Regno Unito, quali implicazioni per le persone trans dopo la vittoria delle TERF in Corte Suprema?  

Nel diritto anglosassone, una decisione della Corte Suprema ha valore di precedente vincolante per i tribunali inferiori. Cosa succede nel concreto ora? E cosa potrebbe accadere in futuro?

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Sentenza UK sull'esclusione delle donne trans dalle protezioni dell'Equality Act: cosa significa oggi e cosa potrebbe significare domani.
Sentenza UK sull'esclusione delle donne trans dalle protezioni dell'Equality Act: cosa significa oggi e cosa potrebbe significare domani.
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La notizia è di ieri: la Corte Suprema del Regno Unito ha scelto di adottare un’interpretazione rigidamente binaria del sesso biologico per pronunciarsi su un caso specifico, ma dal peso simbolico e giuridico tutt’altro che trascurabile. A farne le spese, ancora una volta, sono le persone trans, in particolare le donne trans, la cui esistenza giuridica – pur formalmente riconosciuta – viene erosa dall’interno con un’operazione chirurgica di definizione e delimitazione del concetto stesso di “donna”.

La decisione, emessa il 16 aprile 2025, riguarda il caso For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers, un contenzioso sollevato da un collettivo TERF (sostenuto da J.K. Rowling) contro la legge scozzese sulla rappresentanza di genere nei consigli pubblici. Al centro della disputa: la possibilità che le donne transgender con un Gender Recognition Certificate (GRC) potessero essere incluse nella quota riservata alle donne secondo quanto previsto dalla Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act del 2018.

La Corte ha risposto no. Per l’applicazione dell’Equality Act del 2010, ha stabilito, il concetto di sesso – e dunque quello di “donna” – deve riferirsi al sesso biologico assegnato alla nascita. Una definizione netta, binaria, che esclude dalla categoria giuridica di “donne” le persone transgender, anche se giuridicamente riconosciute come tali attraverso i meccanismi legali previsti dal diritto britannico.

Ma se la sentenza nasce da un caso apparentemente tecnico e circoscritto, le implicazioni potrebbero essere tutt’altro che marginali. Ed è proprio su queste che vale la pena soffermarsi: cosa accade quando una corte suprema stabilisce un principio che, per quanto ancorato a un contesto specifico, ridefinisce il perimetro giuridico dell’identità di genere in modo restrittivo? E, soprattutto, cosa rischia di accadere dopo? Su questo, si stanno interrogando tutte le principali ONG a tematica LGBTQIA+ del Regno Unito.

 

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Regno Unito, cosa ha detto la Corte Suprema sulle persone trans?

Nel diritto anglosassone, una decisione della Corte Suprema ha valore di precedente vincolante per i tribunali inferiori. Anche se il pronunciamento si riferisce a un contesto delimitato – come quello della rappresentanza di genere nei board pubblici scozzesi – il principio stabilito può essere richiamato in altri casi futuri, fungendo da fondamento giuridico per interpretazioni restrittive del concetto di “sesso” e “donna”.

Il cuore della sentenza ruota intorno all’interpretazione dell’Equality Act del 2010, legge che tutela da discriminazioni basate su nove caratteristiche protette, tra cui il sesso e la gender reassignment, ovvero il percorso di affermazione di genere. La domanda posta alla Corte era: può il termine “donna” includere anche una persona che ha ottenuto il riconoscimento legale del genere femminile tramite GRC, oppure deve riferirsi esclusivamente alle donne cisgender?

La Corte ha scelto la seconda opzione. E lo ha fatto fondando la propria decisione su un criterio biologico legato, in particolare, alla tutela della maternità e della gravidanza – che sono esplicitamente protette dall’Equality Act come esperienze collegate al sesso femminile biologico. Secondo i giudici supremi, includere le donne trans in questa categoria avrebbe generato ambiguità sull’effettiva applicazione della legge e delle relative tutele.

È in questo punto che si annida il nodo critico: non si tratta soltanto di una questione di parole, ma di un criterio giuridico che – pur nascondendosi dietro una apparente esigenza tecnica – finisce per istituzionalizzare una netta distinzione tra donne cis e donne trans. Il tutto in nome di una presunta chiarezza giuridica che, nella sostanza, produce esclusione.

