E il matrimonio egualitario? A dieci anni dalla Cirinnà, l’unione civile non basta più

Dieci anni fa fu un compromesso. Oggi è un alibi. Sentenze che provano a mettere toppe alle buche del legislatore. Famiglie separate dalle circolari dei governi. Cosa separa ancora l'unione civile dal matrimonio, perché l'Italia è rimasta sola in Europa occidentale e perché il silenzio politico non è neutralità.

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Maggio 2026. Sono passati dieci anni dalla legge Cirinnà, e le coppie dello stesso sesso in Italia non possono ancora sposarsi. Possono unirsi civilmente, sì. Dal maggio 2016 ad oggi sono circa 22mila le coppie che lo hanno fatto. Possono firmare un atto davanti a un ufficiale di stato civile, possono garantirsi l’eredità, possono , solo in alcuni tribunali, non in tutti, adottare il figlio del partner. Ma sposarsi, no. La parola “matrimonio” resta riservata alle coppie eterosessuali. Unico paese dell’Europa Occidentale a non avere una legge sul matrimonio egualitario.

Matteo Renzi e Monica Cirinnà - Maggio 2016
Matteo Renzi e Monica Cirinnà – Maggio 2016

Un compromesso che era meglio di niente

La legge 76 del 2016, prima firmataria Monica Cirinnà, fu un risultato. Sarebbe disonesto negarlo. Fu anche, sin dal primo giorno, un compromesso al ribasso: la stepchild adoption venne stralciata dall’aula sotto la pressione delle destre, in cambio di una maggioranza sufficiente a far passare il testo. Nacque così un istituto costruito per somigliare al matrimonio senza esserlo, un atto giuridico che rispondeva alle richieste dell’Unione Europea, più che a prendersi cura delle persone LGBTIAQ+ italiane.

Il 25 febbraio 2016 il Senato approvò il testo in prima lettura con 173 voti favorevoli e 71 contrari, dopo che il governo Renzi aveva posto la questione di fiducia per sbloccare un iter paralizzato dall’ostruzionismo. Determinante fu il contributo dei senatori del gruppo Ala (i cosiddetti “verdiniani” distaccati da Forza Italia): senza di loro, i voti favorevoli si sarebbero fermati a 155. Il testo passò quindi alla Camera, dove fu approvato l’11 maggio 2026 con 372 voti favorevoli e 51 contrari. Votarono a favore PD, Sinistra e Libertà (oggi assimilabile ad AVS) e la maggioranza dei deputati di Scelta Civica (centro); contro Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle, che in commissione aveva sostenuto il testo originario, non votò il maxiemendamento finale: una “giravolta”, la definì Monica Cirinnà stessa.

Differenze tra unione civile e matrimonio

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Denominazione e status costituzionale. La Costituzione italiana fa riferimento solo al matrimonio, mentre l’unione civile è definita come “specifica formazione sociale” dalla legge Cirinnà. I partner non sono “coniugi” ma “parti dell’unione civile”: una distinzione che produce effetti in ogni contesto burocratico, contrattuale e internazionale in cui compaia la parola “coniuge”.

Genitorialità e adozione. La legge esplicita che l’equiparazione tra i partner di unione civile e i coniugi non vale per la legge sull’adozione, la 184 del 1983. L’adozione congiunta è vietata. La stepchild adoption non è prevista per legge ed è rimessa alla discrezionalità dei singoli tribunali. I bambini nati dalla coppia sono considerati figli del solo genitore biologico.

PMA e procreazione. La procreazione medicalmente assistita è vietata in Italia alle coppie dello stesso sesso (legge 40/2004): chi vuole avere figli deve recarsi all’estero. Per le coppie di donne, la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 ha aperto al riconoscimento della madre intenzionale per i figli nati da PMA effettuata all’estero, ma il percorso resta lungo, costoso e giuridicamente precario. Per le coppie di uomini, la situazione è ancora più chiusa: la legge 169/2024, voluta dal governo Meloni, ha reso la gestazione per altri un reato universale, punibile in Italia anche se praticata legalmente all’estero. Una coppia di padri che ha avuto un figlio tramite GPA in un paese in cui è legale non può più ottenerne il riconoscimento legale in Italia, e rischia conseguenze penali.

