I migranti LGBTI+ non sono contemplati nell’attuale strategia politica sulla gestione dei flussi migratori. Si può in verità ben dire che essi siano invisibilizzati. Nel dibattito sui “paesi sicuri” per i richiedenti asilo, emerge una frattura tra il governo italiano, favorevole a espulsioni rapide, e la magistratura, cauta nel considerare sicuri quei paesi dove le persone LGBTI+ sono perseguitate. Recenti casi di tunisini evidenziano come la sicurezza debba riguardare anche le minoranze esposte e quindi i migranti LGBTI+. La Corte di Giustizia Europea e i tribunali italiani, come quello di Bologna con la sentenza di ieri, hanno contestato le designazioni di sicurezza generalizzate, richiamando precedenti come il Conseil d’État e la Corte Suprema inglese, che escludono dai paesi sicuri quelli con persecuzione verso migranti LGBTI+. La Tunisia è un caso emblematico: nonostante pressioni, la legge contro l’omosessualità è in vigore, lasciando il paese in una zona grigia. Ora la Corte UE, su richiesta del Tribunale di Bologna, dovrà stabilire se i paesi con persecuzioni endemiche possano mai essere considerati sicuri.
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Migranti LGBTI+ esclusi dalla strategia politica sui flussi migratori
Chiunque segua la attualità politico mediatica sa che c’è un conflitto in corso sulla definizione di paesi “sicuri” di provenienza di chi arriva per chiedere asilo, definito come conflitto tra maggioranza di governo e magistratura. I decreti del governo e le volontà del Ministero degli Interni vanno nella direzione di sottoporre a procedura accelerata le domande di chi proviene dai paesi sicuri, al fine di respingerle e a tentare di rimpatriarli, anche attraverso il trattenimento immediato all’arrivo in Italia. La questione dell’Albania, che ha richiamato tanta attenzione, si inserisce nella diatriba su paese sicuro/procedura accelerata/trattenimento che era già aperta in precedenza, per esempio con le decisione dei Tribunali di liberare cittadini tunisini che erano stati trattenuti in quanto tali.
Quasi nessuno però finora si è accorto quanto siano centrali e importanti le questioni omofobia e transfobia in queste sentenze, e nel rifiuto dei giudici di definire sicuri i paesi in cui sono perseguiti gli atti omosessuali o i vari aspetti della vita delle persone LGBTI+.
Non stiamo parlando, attenzione, del diritto alla protezione internazionale per chi vive nel proprio paese condizioni di oppressione, discriminazione, rischio di carcere e di violenze in quanto gay, lesbica, trans eccetera. Questo non viene messo in discussione, finora, dalle destre italiane o europee. Certo se improvvisamente e contemporaneamente bussasse alle nostre porte l’uno per cento della popolazione africana, 10 milioni di persone, il diritto verrebbe messo in discussione. Ma non succederà.
Paesi sicuri ma non per i migranti LGBTI+
Attualmente succede persino che venga concesso lo status di rifugiato o comunque la protezione internazionale a transessuali brasiliani/brasiliane, casi che racconteremo prossimamente. Il tema è quello della definizione di paese sicuro. Il governo immagina più o meno il seguente scenario : arriva il gay tunisino, viene fermato e trattenuto come tutti gli altri tunisini, perché il loro paese è “sicuro”, ma il nostro amico ha le unghie smaltate, una postura evidente e immediatamente la prontezza di dichiararsi gay. Allora forse, se è convincente, entra nel percorso di accoglienza e poi riceve la protezione internazionale. No, è proprio questa ipotesi restrittiva quella che viene negata dalle recenti sentenze e in particolare da quella della Corte di Giustizia Europea che viceversa non accettano una facile definizione di paese “sicuro”. La sintesi più alta, forse una pagina storica, è la ordinanza con la quale ieri il Tribunale Collegiale di Bologna ha rinvia alla Corte di Giustizia Europea il recente decreto del governo. Leggete con attenzione questo passaggio e potete rendervi conto di quanta importanza vi abbia la questione LGBTI+.
