Le due associazioni della destra LGBTQIA+ italiana hanno presentato una proposta di legge contro le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale. L’evento si è tenuto ieri 15 giugno 2026 presso la Sala Montecitorio News di Roma, alla presenza di Francesca Pascale, Presidente Onoraria di Gay Conservatori e Liberali, e di Morris Battistini, Presidente dell’associazione, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, della cultura e dell’informazione.
GayLib, fondata nel 2007 nell’ambito del Partito Liberale Europeo, si definisce come associazione di cittadini LGBT che si riconoscono nei valori liberali e di centro-destra: Pascale è presidente onoraria. Gay Conservatori e Liberali, nata più di recente, si colloca nel medesimo spazio politico e ha acquisito visibilità pubblica grazie anche alla figura di Francesca Pascale. Le due realtà hanno costruito insieme la proposta di legge “Libertà“, un testo che si propone di introdurre tutele penali e civili contro le discriminazioni omofobiche attraverso un impianto normativo alternativo rispetto al DDL Zan, affossato al Senato nell’ottobre 2021.
Il cuore del problema della proposta di legge
La proposta di legge “Libertà” segna un passo nel dibattito italiano sui diritti civili: per la prima volta, una iniziativa legislativa contro l’omofobia viene promossa da associazioni che si riconoscono nel centrodestra. È una novità che merita attenzione. Eppure il testo contiene una scelta che Gay.it non può non segnalare: l’esclusione dell’identità di genere dal perimetro delle tutele. “È una proposta di legge che mira ad aprire un dibattito nel centro-destra” spiega Morris Battistini a Gay.it “Il nostro compito è traghettare questi temi all’interno dell’alleanza Meloni“.
Le persone trans, non binarie e gender non conforming restano fuori dalla proposta di legge. I promotori motivano la scelta con la volontà di evitare le resistenze che affossarono il DDL Zan, quando proprio la richiesta di eliminare l’identità di genere dal disegno di legge del 2020 portò alla bocciatura al Senato.
Nella nuova proposta “Libertà” si registra anche una maggior attenzione alla salvaguardia della libertà di espressione. Il testo cita esplicitamente, e più volte, la libertà religiosa, educativa, scientifica e culturale tra le libertà da proteggere. È una risposta diretta alle preoccupazioni sollevate da ambienti cattolici e conservatori durante il dibattito sul DDL Zan, che su questo punto era rimasto più generico e aveva lasciato modo a strumentalizzazioni che additavano il testo di legge bocciato dal Senato nel 2020 come illiberale e censorio.
Ma è l’esclusione dell’identità di genere il cuore della differenza della proposta “Libertà” rispetto al Ddl Zan. La logica è comprensibile sul piano tattico. Ma sul piano dei diritti, lascia aperta una lacuna che non è marginale: le persone trans sono tra le più esposte a violenza e marginalizzazione in Italia e in tutto il mondo (qui i dati di Trans Rights Map). Proprio in queste ore il nostro giornale ha pubblicato due episodi di cronaca, una da Roma e una da Reggio Emilia, che vedono persone trans e non binarie fatte oggetto di aggressioni, in quanto persone trans e non binarie. Una legge che le esclude protegge una parte della comunità LGBTQIA+, lasciando senza tutela proprio chi ne avrebbe più bisogno. È il solco delle nuove destre, l’intento di separare il tema dell’identità di genere da quello dell’orientamento sessuale. Come giornale prendiamo atto della proposta “Libertà” con rispetto, osserviamo con attenzione il lavoro culturale che Gay Conservatori e Liberali insieme a GayLib potranno svolgere nel perimetro del centro-destra a trazione Meloni, ma continueremo a chiedere che nessuno venga lasciato indietro. L’odio transfobico verso persone trans e non binarie è una battaglia di tutta la comunità. E non per semplice spirito comunitario. Il confine tra orientamento sessuale e identità di genere è assai più sfumato di quanto l’impianto culturale dominante vorrebbe far credere. Senza dover citare teorie gender che negano l’esistenza stessa dell’omosessualità, è comprensibile a chiunque come l’identità di genere sia un aspetto centrale anche nella battaglia per la tutela dell’orientamento affettivo. Vediamo ora come si compone la proposta di legge “Libertà” di Gay Conservatori e Liberali e GayLib.
