Il provvedimento illegittimo non sono le trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero che molti sindaci hanno iniziato a fare, ma la circolare del Ministro Alfano e gli annunciati annullamenti da parte dei prefetti. In una diffida inviata allo stesso Alfano, ma anche al prefetto di Roma Pecoraro, al presidente del Consiglio Renzi, a Napolitano e al Consiglio Superiore della Magistratura, l’associazione Rete Lenford spiega il perché citando una per una le leggi e i testi a supporto di quanto sostengono. E a leggere l’attento e dettagliato lavoro degli avvocati specializzati in tutela dei diritti delle persone lgbt, è difficile continuare ad avere dubbi sulla questione.
Secondo quanto scrivono Antonio Rotelli, Maria Grazia Sangalli, Francesco Bilotta, Mario Di Carlo e Anna Maria Tonioni, l’annullamento delle trascrizioni non possono essere disposte dai prefetti, ma sono dai tribunali, se interpellati sulla questione.
“Qualsiasi atto in tal senso – scrivono i legali riferendosi ai prefetti – costituirebbe non solo un palese abuso di potere ma anche una clamorosa invasione della sfera del potere giurisdizionale” perché “è pacifico che le trascrizioni nel registro dei matrimoni in questione non sono provvedimenti amministrativi bensì atti pubblici con effetto dichiarativo e di certificazione in quanto la trascrizione del matrimonio non ha “natura costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicità”.
Sono il Codice Civile e il D.P.R. 396/2000, infine, a stabilire che è il Tribunale “in via esclusiva” a potere prendere “qualsiasi decisione circa l’eventuale cancellazione di un atto indebitamente registrato”. Non a caso, infatti, tra gli atti di cui si può fare annotazione nei registri di stato civile (dove i matrimoni vengono trascritti) “sono indicate solo le “sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio” ed i “provvedimenti di rettificazione” ma non altri atti con il medesimo effetto”.
“La disciplina rimette, quindi, in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di verificare, rettificare o cancellare le suddette trascrizioni” continuano gli avvocati di Rete Lenford. E tutto questo è supportato dal fatto che anche il “Massimario per l’ufficiale di stato civile del Ministero dell’Interno” (che Alfano dovrebbe conoscere) stabilisce la competenza del Tribunale in fatto di annullamenti di un atto “indebitamente registrato”.
Insomma, un provvedimento, quello di Alfano e i conseguenziali atti dei prefetti che, secondo Rete Lenford, che rappresenta una “forzatura della normativa ed in palese contraddizione con le istruzioni pubblicate” con la quale “codesto Ministero intenda procedere ad un atto palesemente illegittimo ed in aperta violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale, tale da fondare un conflitto fra poteri ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione”.
Infine, ma non certo per importanza, gli avvocati rilevano che una procedura del genere sancirebbe una discriminazione perché “attivata in maniera assolutamente inedita e solo per il caso delle trascrizioni dei matrimoni fra persone dello stesso sesso validamente contratti in altri Stati dell’Unione (…) in violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea”.
Sulla base di queste motivazioni, Rete Lenford incita la Prefettura di Roma e il Ministero a non procedere alla cancellazione delle trascrizioni, il Tribunale di Roma a rilevare il conflitto fra le attribuzioni “che il Ministero pretende di attribuire al Prefetto” e le attribuzioni che la legge “attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria” e, infine, il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio superiore della magistratura, “a compiere gli atti necessari a tutelare la separazione dei poteri definita dalla legge a garanzia dei diritti dei soggetti interessati“.