Ordinanza del Tribunale di Bologna
Il sistema della protezione internazionale è, per sua natura, sistema giuridico di garanzia per le minoranze esposte a rischi provenienti da agenti persecutori, statuali o meno. Salvo casi eccezionali (lo sono stati, forse, i casi limite della Romania durante il regime di Ceausescu o della Cambogia diPol Pot), la persecuzione è sempre esercitata da una maggioranza contro alcune minoranze, a volte molto ridotte. Si potrebbe dire, paradossalmente, che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca: fatti salvi gli ebrei, gli omosessuali, gli oppositori politici, le persone di etnia rom ed altri gruppi minoritari, oltre 60 milioni di tedeschi vantavano una condizione di sicurezza invidiabile. Lo stesso può dirsi dell’Italia sotto il regime fascista. Se si dovesse ritenere sicuro un paese quando la sicurezza è garantita alla generalità della popolazione, la nozione giuridica di Paese di origine sicuro si potrebbe applicare a pressoché tutti i paesi del mondo, e sarebbe, dunque, una nozione priva di qualsiasi consistenza giuridica.
Al riguardo soccorrono due autorevoli precedenti.
Il Conseil d’État francese ha ritenuto illegittime le designazioni del Senegal e del Ghana, perché vi è persecuzione delle persone LGBTIIAQ+ (2ème-7ème Chambres Réunies, 2 luglio 2021, 437141), con decisione sostanzialmente fondata sul richiamo della disposizione interna per cui la sicurezza va assicurata «in generale e in modo uniforme per uomini e donne, indipendentemente dal loro orientamento sessuale» (art. 722-1, L. 18 settembre 2018; testo in vigore alla data della decisione).La Corte Suprema inglese ha dichiarato illegittima la designazione della Giamaica in ragione della persecuzione delle persone LGBTQIA+ (UK Supreme Court, R v Secretary of State for the Home Department, 4 marzo 2015), osservando come in questi casi non si tratti di superare la presunzione di sicurezza sulla base di una eccezione individuale, ma di verificare se il paese sia sicuro per intere categorie di persone e ritenendo al riguardo irrilevante che il paese sia, invece, sicuro per la maggioranza della popolazione. La Corte ha rilevato come la locuzione «in general» (contemplata nella legge inglese e sostanzialmente analoga ai termini «generalmente» previsto nell’Allegato 1 della Direttiva europea e «in generale» previsto nell’art. 2 bis, comma 2, D.L.vo 25/2008) sia intesa a differenziare uno stato di cose in cui la persecuzione è endemica, da uno in cui possono esserci isolati episodi di persecuzione (Punto 21: «I read the words “in general” as intended to differentiate a state of affairs where persecution is endemic, ie it occurs in the ordinary course of things, from one where there may be isolated incidents of persecution»). Secondo i giudici inglesi la nozione di “generale” va riferita dunque non alla generalità della popolazione, ma alla circostanza che la persecuzione non debba essere «endemica» o «sufficientemente sistematica».
In entrambi i casi non è stata introdotta una sorta di “clausola di esclusione” per chi sia (rectius: invochi di essere) lgbtqia+, ma, in ragione della persecuzione delle persone lgbtqia+, è stato negato che il paese possa essere incluso nella lista nazionale dei paesi di origine sicuri.
Mentre il riferimento alla condizione di sicurezza della generalità della popolazione è carente di base giuridica, la distinzione fra «situazione particolare» e persecuzione «sufficientemente sistematica e ordinaria» sembra in grado di garantire una distinzione chiara fra le due categorie giuridiche.
La regola per cui chi proviene da un paese dove intere categorie di persone e gruppi sociali sono sottoposti a costante e sistematica persecuzione, possa essere onerato di “invocare” al suo arrivo la propria appartenenza al gruppo sociale perseguitato al fine di escludere un provvedimento di rigetto immediatamente esecutivo, non appare invero realistica.