La proposta di legge “Libertà” in breve
La proposta di legge di Gay Conservatori e Liberali e GayLib si compone di 16 articoli. Ecco cosa prevede, in sintesi.
- Picchiare, minacciare, isolare o umiliare sistematicamente una persona a causa del suo sesso o orientamento sessuale diventa un reato autonomo, punibile con la reclusione fino a quattro anni.
- Incitare pubblicamente altri a compiere atti di violenza o discriminazione contro persone gay, lesbiche o bisessuali è un reato, punibile fino a quattro anni di carcere. Esprimere opinioni contrarie all’omosessualità, invece, resta lecito.
- Qualsiasi reato, dalla diffamazione alle lesioni, è aggravato se commesso con motivazione discriminatoria legata al sesso o all’orientamento sessuale: la pena aumenta.
- Lo stalking motivato da odio omofobico è aggravato rispetto allo stalking comune.
- Fare outing a qualcuno, cioè rivelare pubblicamente senza consenso il suo orientamento sessuale, è punito dalla legge.
- Molestare, denigrare o intimidire ripetutamente una persona online a causa del suo orientamento sessuale è un reato, anche se avviene sui social network.
- Le vittime di discriminazioni omofobiche ottengono le stesse tutele processuali riconosciute alle vittime più vulnerabili.
- Il 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, diventa Giornata nazionale ufficiale della Repubblica italiana.
- Lo Stato si impegna a raccogliere dati sui fenomeni discriminatori e a costruire strategie triennali di prevenzione.
Le differenze rispetto al DDL Zan
La proposta di legge “Libertà” si distingue dal DDL Zan su diversi piani, sia tecnico-giuridici sia politico-culturali.
Differenze strutturali e normative
- Impianto normativo autonomo: il DDL Zan interveniva estendendo la legge Mancino alle nuove categorie protette. La proposta “Libertà” crea invece fattispecie penali del tutto autonome, fondate sul principio di offensività concreta, senza richiamare l’architettura dell’odio razziale contenuta nella legge Mancino.
In parole semplici: il DDL Zan aggiungeva l’omofobia alla lista dei reati d’odio già esistenti per razza e religione. La proposta “Libertà” costruisce invece una legge separata, pensata appositamente per l’orientamento sessuale, senza collegarla al sistema normativo dell’antirazzismo. - Soglia di punibilità: nel DDL Zan la punibilità scattava in presenza di propaganda, istigazione o incitamento all’odio o alla discriminazione. Nella proposta “Libertà” la condotta è punibile solo se determina una “compromissione significativa” della libertà, della dignità o dei diritti della persona, e introduce una soglia più alta di concreta offensività. In questo modo, secondo i propositori della legge, verrebbe meglio garantita la libertà di opinione.
In parole semplici: il DDL Zan puniva anche chi istigava all’odio in modo astratto. La proposta “Libertà” punisce solo chi causa un danno reale e concreto alla persona. La soglia per far scattare l’aggravante di reato è più alta, il che secondo i promotori tutela meglio chi esprime opinioni critiche sull’omosessualità. - Clausola di salvaguardia: il DDL Zan conteneva una clausola di salvaguardia giudicata da molti insufficiente o ambigua, che fu al centro del dibattito parlamentare. La proposta “Libertà” dedica due articoli distinti alla protezione della libertà di espressione, con una formulazione più analitica ed esplicita.
In parole semplici: il DDL Zan garantiva la libertà di opinione in modo sintetico, e questo alimentò il timore che opinioni religiose o tradizionali potessero essere perseguite. La proposta “Libertà” dedica molto più spazio a dire chiaramente cosa non è reato, per evitare ambiguità interpretative. - Aggravante comune: il DDL Zan ampliava l’aggravante già prevista dalla legge Mancino. La proposta “Libertà” introduce una aggravante comune applicabile a qualsiasi reato già previsto dall’ordinamento quando commesso con finalità discriminatorie, con un campo di applicazione più ampio.
