Legge contro l’Omotransfobia, depositato il testo base: le parole di Zan e Cirinnà

"Non ci può essere l'ennesimo fallimento di questa legge, dobbiamo portarla a casa", ha ribadito il relatore.

Legge contro l'Omotransfobia, depositato il testo base: le parole di Zan e Cirinnà - alessandro zan - Gay.it
7 min. di lettura

Al termine di una giornata infinita caratterizzata dall’ostruzionismo leghista, nella serata di ieri il testo base della legge contro l’omotransfobia è stato finalmente depositato alla Camera. Una bozza su cui la Commissione parlamentare è chiamata a emendare, punto di partenza di un percorso che dovrà andare incontro ad un iter parlamentare. Prima alla Camera, poi al Senato. Come anticipato dall’Espresso il mese scorso, il testo raccoglie le proposte C. 107 (Boldrini e altri), C. 569 (Zan e altri), C. 868 (Scalfarotto e altri), C. 2171 (Perantoni e altri) e C. 2255 (Bartolozzi), con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte discriminatorie e violente motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione. Come più volte scritto e ribadito, il “reato di opinione”  non c’è, non è contemplato, non esiste.

Voglio ringraziare le colleghe e i colleghi della maggioranza con cui abbiamo lavorato sodo in questi mesi per arrivare a questo risultato. Dobbiamo fermare l’odio e le violenze“, ha ribadito il relatore Alessandro Zan. “È un testo integrato che affronta sia la parte penale che la parte di azioni positive, vedi i centri di antidiscriminazione e le case rifugio. Insieme all’UNAR, poi, tutta una serie di politiche positive, di prevenzione, di campagne anche culturali contro sentimenti di omotransfobia molto diffusi nel Paese. È una legge importante perché ogni giorno è un bollettino di guerra, dove delle persone, solo perché si tengono per mano vengono picchiate, solo perché sono gay, lesbiche, bisex, transessuali e donne. Il problema delle vittime dei crimini d’odio è molto grave, ecco perché noi, qui come legislatori, dobbiamo farci carico di un problema civile molto forte. L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Europa che non si è ancora dotato di una legge contro i crimini d’odio. Sarà una battaglia durissima perché i detrattori sono molti, organizzati, bisognerà mettere in campo tutta la nostra forza, sia dentro che fuori dal Parlamento. Non ci può essere l’ennesimo fallimento di questa legge, dobbiamo portarla a casa“.

Monica Cirinnà, responsabile del Dipartimento Diritti del Partito democratico, ha così commentato l’avvenuto deposito del testo base: “La prima battaglia contro l’ostruzionismo più becero é stata vinta. Il testo è completo, ricco, e affronta il tema in modo esaustivo: non solo repressione penale ma anche concrete misure di prevenzione e supporto alle vittime. Adesso abbiamo il dovere di andare fino in fondo, passo dopo passo, fino all’approvazione, per rendere l’Italia ancora più giusta, più libera, più inclusiva. Ci sono ferite che attendono cura, storie di dolore che chiedono di essere ascoltate, problemi a cui dobbiamo dare soluzione: non possiamo più aspettare”.

Persino Avvenire, quest’oggi, confessa che non si tratta più “soltanto una proposta di legge contro l’omotransfobia ma una norma che punta a reprimere tutti gli atti di violenza e di discriminazione legati al sesso e al genere. E che quindi si riferisce anche alla violenza sulle donne“.

A seguire la proposta di legge ufficialmente depositata.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Art. 2

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

1. Al primo comma dell’articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».

Art. 3

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;

b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all’articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della penapuò essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi».

3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è» e dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

4) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;

5) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Art. 5

(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Art. 7

(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

Art. 8

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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