La condanna di Lorenzo Gasperini, ex consigliere comunale della Lega a Cecina, per diffamazione aggravata contro Arcigay Livorno riapre il tema del confine tra critica politica, libertà di espressione e linguaggio omofobo. Dagli atti giudiziari visionati da Gay.it emerge il percorso che ha portato alla decisione del Tribunale di Livorno e il peso attribuito in sede giudiziaria all’espressione “ideologia finocchista”.

Nel 2018 Gasperini aveva usato quella formula su Facebook riferendosi alle attività di Arci e Arcigay nelle scuole. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 1° febbraio 2024, lo ha ritenuto responsabile, condannandolo a 300 euro di multa, al risarcimento di 1.000 euro in favore di Arcigay Livorno e alla rifusione delle spese legali della parte civile, liquidate in 2.800 euro oltre accessori.

A Gay.it l’avvocata Gioia Elisabetta Comisso, che ha assistito Arcigay Livorno come parte civile, commenta il significato della decisione e il peso delle parole quando colpiscono persone e associazioni LGBTQIA+.

Lorenzo Gasperini, foto IG
Lorenzo Gasperini, foto IG

Caso Gasperini, perché “ideologia finocchista” non era critica politica

Secondo l’avvocata Comisso, nel caso che ha coinvolto Lorenzo Gasperini il limite tra critica politica e uso di espressioni offensive è stato superato perché l’ex consigliere non si è limitato a esprimere una posizione contraria su temi LGBTQIA+:

“Nel caso Gasperini il confine tra critica politica e il disvalore delle parole usate è stato ampiamente superato in quanto il predetto non si è limitato a manifestare una sua posizione di contrarietà ad esempio, al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma ha parlato proprio di ‘ideologia finocchista’, utilizzando un termine ispirato alla locuzione ‘finocchio’ che è da sempre visto come dispregiativo e discriminatorio per appellarsi alle persone omosessuali”.

Il punto, chiarisce l’avvocata, non riguarda la possibilità di avere opinioni conservatrici sulle tematiche LGBTQIA+, ma il rispetto dei limiti della continenza: “Se si fosse limitato a termini come ‘ideologia gender’ (è un esempio) non vi sarebbe stata alcuna condanna poiché ciascuno può liberamente avere opinioni più conservatrici sulle tematiche LGBTQIA+, restando pur sempre nei limiti della continenza”.

Per Comisso, l’espressione utilizzata da Gasperini non colpiva semplicemente una rivendicazione politica o l’attività di un’associazione, ma direttamente l’orientamento sessuale delle persone.

“‘Ideologia finocchista’ è lesivo della dignità delle persone omosessuali, delle associazioni in cui si riconoscono, perché mira a disprezzare, discriminare, non le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ ma l’orientamento sessuale delle persone, colpendo quindi le persone nella loro sfera intima e strettamente personale”.

L’avvocata richiama proprio questo passaggio della decisione: “La sentenza parla infatti di ‘odiose discriminazioni’ perché l’invettiva non è sulle istanze politiche o rivendicazioni, ma è proprio sull’orientamento sessuale, che in questo caso viene disprezzato oltre che discriminato”.

 

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Il peso delle parole quando si parla di persone LGBTQIA+

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il linguaggio. Il provvedimento sottolinea che il termine usato non era una semplice critica all’attività di Arcigay nelle scuole, ma un’espressione denigratoria. “Dal punto di vista giuridico, e non solo, l’uso di certi termini nel definire determinate persone, sono lesive della sfera intima/personale dell’individuo, ed è non un semplice appellativo ma un insulto”.

Comisso invita però a valutare sempre anche il contesto in cui una parola viene usata. “In questo senso, un conto è riferirsi ad una persona come ‘omosessuale’ (e a mio avviso, occorre vedere il contesto perché se si parla di automobili dire che un’auto è da omosessuali, è comunque un’etichetta dispregiativa), altra cosa è rivolgersi a qualcuno con ‘finocchio’ o peggio”.

Per l’avvocata, nel linguaggio rivolto alle persone LGBTQIA+ esiste ancora una soglia di tolleranza troppo alta verso parole offensive, spesso ridotte a battute o goliardia.

“Il linguaggio ha sempre un peso, e per le persone LGBTQIA+ questo discorso vale ancora di più perché vi è una certa ‘tolleranza’ nell’usare certe espressioni e troppo spesso si fanno passare come goliardia”, commenta.

Nel caso Gasperini, precisa Comisso, non si trattava di un’autodefinizione ironica o di un contesto interno alla comunità, ma dell’uso di un termine dispregiativo per criticare le attività di un’associazione. “Occorre poi inserirla in un contesto poiché un conto è la stessa persona omosessuale che si autodefinisce, scherzosamente, in un certo modo, altro ed è il caso delle sentenze, che in un contesto del tutto avulso dalle tematiche in discorso, si utilizzi in modo dispregiativo e denigratorio parole come ‘finocchista’ per criticare le legittime attività di una associazione che peraltro persegue tra i propri obiettivi, quello di tutelare i propri iscritti da questo tipo di discriminazioni”.

