Svizzera, la CEDU salva un rifugiato omosessuale iraniano dall’espulsione

Per il tribunale elvetico, l'uomo avrebbe semplicemente dovuto nascondere il proprio orientamento sessuale per stare al sicuro in Iran. Ma per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si tratta di un argomento impresentabile.

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La definizione di “paese sicuro” non può più ignorare la questione dei migranti LGBTQIA+. È la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a tornare sulla questione, con una recente sentenza che ribalta la decisione di un tribunale in Svizzera di espellere un rifugiato omosessuale iraniano per rimandarlo nel proprio paese.

Nel 2019, l’uomo aveva chiesto asilo in Svizzera, dopo essere stato insultato e picchiato dalla famiglia a causa del proprio orientamento sessuale. La Segreteria di Stato della migrazione, tuttavia, non aveva ritenuto credibile la sua storia, ed aveva respinto la sua domanda.

La decisione era stata poi confermata dal Tribunale amministrativo federale, che aveva manifestato scetticismo riguardo al vissuto dell’uomo, giudicando inesistente il rischio di persecuzione in Iran. Secondo il giudice, l’uomo avrebbe potuto evitare attenzioni indesiderate semplicemente mantenendo una condotta “riservata” riguardo alla propria omosessualità.

Una visione tragicamente semplificata, che secondo la CEDU relega la sicurezza personale alla negazione della propria identità, senza peraltro riconoscere le implicazioni ben più complesse e profonde di vivere in un contesto ostile come quello iraniano.

Come evidenziato dalla Corte di Strasburgo, in Iran le condizioni per le persone LGBTQ+ sono infatti drasticamente peggiorate negli ultimi anni: non si tratta solo di normativi o divieti ufficiali, ma di un pervasivo clima di paura in cui ogni minima deviazione dagli standard imposti può facilmente tradursi in una condanna.

Uno scenario in cui la “riservatezza” – già di per sé una costrizione dannosa per una persona LGBTQIA+ – non rappresenta dunque affatto una garanzia di sicurezza, ma semplicemente una condizione insostenibile di negazione personale. La CEDU ha quindi stabilito che la decisione di allontanamento espone il richiedente a trattamenti inumani non solo da parte della sua famiglia e di terzi, ma anche dello Stato iraniano, in violazione del divieto di tali trattamenti previsto dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Concedendo al richiedente un risarcimento di 7000€ per le spese legali, la CEDU ha quindi inteso ribadire che la Svizzera ha il dovere di assumere una posizione più prudente, meno burocratica e più orientata ai diritti umani fondamentali.

Diritti LGBTIQ+ in Iran

In Iran, i diritti LGBTIAQ+ sono gravemente violati, e la situazione è una delle più critiche al mondo. L’omosessualità è criminalizzata e punita severamente, con pene che variano dall’incarcerazione fino alla pena di morte. Le persone trans possono accedere alla riassegnazione di genere, ma solo dopo procedure di approvazione forzata, che le costringe ad affrontare ostacoli psicologici e sociali enormi. La comunità LGBTIAQ+ vive costantemente nella paura di violenze, arresti e abusi, senza alcuna tutela legale o riconoscimento ufficiale. Le reti clandestine di supporto sono fondamentali per garantire un minimo di sicurezza e di sopravvivenza a chi vive la propria identità di genere e orientamento sessuale in un contesto ostile e pericoloso.

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“Paesi sicuri”, ma non per i rifugiati LGBTQIA+

La questione dei migranti LGBTQIA+ sta però portando alla luce profonde incongruenze anche e sopratutto nelle politiche migratorie italiane, che classificano come “paesi sicuri” nazioni in cui orientamenti e identità non conformi sono sistematicamente perseguitati.

Lo abbiamo visto con l’increscioso caso dei migranti deportati ben due volte in Albania, per poi essere riportati in Italia, in un tira e molla tra esecutivo e magistratura sul concetto di “paese sicuro” – anche se non direttamente correlato alla questione LGBTQIA+ quanto il caso del ragazzo gay marocchino toltosi la vita dopo l’ordine di espulsione dall’Italia.

Se da una parte la definizione consente infatti al governo di velocizzare le procedure di rimpatrio per i richiedenti asilo provenienti da tali paesi, dall’altra diverse sentenze, come quella recente del Tribunale di Bologna, mettono in discussione l’idea che un paese possa essere definito tale se non garantisce protezione a tutte le minoranze, incluse quelle sessuali e di genere.

La Tunisia è altro esempio emblematico di questo paradosso. Nonostante le pressioni internazionali, il governo tunisino mantiene in vigore l’articolo 230 del codice penale, che criminalizza l’omosessualità e lascia le persone LGBTQIA+ esposte a detenzioni arbitrarie, abusi e discriminazioni.

Il governo italiano continua però a considerare la Tunisia un “paese sicuro”, definizione che permette di applicare una procedura accelerata per i migranti provenienti da lì, inclusi coloro che rischiano violenze o incarcerazione in patria per il proprio orientamento sessuale, decisione ferocemente contestata dalla magistratura.

Questo perché non è sufficiente una sicurezza per la “maggioranza” della popolazione: la persecuzione endemica verso una minoranza invalida intrinsecamente la possibilità di considerare un luogo di rimpatrio davvero esente da rischi. Un principio che l’esecutivo aveva però già annunciato di voler ignorare. 

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