Sentenza importante e controversa la numero 38162 della Corte di Cassazione depositata il 30 dicembre 2022 perchè crea un precedente che fa giurisprudenza nell’applicazione della stepchild adoption, non prevista nella Legge sulle Unioni Civili ma applicata de iure in un numero oramai corposo di casi nei tribunali di tutta Italia.
La sentenza contrasta con l’indirizzo espresso dalla Corte d’Appello di Venezia nel 2018 sullo stesso caso, decisamente piú favorevole alle coppie omogenitoriali.
Ad essa aveva fatto ricorso una coppia di uomini gay Trentini dopo il rifiuto da parte del Comune di Verona di registrare la trascrizione dell’atto di nascita originato in Canada, dove i due avevano avuto un figlio mediante gestazione per altri, pratica legale nel paese nord americano.
La Corte d’Appello aveva decretato che la trascrizione avvenisse come richiesto dalla coppia, ma la questione era giunta sul tavolo della Corte Costituzionale che aveva esortato il parlamento a legiferare per riempire il vuoto sul tema, ed anche alla corte Europea per i Diritti dell’Uomo, cui si erano appellati i due padri.
Arrivata all’ultimo grado di giudizio, quello della Cassazione, la sentenza fissa alcuni punti fermi che dovranno essere applicati anche nei futuri giudizi, che riguardino in generale coppie gay o etero che procreano mediante gestazione per altri all’estero.
Il primo è che i genitori non sono in nessun modo perseguibili per una pratica effettuata all’estero ma vietata in Italia, non una questione secondaria vista la situazione politica italiana.
Il secondo è che il riconoscimento diretto all’anagrafe del comune di residenza dei genitori e del figlio non è più possibile: dovrà essere indicato un solo genitore e poi deve essere avviato il procedimento di adozione del secondo genitore, cui però, specificano i giudici, il “primo” genitore non può opporsi.
Una sentenza che contiene qualche luce e molte ombre: il riconoscimento diretto all’anagrafe dello stato di famiglia era un procedimento molto più snello e diretto, che coinvolgeva direttamente entrambi i genitori. Il procedimento di adozione richiede comunque tempo e spese ingenti per l’istruttoria.
Allo stesso tempo i principi che la sentenza fissa definitivamente, arrivando dalla Cassazione, sono molto importanti: come detto la non punibilità e soprattutto un precedente che dovrà essere applicato a tutti i casi simili, colmando almeno in parte un vuoto legislativo, e che non fa distinzioni in alcun modo tra genitori eterosessuali ed omosessuali.
Secondo l’avvocato dei due padri, Alexander Schuster, del foro di Trento, “al di là dell’esito non auspicato, la sentenza dimostra una nuova grande sensibilità per il tema”.
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