In parole semplici: se si aggredisce, diffama o danneggia qualcuno perché gay o lesbica, la pena aumenta. Con la proposta “Libertà” questo vale per qualsiasi tipo di reato, non solo per quelli già coperti dalla legge Mancino. - Tutela della vita privata e outing: la proposta “Libertà” introduce una specifica norma sull’outing e amplia in modo dettagliato la tutela contro la diffusione non autorizzata di contenuti privati, con esplicita menzione della manipolazione di contenuti decontestualizzati.
In parole semplici: rivelare senza consenso l’orientamento sessuale di qualcuno, o diffondere messaggi privati e immagini per danneggiarne la reputazione, diventa illegale. - Molestie online: la proposta “Libertà” introduce il nuovo reato di molestie discriminatorie mediante strumenti di comunicazione.
In parole semplici: insultare, intimidire o denigrare ripetutamente qualcuno sui social network o via messaggi a causa del suo orientamento sessuale diventa un reato. - Disabilità: il DDL Zan includeva la disabilità tra le categorie protette. La proposta “Libertà” non la contempla, limitando il perimetro a sesso e orientamento sessuale.
In parole semplici: il DDL Zan proteggeva anche le persone con disabilità dalle discriminazioni e dalla violenza motivate dalla loro condizione. La proposta “Libertà” ha scelto di non farlo, restringendo il campo di applicazione della legge.
Differenze di approccio politico-culturale
- Identità di genere e genere: il DDL Zan includeva esplicitamente “genere” e “identità di genere” tra le categorie protette, adottando una definizione sociologica del genere come “manifestazione esteriore di una persona conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”. La proposta “Libertà” elimina entrambe le categorie, limitando il campo di applicazione a sesso biologico o anagrafico e orientamento sessuale. Sono escluse le discriminazioni basate sull’identità di genere. Si tratta della differenza politico-culturale più marcata tra i due testi.
- Rapporto con la legge Mancino: il DDL Zan si inseriva nella tradizione normativa dell’antirazzismo, estendendo alle persone LGBTQIA+ le stesse tutele previste per le minoranze etniche e religiose. La proposta “Libertà” sceglie consapevolmente di non percorrere questa strada, costruendo un sistema autonomo.
- Libertà religiosa ed educativa: il DDL Zan garantiva il pluralismo delle idee in termini generali. La proposta “Libertà” nomina esplicitamente e ripetutamente la libertà religiosa, educativa, scientifica e culturale tra le libertà da salvaguardare, in risposta alle preoccupazioni espresse da ambienti cattolici e conservatori durante il dibattito sul DDL Zan.
- Collocazione politica dei promotori: il DDL Zan era sostenuto da forze di centrosinistra e da associazioni LGBTQIA+ storiche come Arcigay. La proposta “Libertà” nasce da associazioni che si riconoscono nel centrodestra e nel liberalismo conservatore, e che intendono dimostrare la compatibilità tra tutela dei diritti LGBTQIA+ e valori tradizionali.
- Nome della Giornata nazionale: il DDL Zan istituiva la “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”. La proposta “Libertà” la rinomina “Giornata nazionale contro le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale”, coerentemente con la scelta di non includere l’identità di genere.
Il testo integrale della Proposta di Legge “Libertà”
Di seguito il testo integrale della proposta di legge presentata da GayLib e Gay Conservatori e Liberali il 15 giugno 2026.
Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale (PdL Libertà)
Art. 1 – Finalità
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela della persona contro atti di discriminazione, violenza, coercizione ed esclusione sociale fondati sul sesso o sull’orientamento sessuale, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, uguaglianza, pluralismo, dignità della persona e tutela dei diritti fondamentali.
2. Le disposizioni della presente legge sono interpretate e applicate in conformità ai principi costituzionali e nel pieno rispetto:
- della libertà personale;
- della libertà di manifestazione del pensiero e di espressione;
- della libertà religiosa e di coscienza;
- della libertà educativa, culturale e associativa;
- del pluralismo delle idee e del libero confronto democratico;
- dei principi di determinatezza, tassatività e offensività della fattispecie penale.