Obbligo di fedeltà. Al contrario di ciò che impone il Codice civile alle coppie sposate, la legge 76 non cita l’obbligo di fedeltà per le unioni civili. Una differenza apparentemente minore, ma che segnala la natura ibrida dell’istituto: costruito per somigliare al matrimonio, ma esplicitamente distinto da esso nei suoi elementi costitutivi

Cognome. La legge Cirinnà 76/2016 prevede che i partner possano scegliere un cognome comune oppure mantenere ciascuno il proprio, ma il meccanismo è diverso da quello matrimoniale: richiede una dichiarazione apposita e non produce l’automatica assunzione del cognome del partner.

Successione. Su questo punto la legge Cirinnà ha operato la parificazione più completa: il partner superstite ha gli stessi diritti ereditari di un coniuge e ha diritto alla pensione di reversibilità. Rimangono tuttavia differenze per i conviventi di fatto, categoria distinta dall’unito civilmente, che godono di tutele successorie inferiori.

Riconoscimento internazionale. In molte giurisdizioni extra-europee, un’unione civile italiana non viene equiparata al matrimonio. Una coppia sposata viaggia con certezza giuridica e con uno status riconoscibile universalmente. Una coppia unita civilmente, no.

Scioglimento. Su questo punto l’unione civile è più agile del matrimonio e dunque mostra senza infingimenti la propria natura meno vincolante e strutturale rispetto all’istituto matrimoniale: tre mesi dopo aver dichiarato all’ufficiale dello stato civile la volontà di separarsi, le coppie unite civilmente possono direttamente divorziare, senza passare per la separazione legale obbligatoria prevista invece per i coniugi.

Presunzione di cogenitorialità. Nel matrimonio esiste la presunzione legale di paternità (art. 231 c.c.): il figlio nato durante il matrimonio è automaticamente figlio di entrambi i coniugi. Nell’unione civile questa presunzione non è mai stata estesa: la legge Cirinnà non richiama espressamente l’art. 231 c.c., il che significa che un figlio nato durante un’unione civile è automaticamente figlio solo del genitore biologico. Il secondo genitore deve procedere con un riconoscimento separato, quando e se la legge o un tribunale lo consentono.

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Rito e dimensione simbolica. Il matrimonio può essere celebrato con rito religioso con effetti civili (concordatario, acattolico, ebraico, islamico secondo le intese). L’unione civile è esclusivamente civile e si celebra in forma secca davanti all’ufficiale di stato civile, senza possibilità di rito religioso con riconoscimento statale. Per molte coppie credenti è una differenza concreta, non solo simbolica.

Linguaggio giuridico nei documenti. Nei documenti ufficiali, nelle cartelle cliniche, nei contratti, nei moduli assicurativi, nei formulari europei, la voce “coniuge” non include automaticamente la “parte dell’unione civile” in tutti i contesti, specie internazionali. La differenza terminologica produce opacità giuridica ogni volta che un documento non è stato aggiornato esplicitamente alla legge 76/2016.

