Ora che la legge sulle unioni civili è diventata realtà e sta iniziando ad essere applicata in larga scala è necessario fare alcune precisazioni sugli aspetti pratici di quest’ultima, in particolare quelli che riguardano il mondo del lavoro: c’è molto altro infatti oltre alla reversibilità della pensione che va saputo. Come si comportano gli uniti civilmente per quel che riguarda ferie matrimoniali, detrazioni fiscali, congedi e permessi?
Per comprendere meglio è necessario notare ciò che afferma il comma 20 della legge: tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, devono riferirsi a anche a ognuna delle due parti dell’unione civile.
FERIE MATRIMONIALI
La disciplina sulle ferie matrimoniali si estende anche agli uniti civilmente: in entrambe le tipologie, sia in quella indennizzata dall’Inps, sia nell’altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali viene, infatti, usata la parola “matrimonio”, la quale, come abbiamo visto, è estensibile.
PERMESSI E CONGEDI
Come per il matrimonio, per gli uniti civilmente c’è la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso, concesso a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità. Allo stesso modo sembra estensibile il permesso (3 giorni) per gravi motivi familiari, atteso che l’articolo 4 della Legge 53/00 riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge. Via libera anche all’applicabilità del congedo biennale ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis), previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.
TFR
L’indennità di fine rapporto non goduta dal lavoratore deceduto viene corrisposta al partner unito civilmente. Alle unioni civili viene applicato anche l’articolo 12-bis della L.898/70 che prevede il riconoscimento all’ex coniuge divorziato e non risposato del 40% del Tfr percepito dall’altro coniuge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per tutti gli anni in cui quest’ultimo è coinciso con il matrimonio.
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