3. Restano escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le opinioni, le convinzioni, le manifestazioni di pensiero e le attività riconducibili al legittimo esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori, violenti o coercitivi.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
- per “sesso”, il sesso biologico o anagrafico della persona;
- per “orientamento sessuale”, l’attrazione affettiva o sessuale nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi;
- per “outing”, la divulgazione o rivelazione pubblica, in assenza del consenso dell’interessato, di informazioni inerenti all’orientamento sessuale o ad aspetti della sfera privata idonei a determinarne l’esposizione sociale, personale o relazionale.
Art. 3 – Introduzione dell’articolo 604-quater del codice penale
1. Dopo l’articolo 604-ter del codice penale è inserito il seguente:
Art. 604-quater – Condotte discriminatorie fondate sul sesso o sull’orientamento sessuale
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, coercizione ovvero attraverso atti sistematici di esclusione, emarginazione, umiliazione o compressione della libertà personale, al fine di discriminare una persona o limitarne l’effettivo esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali in ragione del sesso o dell’orientamento sessuale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La condotta è punibile esclusivamente quando risulti concretamente idonea a determinare una significativa compromissione della libertà personale, della dignità, dell’eguaglianza sostanziale o dell’effettivo esercizio dei diritti della persona offesa.
3. La pena è aumentata se il fatto:
- è commesso con l’impiego di strumenti informatici o telematici idonei ad amplificare in modo rilevante la diffusione della condotta, l’esposizione della persona offesa o il danno arrecato alla medesima;
- è commesso nei confronti di persona minore di età o in condizione di particolare vulnerabilità;
- è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione esercitata;
- è commesso nell’ambito di rapporti educativi, formativi, lavorativi, assistenziali o sanitari caratterizzati da una posizione di autorità o supremazia.
4. Le disposizioni del presente articolo sono interpretate nel rispetto dei principi costituzionali di determinatezza, tassatività, proporzionalità e offensività della fattispecie penale.
Art. 4 – Introduzione dell’articolo 414-ter del codice penale
1. Dopo l’articolo 414-bis del codice penale è inserito il seguente:
Art. 414-ter – Istigazione alla violenza o alla discriminazione per motivi fondati sul sesso o sull’orientamento sessuale
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, pubblicamente istiga a commettere atti di violenza o di discriminazione per motivi fondati sul sesso o sull’orientamento sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 5 – Clausola di salvaguardia costituzionale
1. Le disposizioni della presente legge sono interpretate e applicate in conformità ai principi della Costituzione, con particolare riferimento alla tutela della libertà personale, della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà religiosa, educativa e culturale, nonché del pluralismo delle idee e del libero confronto democratico.
2. Non costituiscono discriminazione, né sono punibili ai sensi della presente legge, le opinioni, le convinzioni o le manifestazioni di pensiero espresse nell’ambito del legittimo esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, purché non idonee a determinare un concreto pericolo di atti discriminatori, violenti o coercitivi.
3. Non costituiscono reato le condotte consistenti nella mera espressione di idee, opinioni o convincimenti, quando non risultino concretamente idonee a determinare il pericolo di compimento di atti discriminatori, violenti o coercitivi.
4. Restano altresì garantiti:
- il pluralismo delle idee e il libero confronto democratico;
- l’esercizio della libertà religiosa, educativa, scientifica e culturale;
- il diritto di critica e di dissenso, esercitati nei limiti previsti dall’ordinamento.
Art. 6 – Libertà di espressione
1. Ai fini della presente legge, è garantita la libera manifestazione del pensiero, nonché la libera espressione di opinioni, convincimenti, orientamenti politici, culturali, religiosi o morali, nel rispetto dei principi costituzionali.
Art. 7 – Modifica dell’art. 61 del codice penale (Circostanze aggravanti comuni)
1. All’art. 61 del codice penale, dopo il comma 11-undecies è inserito il seguente:
“12. l’avere agito con finalità discriminatorie fondate sul sesso, sull’orientamento sessuale o sulle caratteristiche sessuali della persona offesa.”
