Una decisione storica quella presa dal giudice del lavoro di Rovereto (Trentino Alto Adige), che ha condannato per la prima volta in Italia una scuola cattolica paritaria per aver discriminato un’insegnante in base al suo (presunto) orientamento sessuale. L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Trento dovrà infatti risarcire con 25 mila euro la docente e con 1.500 euro ciascuna la Cgil del Trentino e l’Associazione radicale Certi diritti, per il danno sociale. Il Tribunale del lavoro di Rovereto ha stabilito che “la presunta omosessualità dell’insegnante nulla aveva a che vedere con la sua adesione o meno al progetto educativo della scuola” e che la docente “ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione della professionalità, quanto nella lesione dell’onore”.
Il giudice inoltre ha rilevato una “discriminazione collettiva” perché la condotta della scuola “ha colpito non solo la ricorrente, ma ogni lavoratore potenzialmente interessato all’assunzione presso l’Istituto”. “Finalmente ho avuto giustizia” ha commentato l’insegnante, che per questioni di privacy è rimasta anonima. “Questa decisione fissa un punto chiaro: i datori di lavoro di ispirazione religiosa o filosofica non possono sottoporre i propri lavoratori a interrogatori sulla loro vita privata o discriminarli per le loro scelte di vita”, ha commentato l’avvocato Alexander Schuster che ha rappresentato legalmente la donna.
Il caso risale al luglio 2014 quando l’insegnante fu convocata dall’allora responsabile dell’istituto, suor Eugenia Libratore (ora deceduta), per parlare dell’eventuale rinnovo del contratto. Rinnovo che non si ebbe perché la madre superiore le aveva comunicato di “essere venuta a conoscenza di alcune voci” secondo le quali la docente aveva una compagna con la quale intratteneva una relazione sentimentale. La religiosa le disse che per il bene dei minori che studiavano nel suo istituto non poteva rinnovarle il contratto, perché disse chiaramente “che l’omosessualità è un problema, una malattia o comunque qualcosa che vi è la necessità di curare”.
Tra i passaggi più importanti dell’ordinanza c’è quello in cui il magistrato esclude che si possa applicare alla vicenda in esame la “clausola di salvaguardia” prevista “per le cosiddette organizzazioni di tendenza”, ovvero ad esempio per gli istituti religiosi. La legge italiana infatti prevede che non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività. Ma, afferma il Tribunale di Rovereto “nel caso qui in esame è stata perpetrata una discriminazione per orientamento sessuale e non per motivi religiosi” e quindi non vale l’eccezione garantita dalla legge dalla legge “atteso che l’orientamento sessuale di un’insegnante” è «certamente estraneo alla tendenza ideologica dell’Istituto».
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