Per la comunità non binaria, il recente verdetto della Corte Costituzionale – riguardante la possibilità di modificare l’attribuzione di sesso nell’atto di nascita per includere un’opzione non binaria – rappresenta una sconfitta parziale.
Il caso, sollevato dal Tribunale di Bolzano a seguito di una richiesta da parte di una persona transgender per cambiare il genere registrato da “femminile” a “altro“, non ha avuto l’esito sperato. Tuttavia, è servito a catalizzare l’attenzione sulle questioni di identità di genere nel contesto legale, aprendo interessanti discussioni.
Lo aveva previsto Roberta Parigiani in un intervista di qualche settimana fa, spiegando come questo caso rappresenti “una delle prime occasioni in cui l’ordinamento giuridico italiano si confronta direttamente con la questione delle identità non binarie e la loro legittimità costituzionale” e aggiungendo che “tale pronuncia seppure potrebbe non andare come speriamo, è cruciale, utile a fornire argomentazioni che potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro riconoscimento e la tutela delle persone non binarie in Italia“.
Ed effettivamente, così è stato. Seppure la Corte ha determinato che spetta al Parlamento – quale “primo interprete della sensibilità sociale” – intervenire sulla questione, essa ha anche riconosciuto, per la prima volta, l’esistenza delle persone non binarie, facendo riferimento all’articolo 2 della Costituzione italiana che protegge contro le disparità di trattamento e promuove il benessere psicofisico di ogni cittadin*. Si legge nella sentenza:
“La percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile, da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”, genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.), nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».
Nei testo, si evince significativamente un lungo e approfondito lavoro di ricerca sulle più recenti linee guida internazionali in ambito di medicina e psichiatria – il DSM 5 e l’ICD 11 -, ma anche le esperienze di paesi esteri che già implementano il terzo genere nei documenti ufficiali. Ad oggi, i paesi che lo fanno sono India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Malta e Argentina.
Il dilemma si pone quindi tra la conservazione di un sistema giuridico antiquato, che non tiene passo con i progressi sociali e l’adeguamento alle esigenze di una parte della popolazione che oggi non vede riconosciuto il proprio diritto all’autodeterminazione.
Discorso che torna anche nella dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, che prevede l’obbligo di autorizzazione giudiziale per gli interventi medico-chirurgici di transizione di genere.
Secondo tale normativa, anche se una persona ha già ricevuto trattamenti ormonali e supporto psicologico sufficienti per riconoscere un cambio di sesso, necessita ancora dell’approvazione di un tribunale per sottoporsi all’intervento chirurgico di affermazione.
La richiesta di autorizzazione giudiziale è stata pertanto ritenuta “irragionevole e non necessaria“, perché se il cambio di sesso è già riconosciuto dal tribunale, la chirurgia ulteriore non cambierebbe questa realtà legale.
Queste osservazioni, insieme alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, pongono la questione delle identità non binarie di fronte al legislatore, sottolineando intrinsecamente – e purtroppo non direttamente – la necessità di un intervento ampio che riguardi vari settori dell’ordinamento giuridico, attualmente orientato secondo una logica binaria.
Anche se potrebbe essere semplice interpretare il verdetto solo come un insuccesso, è quindi essenziale riconoscere l’importanza del ragionamento della Corte, che segnala un avanzamento nel riconoscimento dei diritti delle persone non binarie in Italia e l’urgente necessità di aggiornare il quadro legislativo per riflettere una sensibilità sociale in evoluzione.