Art. 8 – Modifica dell’art. 612-bis del codice penale (Atti persecutori)
1. All’art. 612-bis del codice penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La medesima pena si applica quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale della persona offesa.”
Art. 9 – Modifica dell’articolo 612-ter del codice penale (Diffusione illecita di informazioni, immagini o video sessualmente espliciti)
1. All’articolo 612-ter del codice penale, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, senza il consenso della persona interessata, diffonde, comunica, consegna o rende accessibili a terzi contenuti attinenti alla vita privata o alle relazioni personali della medesima, ivi comprese comunicazioni, conversazioni, registrazioni, immagini, dati o altri contenuti digitali, quando dalla condotta derivi un concreto e rilevante pregiudizio alla reputazione, alla riservatezza, alla dignità o alla libertà relazionale della persona.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica altresì alla diffusione di estratti, trascrizioni, riproduzioni parziali o contenuti decontestualizzati, qualora la selezione, manipolazione o alterazione del contesto originario risulti idonea a modificarne il significato effettivo e a determinare il pregiudizio di cui al medesimo comma.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano quando la diffusione dei contenuti:
- avviene nell’esercizio del diritto di cronaca, di critica o di satira, nel rispetto dei principi di verità, continenza, pertinenza e interesse pubblico;
- risulta giustificata dalla tutela di diritti o interessi di rilevanza costituzionale di pari rango.”
Art. 10 – Introduzione dell’articolo 660-bis del codice penale (Molestie discriminatorie mediante strumenti di comunicazione)
1. Dopo l’articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 660-bis – Molestie discriminatorie mediante strumenti di comunicazione
1. Chiunque, mediante strumenti telefonici, telematici o piattaforme digitali, pone in essere condotte reiterate di molestia, vessazione, intimidazione o denigrazione nei confronti di una persona determinata in ragione del sesso, dell’orientamento sessuale o delle caratteristiche sessuali della medesima, tali da comprometterne significativamente la serenità o da determinarne l’isolamento sociale, è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
2. La pena è aumentata:
- se il fatto è commesso mediante diffusione pubblica o viralizzazione del contenuto;
- se il fatto coinvolge più persone agenti con condotte coordinate;
- se la persona offesa è minore;
- se dal fatto deriva un documentato stato d’ansia o timore.
Art. 11 – Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1-bis: le parole “reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654” sono sostituite dalle seguenti: “delitti di cui all’articolo 604-quater del codice penale”;
- dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: “1-septies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.”
Art. 12 – Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale
1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole “odio razziale” sono inserite le seguenti: “ovvero fondato sul sesso o sull’orientamento sessuale”.
Art. 13 – Giornata nazionale contro le discriminazioni
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale.
2. La Giornata non comporta effetti sulla durata dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né costituisce giornata festiva.
3. Le amministrazioni pubbliche possono promuovere iniziative, incontri e attività di sensibilizzazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Ufficio elabora, con cadenza triennale, una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sul sesso o sull’orientamento sessuale. La strategia individua obiettivi, priorità e misure nei settori dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza, della comunicazione e dei media, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di violenza, discriminazione, esclusione sociale e marginalizzazione.
2-ter. La strategia di cui al comma 2-bis è definita previa consultazione delle amministrazioni locali, delle organizzazioni rappresentative e delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni, e individua interventi specifici volti a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione, marginalizzazione e violenza.
2-quater. All’attuazione delle misure previste dai commi precedenti le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Art. 15 – Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale)
1. All’articolo 105-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime” sono sostituite dalle seguenti: “dei reati di cui all’articolo 604-quater del codice penale, commessi per motivi fondati sul sesso o sull’orientamento sessuale della persona offesa”.
Art. 16 – Statistiche
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura rilevazioni periodiche sui fenomeni discriminatori e violenti.
2. Le rilevazioni sono effettuate nel rispetto dei principi di anonimato, volontarietà della partecipazione e utilizzo esclusivamente a fini statistici, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.