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Il passaggio davanti al GIP e l’imputazione coatta

Prima della sentenza, il procedimento aveva avuto un passaggio importante davanti al GIP. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione, pur criticando la terminologia utilizzata da Gasperini.

“Il Pm, nel motivare la richiesta di archiviazione, ha etichettato le parole utilizzate da Gasperini, come ‘molto forti’ ed ‘inappropriate’ ma non tali da assurgere a reato, quindi non ha legittimato la condotta del Gasperini, poiché una critica alla terminologia utilizzata c’è”, ha premesso l’avvocata.

Arcigay Livorno si è opposta alla richiesta di archiviazione. Il GIP ha accolto l’opposizione e disposto l’imputazione coatta, un passaggio che per Comisso è stato decisivo: “L’ordinanza del Gip che dispone l’imputazione coatta è stata cruciale nell’iter processuale poiché il Giudice ha potuto vagliare tutto l’iter che ha portato poi al post incriminato”.

Secondo l’avvocata, il contesto precedente ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione della vicenda. “Nell’ordinanza si legge infatti il riferimento a precedenti post dove il sig. Gasperini illustra quella che è secondo lui ‘ideologia finocchista’, post in cui peraltro accostava l’omosessualità alla pedofilia. E nel post incriminato quando afferma ‘giù le mani dai bambini’ richiama uno slogan che già aveva utilizzato ogni volta che tirava in ballo le associazioni LGBTQIA+”.

La differenza, spiega Comisso, sta anche nel fatto che nel post poi finito al centro del procedimento il riferimento ad Arcigay era specifico. “Solo che nei precedenti post si limitava ad associazioni generiche, quindi erano sì affermazioni diffamatorie ma riferiti a soggetti indeterminati, nel post incriminato si riferisce proprio ad Arcigay operante nel territorio di Livorno”.

Per questo, secondo l’avvocata, dentro l’espressione “finocchista” non c’era soltanto un termine offensivo, ma anche un insieme di accuse “infondate e fortemente lesive” della reputazione di Arcigay Livorno “e di coloro che nell’associazione si identificano.

Perché anche un’associazione può essere lesa nella reputazione

La sentenza è rilevante anche perché riconosce la lesione della reputazione di un’associazione LGBTQIA+, non solo di una singola persona fisica. “È riconosciuta da tempo la legittimazione delle associazioni a tutelarsi anche con riguardo alla propria reputazione”.

Nel caso di associazioni come Arcigay, spiega Comisso, questa tutela assume un valore ancora più forte: “Per associazioni, come Arcigay, le quali tutelano specifici gruppi di persone e minoranze e che hanno determinati scopi sociali […] questa forma di tutela rafforza ancora di più gli scopi sociali perseguiti perché essere lesi nella propria reputazione associativa, nel caso delle associazioni LGBTQIA+ assume un valore ancora più pregnante, visto che gli scopi sociali sono strettamente connessi al superamento di forme discriminatorie e dispregiative che, purtroppo, ancora ad oggi, le singole persone tutelate da queste associazioni o che nell’associazione si identificano, subiscono”.

Proprio per questo motivo un’associazione non dovrebbe lasciar correre quando viene colpita da espressioni discriminatorie. “Come si tutela il singolo, a maggior ragione l’associazione deve tutelarsi e non lasciar perdere, perché ‘si sa, sono discorsi che si fanno’. Verrebbe meno la credibilità stessa dell’associazione nei confronti dei propri affiliati”.

“Si parte sempre dalle parole”

La vicenda Gasperini, per l’avvocata Comisso, ha anche un valore culturale. Non si tratta solo di una causa, ma di un passaggio che rimette al centro la responsabilità del linguaggio. “Non so quale possa essere il messaggio che questa vicenda può lasciare alle associazioni LGBTQIA+ perché per quanto simpatizzante non appartengo alla comunità LGBTQIA+ quindi il mio è uno sguardo da donna ‘cis’”.

Poi aggiunge: “Sicuramente, ritengo che le associazioni LGBTQIA+ non devono assecondare la ‘tolleranza’ ad un certo linguaggio. Si parte sempre dalle parole”.

Il contrasto al linguaggio d’odio, conclude Comisso, è un percorso lungo, culturale prima ancora che giudiziario. Ci sarà sempre la persona più ottusa o conservatrice, ma è un processo che deve essere affrontato, un mattoncino alla volta, per la credibilità stessa delle associazioni e perché le loro rivendicazioni siano ascoltate seriamente e non sottovalutate, come purtroppo spesso avviene”.

Il caso Gasperini non cancella il problema dell’odio omofobo sui social e non trasforma ogni opinione contraria in diffamazione. Ricorda però un principio chiaro: la critica, anche dura, è legittima; l’insulto discriminatorio, quando colpisce persone o associazioni riconoscibili, può avere conseguenze.

E soprattutto, come sottolinea l’avvocata Comisso, “si parte sempre dalle parole”.

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