La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto alla rettifica dei dati personali si estende anche all’identità di genere, e che non può essere subordinato a condizioni arbitrarie o medicalizzanti. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata il 13 marzo 2025 nella causa C‑247/23, avanzata da un uomo trans iraniano rifugiato in Ungheria dal 2014, il cui genere anagrafico — nonostante le certificazioni mediche e il riconoscimento dello status di rifugiato basato sulla sua trans*identità — era rimasto invariato nei registri pubblici.
Sono le conseguenze della legge anti-trans del governo Orban: con un emendamento adottato nel 2020, durante lo stato d’emergenza per la pandemia, è stata vietata la possibilità di modificare legalmente il genere nei documenti ufficiali. Un divieto che ha reso impossibile, per tutte le persone trans in Ungheria — cittadine e rifugiate — vedersi riconosciuta giuridicamente la propria identità di genere. Così, in assenza di una procedura prevista per legge, ogni domanda di rettifica viene rigettata o disattesa.
È in questa zona d’ombra, tra vuoti legislativi e prassi escludenti, che la Corte è stata chiamata a intervenire. E lo ha fatto tracciando un precedente che potrebbe rivelarsi determinante per l’autodeterminazione di genere delle persone trans*, ben oltre i confini ungheresi.
Rettifica dei dati personali e autodeterminazione di genere: cosa dice l’UE
La vicenda ruota attorno alla richiesta, avanzata nel 2022 da “VP” di modificare il proprio genere e nome nel registro dei rifugiati tenuto dall’autorità ungherese per l’immigrazione – fondata sull’articolo 16 del GDPR, che garantisce il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti. A supporto, VP aveva allegato certificati medici che attestavano in modo inequivocabile la sua identità di genere maschile. L’amministrazione, tuttavia, ha rigettato la domanda, sostenendo che mancasse la prova di un intervento chirurgico di riassegnazione.
Da qui il ricorso al giudice nazionale, che ha sollevato la questione davanti alla Corte di Giustizia. Tre i quesiti pregiudiziali:
- se un’autorità pubblica debba aggiornare i dati personali non più esatti;
- se la persona interessata debba fornire delle prove;
- se tra queste prove possa figurare legittimamente quella di una riassegnazione chirurgica.
La risposta della Corte è stata netta: “L’articolo 16 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che […] uno Stato membro non può in alcun caso subordinare, mediante una prassi amministrativa, l’esercizio di tale diritto alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale”.
Il principio richiamato è quello dell’esattezza dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. d GDPR): i dati devono essere accurati e aggiornati rispetto alle finalità per cui vengono trattati. E se, come nel caso ungherese, il registro ha lo scopo di identificare correttamente le persone che vi sono iscritte, allora il dato sul genere deve riflettere l’identità vissuta, non quella assegnata alla nascita. È proprio in questa prospettiva che l’articolo 16, letto alla luce dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, impone alle autorità di rettificare tempestivamente ciò che non corrisponde più al vero.
La Corte chiarisce, tuttavia, che è legittimo chiedere prove, purché ragionevoli e proporzionate. Un certificato medico può bastare, così come una valutazione psicologica, ma non è ammissibile vincolare la rettifica a un intervento chirurgico. Una simile pretesa, si legge nella sentenza, violerebbe non solo il GDPR, ma anche il diritto all’integrità fisica (art. 3 della Carta) e alla vita privata (art. 7), così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Non è dunque la conformità del corpo a rendere legittima un’identità: è l’identità stessa, nella sua coerenza e nel suo vissuto, a esigere riconoscimento giuridico. Un principio che anche la giurisprudenza italiana ha progressivamente fatto proprio.
Con la sentenza n. 15138 del 2015, la Corte di Cassazione aveva già chiarito che la rettifica anagrafica del genere non può essere subordinata a un intervento chirurgico, riconoscendo come sufficiente la stabilità dell’identità di genere, attestata da un percorso di transizione personale e psicologico. Lo stesso anno, la Corte Costituzionale — con la sentenza n. 221 — ha ribadito che l’adeguamento dei caratteri sessuali è una scelta individuale, non un requisito imposto dalla legge. In entrambi i casi, a prevalere è stata l’autodeterminazione della persona, e con essa il diritto al riconoscimento della propria identità al di fuori di logiche medicalizzanti.
Un orientamento che ha trovato ulteriore conferma anche in giurisprudenza recente: nel 2023, il Tribunale di Trapani ha autorizzato una donna trans a modificare i propri dati anagrafici senza interventi chirurgici né trattamenti ormonali, riconoscendo che il percorso identitario non ha bisogno di passaggi medicali obbligati per essere considerato degno di tutela giuridica.