La contrazione dei tempi della procedura di prima istanza può trovare giustificazione soltanto quando il paese di origine non presenti alcuna forma di persecuzione diretta contro gruppi sociali minoritari, sicché appare coerente che in tal caso la persona invochi da subito la propria specifica “situazione particolare” in ragione della quale il proprio paese non sia sicuro per lei.
È, invece, meno ragionevole pretendere che una persona appena giunta nel paese ospitante sia subito in grado di chiarire in che termini sia attinta da rischi persecutori sistematicamente e ordinariamente presenti nel proprio paese. Ne sono esempi evidenti l’ipotesi di donne provenienti da paesi in cui vi siano endemici fenomeni di tratta di esseri umani, le quali sono sovente ancora oggetto di tratta al momento dell’arrivo, e l’ipotesi di donne o persone LGBTIIAQ+ provenienti da paesi con fenomeni endemici di violenza di genere, matrimoni imposti, mutilazioni genitali o persecuzioni per l’orientamento sessuale o l’identità di genere, che possono non essere in grado di narrare immediatamente il proprio vissuto, in ragione della necessità di sottrarsi alla soggezione culturale dovuta al contesto di provenienza.
Va pure rilevato come in ipotesi di fenomeni sistematici di persecuzione o esposizione a danno grave di minoranze, tutta la popolazione appaia in qualche modo esposta a un rischio persecutorio, atteso che raramente una minoranza è segnata da confini netti e facilmente identificabili e che quando vi è persecuzione di un gruppo minoritario la stessa tende a colpire anche chi, pur non appartenendo al gruppo minoritario, sia entrato comunque per varie ragioni in relazione con appartenenti allo stesso.
Il caso Tunisia
Il caso della Tunisia, in particolare, è cruciale. Nonostante vari tentativi di sopprimerlo, l’articolo 230 del Codice Penale che punisce con pene carcerarie gli atti omosessuali è vivo e vegeto. La sua applicazione è ovviamente contraddittoria, oscillante e casuale. Non ci sono statistiche precise, ma le ultime dichiarazioni degli attivisti parlano di alcune decine di casi all’anno. Qualche anno fa ( marzo 2016) mi ero occupato del caso di sei ragazzi che erano stati arrestati a Kairouan tutti insieme, scarcerati dopo pressioni internazionali, e condannati a una pena simbolica per chiudere lì la storia. Sembrava in quegli anni, quando era rifluita l’ondata islamista, che si potesse davvero arrivare a depenalizzare gli atti omosessuali.
Giorgia Meloni e le contraddizioni rispetto a Saied
Incredibile, caparbia e miope è stata la resistenza anche del nuovo semidittatore Saied che ha mantenuto l’articolo 230 nonostante le pressioni dell’ Unione Europea. Paradossalmente il Governo Meloni, se volesse ottenere davvero il risultato di poter arrestare e facilmente espellere i tunisini che arrivano Lampedusa, invece di tentare invano di forzare la definizione di paese sicuro, dovrebbe ottenere da Saied, o per meglio dire “comprare” da Saied la depenalizzazione degli atti omosessuali già annunciata da Meloni durante la giornata mondiale contro l’omobitransfobia il 17 Maggio 2023, cosa per altro .
Certo resterebbero altri ostacoli alla definizione di paese sicuro, ma si toglierebbe di mezzo quello più evidente e inoppugnabile finora, non a caso citato in tutte le sentenze. E di contro, per dirla da un punto di vista fantapolitico, i giovani tunisini dovrebbero opporsi a questa depenalizzazione per poter essere ancora provenienti da un paese insicuro, e quindi avere qualche possibilità in più di entrare.
Rimasto finora quasi sempre in un cono d’ombra, il tema LGBTI+ seminascosto nelle ondate migratorie, ha invece una grande importanza emblematica, simbolica e giuridica e molto probabilmente sarà trattato nella risposta che la Corte di Giustizia Europea interpellato dal Tribunale di Bologna dovrà dare al Governo Italiano.


