limita a escludere le donne trans dalle quote rosa. Lo fa, inevitabilmente, anche a parti inverse. Se si accetta che “donna” significa “biologicamente femmina“, allora un uomo trans, legalmente uomo, ma nato femmina, rientra nella categoria “donna” ai fini delle quote rosa.
Lo scenario, a tratti surreale, è questo: un uomo trans, barba folta, tricipiti scolpiti, magari con una lunga carriera in contesti tipicamente maschili, potrebbe accedere a misure pensate per correggere gli squilibri di genere a danno delle donne. Perché, dice la Corte, ciò che conta è l’anatomia di nascita, non la vita vissuta, non l’identità, neppure il riconoscimento legale faticosamente ottenuto tramite il GRC.
“Confermo, c’è proprio scritto nella sentenza – spiega Roberta Parigiani, avvocata e portavoce del Movimento Identità Trans – È lo stesso sguardo miope che ha consentito, paradossalmente, a numerosi uomini trans di iscriversi a concorsi come Miss Italia, proprio in virtù di una classificazione basata sul sesso biologico. Tentativi di semplificazione che si rivelano completamente scollati dalla realtà vissuta dalle persone trans, incapaci di cogliere l’abisso che separa genere e biologia.”
Il Gender Recognition Act era dunque nato per evitare che le persone trans restassero “in una zona intermedia” tra i due sessi, come aveva scritto la Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Goodwin v UK. Ma oggi quella stessa promessa si dissolve sotto i colpi di un formalismo di convenienza politica che, nel nome della chiarezza normativa, nega la realtà delle vite trans.
Jo Maugham, direttore del Good Law Project – organizzazione indipendente che promuove l’uso strategico del diritto per la giustizia sociale nel Regno Unito -, non usa mezzi termini: “La Corte Suprema può anche raccontarsi che questa decisione non sia dannosa per le persone trans. Ma le persone trans sanno benissimo che si tratta dell’ennesimo colpo brutale inferto a una comunità già messa a dura prova”.
Persino laddove l’Equality Act 2010 protegge espressamente le persone con la caratteristica protetta di “gender reassignment”, la Corte sottolinea infatti che tale protezione non implica il riconoscimento del sesso acquisito come sesso legale ai fini delle misure collettive. Il diritto antidiscriminatorio finisce per proteggere “persone con un certificato”, ma non le riconosce per ciò che sono.
È un effetto domino che travolge spazi, opportunità, relazioni, affiliazioni. Dalle quote nei board pubblici alle statistiche sulla violenza di genere, dal reclutamento nei partiti alle misure di rappresentanza: chi ha cambiato genere resta fuori da entrambe le porte. Troppo “diverso” per essere incluso tra gli uomini. Non abbastanza “biologica” per essere riconosciuta come donna. Ma intanto, le proteste non si fermano.
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