Dieci anni di toppa

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Nel vuoto lasciato dal legislatore (una corresponsabilità storica da sinistra a destra), i tribunali hanno provato a colmare, e il governo ha provato a restringere. Nel gennaio 2023 il ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato una circolare ai prefetti ordinando lo stop alle trascrizioni degli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali: da un giorno all’altro, madri legalmente riconosciute sono diventate estranee ai propri figli sui documenti pubblici. Non per una legge votata in parlamento, ma per un atto amministrativo firmato da un ministro. Il parlamento, nel frattempo, non ha detto nulla. Un atto amministrativo capace di cancellare famiglie perché il parlamento non aveva mai deciso di tutelarle.
Sul fronte giudiziario, il pendolo ha continuato a oscillare. Il 22 maggio 2025 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68, ha dichiarato incostituzionale il divieto per le coppie di donne di essere entrambe riconosciute come madri del figlio nato in Italia da PMA effettuata all’estero: una pronuncia storica, attesa da anni, che però riguarda solo le coppie femminili e non cambia nulla per i figli di due padri. La stessa Cassazione, nel recepire la sentenza della Consulta, ha rinnovato il monito a un urgente intervento del legislatore, riconoscendo implicitamente che non spetta ai giudici riempire un vuoto che il parlamento ha scelto deliberatamente di lasciare aperto. Un invito neanche troppo velato a parificare l’istituto del matrimonio e istituire dunque il matrimonio egualitario.

 

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La legge Cirinnà non è mai stata un sistema: è una toppa. E le toppe, per definizione, non reggono all’usura del tempo.
In questi dieci anni, la legge sulle unioni civili si è concretizzata in un diritto dipendente dall’orientamento politico di chi governa, da quale prefetto riceve la circolare, da quale tribunale ti capita, da quale sindaco ha il coraggio di andare contro il Viminale, fatte salve alcune sentenze di Corte Costituzionale e Cassazione, che non hanno fatto che evidenziare il vuoto normativo che il legislatore, con la sua scelta politica di non approvare una legge sul matrimonio egualitario, ha scavato nella realtà.
Ciò che nel 2016 fu narrato come pragmatismo politico (il compromesso necessario, il passo possibile nell’unico momento in cui era politicamente praticabile eccetera) dieci anni dopo si rivela per quello che era: un alibi. L’inerzia legislativa successiva è una scelta politica precisa. Una scelta che ha un costo, che non pagano i parlamentari che non hanno legiferato, ma le famiglie che ogni giorno ci vivono dentro.

Italia tra gli ultimi d’Europa

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Oggi il matrimonio egualitario è legge in 16 dei 27 stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Paesi storicamente cattolici come Portogallo (2010), Irlanda (2015) e Slovenia (2022) lo hanno introdotto senza che le rispettive società implodessero. La Grecia lo ha fatto all’inizio del 2024, prima nazione ortodossa al mondo a farlo.
L’Italia, invece, si trova nell’altro gruppo: quello dei paesi UE che non prevedono il matrimonio egualitario. Il nostro Paese si colloca con Cipro, Croazia, Repubblica Ceca e Ungheria, che riconoscono una qualche forma di unione civile. E poi Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia, che non riconoscono alcuna forma di unione tra coppie dello stesso sesso. Una compagnia poco lusinghiera, e l’Italia è l’unico paese dell’Europa occidentale a farne parte.

Il matrimonio egualitario è urgente

Riconoscere che la legge Cirinnà sulle unioni civili fu un passo avanti non obbliga a fingere che sia sufficiente. Si tratta di un istituto parallelo, diverso nel nome, nei diritti, nella percezione sociale, che legittima una gerarchia. Dice, implicitamente, che alcune famiglie meritano un riconoscimento pieno e altre no. Dieci anni fa si poteva sostenere che l’unione civile fosse il massimo politicamente ottenibile. Oggi quella soglia non è più accettabile come orizzonte. Il silenzio della politica italiana sul matrimonio egualitario è una scelta a cui anche la comunutà LGBTIQ+ sembra essersi abituata. Una scelta che ha un costo, e quel costo lo pagano le persone, ogni giorno, negli uffici, nei tribunali, negli ospedali, alle frontiere, nelle scuole e, naturalmente, all’interno della propria vita di coppia.

Nel 2025 un sondaggio Eurispes ha stabilito che il 64,5% degli Italiani è favorevole al matrimonio egualitario.

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