Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Maria Eugenia Roccella, ha ieri approvato un disegno di legge che introduce “disposizioni per la appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere“.

Di fatto più restrizioni per la prescrizione e somministrazione dei farmaci utilizzati nei percorsi di affermazione di genere per i minori con diagnosi di disforia di genere.

Cosa dice il DDL disforia di genere

Le norme prevedono che la somministrazione dei farmaci bloccanti della pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti sia subordinata a una specifica diagnosi da parte di una équipe multidisciplinare e agli esiti documentati dei percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici precedentemente svolti, e soggetta a protocolli clinici che saranno adottati dal Ministero della salute, nonché all’acquisizione del consenso informato espresso nelle modalità previste per i trattamenti sanitari sui minori. Nelle more dell’adozione dei protocolli, ferme restando le ulteriori disposizioni del disegno di legge, si potrà procedere alla somministrazione dei farmaci con l’assenso del comitato etico a valenza nazionale pediatrico.

Il provvedimento prevede inoltre l’attivazione, a cura dell’AIFA, di un registro per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci, che avverrà esclusivamente mediante farmacia ospedaliera. Di fatto una schedatura, con i farmaci non più disponibili nelle farmacie territoriali ma solo in ospedale. I dati contenuti nel registro, da trasmettersi al Ministero della salute con un rapporto a cadenza semestrale, saranno i seguenti: gli elementi e le informazioni in ordine al processo decisionale di prescrizione dei farmaci, inclusi gli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici svolti; le eventuali comorbilità diagnosticate; il monitoraggio clinico e il follow up.

Il disegno di legge prevede infine l’istituzione di un tavolo tecnico per la valutazione del rapporto semestrale dell’AIFA e la trasmissione al Parlamento di una relazione con cadenza triennale. Ma da chi sarà composto questo tavolo tecnico? Ci sarà spazio per la garante dell’infanzia Marina Terragni, dichiaratamente convinta che i “bambini trans non esistono“? E su quali basi interverrà questo famigerato “comitato etico” che dovrà dare il proprio assenso per la somministrazione dei farmaci?

Genesi di una crociata contro i minori trans

Tutto è nato a fine 2024, quando il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione parlamentare nei confronti dell’ospedale Careggi di Firenze, rispetto proprio all’uso della triptorelina che a suo dire veniva “somministrato a bambini di 11 anni senza alcuna assistenza psicoterapeutica”. È seguita una discussa ispezione nonché la nascita di un tavolo tecnico i cui lavori sono ancora in corso e la richiesta di un apposito registro dedicato da parte del Comitato nazionale di bioetica, secondo cui c’era carenza di dati sui minori trattati in Italia con triptorelina. Alla luce delle attuali direttive dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), ha preso forma questo disegno di legge che introduce disposizioni “per un efficace monitoraggio dei dati e a tutela della salute dei minori“. Ma questo è quel che sostiene il governo Meloni, orgogliosamente sulla scia omobitransfobica tracciata dagli Stati Uniti d’America di Donald Trump.

Via Ansa Rosario Coco, presidente di Gaynet, ha sottolineato come lo schema del disegno di legge appena approvato in Cdm sul trattamento dell’incongruenza di genere nei minori sia “una strategia per rallentare in tutti i modi l’accesso alla triptorelina e realizzare una schedatura ideologica dei minori che intraprendono l’affermazione di genere“.

Roberta Parigiani, portavoce MIT intervistata da Simone Alliva, ha denunciato i rischi in atto dalle pagine di Domani: “Facciamo attenzione al registro dei farmaci, qui si sta parlando di qualcosa di molto diverso rispetto a quanto indicato in passato dal ministro Schillaci. Prima si pensava a un sistema che monitorasse le strutture sanitarie: ad esempio, sapere quanti farmaci vengono richiesti, in modo anonimo, per verificarne l’uso. Ma qui emerge un registro in cui l’oggetto sono le persone, non i farmaci. Si parla esplicitamente di chi assume i bloccanti, e non solo: pensiamo agli adolescenti tra i 16 e i 17 anni che assumono ormoni come i maggiorenni. È evidente: questa è una schedatura. Questi farmaci non vengono assunti solo dalle persone transgender quindi l’unico modo per distinguere i pazienti è indicare chi è l’assuntore. E questo apre scenari inquietanti“.

TESTO COMPLETO DDL Disforia di Genere

Schema di disegno di legge recante “ Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”

ART. 1 (Somministrazione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti)

1. La somministrazione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti alle persone minori di età con diagnosi di disforia di genere, è effettuata a seguito di diagnosi di una équipe multidisciplinare e degli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici, nel rispetto dei protocolli adottati dal Ministero della salute, acquisito il consenso informato secondo le modalità di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, nelle more dell’adozione da parte del Ministero della salute dei protocolli di cui allo stesso comma, la somministrazione è effettuata previo assenso del comitato etico a valenza nazionale pediatrico di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un registro per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci e degli ormoni di cui al comma 1, che avviene mediante farmacia ospedaliera, per monitorare il corretto utilizzo del farmaco, tenendo conto delle specifiche indicazioni che il Ministero della Salute predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In ogni caso il registro di cui al comma 3, deve contenere almeno elementi e informazioni in ordine al processo decisionale di prescrizione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti, inclusi gli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici, le eventuali comorbilità diagnosticate, il monitoraggio clinico e il follow up.
5. L’AIFA, ogni sei mesi, trasmette al Ministero della salute un rapporto relativo ai dati del registro di cui al comma 3.

ART. 2 (Tavolo tecnico e relazione al Parlamento)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’autorità politica delegata per la famiglia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Tavolo tecnico a cui è affidata la valutazione del rapporto di cui all’articolo 1, comma 5. Il Tavolo è
presieduto da un rappresentante del Ministro della salute e da un rappresentante dell’autorità politica delegata per la famiglia, ed è composto da tre esperti in materia nominati dal Ministro della Salute e due esperti in nominati dall’autorità politica delegata per la famiglia.
2. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministro della salute, sentita l’autorità politica delegata per la famiglia, trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro di cui all’art. 1, comma 4.

ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dalla presente legge sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

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