Se in questo caso la sentenza si riferisce a un contesto pubblico molto specifico – le quote nei consigli – nulla vieta che in futuro venga citata in cause che riguardano l’accesso agli spazi riservati alle donne (carceri femminili, ospedali, centri antiviolenza) o persino la partecipazione delle donne trans a competizioni sportive femminili. Il rischio è che la sentenza, per quanto limitata nella sua applicazione immediata, possa diventare la pietra angolare di una più ampia architettura giuridica trans-escludente.

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Parigiani: “Una brutta sentenza. Ma attenzione a non farle dire più di quanto dica

A sottolineare la gravità – ma anche la complessità – della pronuncia è l’avvocata Roberta Parigiani, tra le prime a intervenire pubblicamente con un’analisi articolata. “Facciamo un po’ di chiarezza”, esordisce, “perché secondo i media nazionali qua in Italia la Corte Suprema avrebbe affermato che non esistono le donne trans e che le donne sono soltanto quelle biologiche. Non è così”.

Parigiani riconosce che la sentenza rappresenta un passo indietro, “una visione binaria e trans-escludente, assolutamente intollerabile”. Ma invita anche alla lucidità: non può essere utilizzata dalle destre per farle dire più di quanto non dica. In effetti, la stessa Corte Suprema – pur negando l’inclusione delle donne trans nel concetto di “sesso” – ha ribadito che le persone transgender esistono giuridicamente, e sono tutelate dall’Equality Act proprio in quanto soggetti a discriminazione per via dell’identità di genere.

La Corte non mette in dubbio l’esistenza delle persone trans, né i percorsi di affermazione di genere autodeterminata”, chiarisce Parigiani. “Per il diritto inglese, le donne trans esistono e continuano a esistere. La stessa Corte stabilisce che sono soggette a forme di tutela per tutte quelle discriminazioni legate all’identità di genere”.

Dello stesso avviso è anche Simon Blake, CEO di Stonewall Scotland: “Stonewall condivide la profonda preoccupazione per le implicazioni diffuse della sentenza odierna della Corte Suprema. Si tratta di una decisione estremamente allarmante per la comunità trans e per tutte le persone che la sostengono. Ma è importante ricordare che la Corte ha comunque riaffermato in modo forte e chiaro che l’Equality Act continua a proteggere tutte le persone trans dalla discriminazione, sulla base del percorso di transizione di genere, e continuerà a farlo“.

 

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Eppure, come avverte Parigiani, il criterio biologico utilizzato per delimitare il concetto di “donna” rischia di tradursi in una segmentazione delle tutele, in cui le donne trans vengono progressivamente escluse da quegli ambiti in cui il “sesso” è interpretato in modo essenzialista. “La Corte non capisce che nella discriminazione di genere non c’è alcuna differenza tra donne transgender e donne cisgender. E proprio questo è il limite profondo della sentenza”.

Non siamo dunque di fronte a una negazione dell’esistenza delle persone trans. Ma siamo forse di fronte a qualcosa di più subdolo: una progressiva marginalizzazione giuridica, resa legittima da un linguaggio che finge neutralità, ma che in realtà agisce in modo selettivo e discriminante.

L’effetto domino, in questi casi, è più sottile che immediato. Una pronuncia come quella della Corte Suprema britannica fissa un parametro, legittima una visione, offre appigli. Il rischio non è tanto – o non solo – che si moltiplichino le sentenze trans-escludenti, ma che si consolidi una cornice culturale e giurisprudenziale in cui l’identità di genere viene subordinata al sesso biologico come criterio prevalente.

In tempi in cui molte legislazioni europee e nordamericane si trovano sotto pressione, attaccate da un fronte reazionario che punta a ri-naturalizzare le categorie giuridiche (dal corpo alla maternità, dall’identità alla famiglia), una sentenza come questa può essere letta – e usata – come precedente ideologico. E questo, più ancora che l’esito giuridico in sé, è ciò che deve allarmare.

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