Da Annamaria: ‘Salve sono italiana e vivo in Francia, la mia compagna è francese. Vorremmo sposarci in Francia ma nei nostri progetti c’è quello di andare a vivere in Italia, il nostro matrimonio vale anche in Italia o dobbiamo riposarci? Grazie‘.
Cara Annamaria,
ai sensi della legge del 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) e del relativo regolamento, i matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso sono trascritti in Italia come “unioni civili”. Di conseguenza dovrai richiedere la trascrizione del tuo atto di matrimonio in Italia che, ex lege, viene declassato in unione civile.
Da Ramon: ‘Salve, mi chiamo Ramon e sono un ragazzo di 17 anni. Ho seguito un percorso psicologico e psichiatrico per diventare una donna, ottenendo le perizie. Vorrei sapere una cosa se possibile, essendo io minorenne e di cittadinanza rumena, di quali documenti avrei bisogno per poter cominciare la terapia ormonale? Sapreste inoltre dirmi le tepistiche per ottenere tali documenti?‘.
Caro Ramon,
la terapia ormonale può essere iniziata solo dopo aver intrapreso un percorso psicologico e viene prescritta e seguita da un endocrinologo.
Essendo tu, però, ancora minorenne sarà anche necessario che i tuoi genitori siano d’accordo.
Rimango a tua diposizione per eventuali ulteriori chiarimenti anche con riferimento al futuro procedimento giudiziale.
Da Massimo: ‘Salve. Vorrei unirmi civilmente con un immigrato che non fa parte della EU e nonostante sia in Italia da vent’anni non ha cittadinanza italiana (ha comunque il permesso di soggiorno). Qualora ci unissimo, assumerebbe la cittadinanza? (Non parla bene l’italiano, è un elemento influente riguardo all’assunzione della cittadinanza?)
Nel caso la ottenesse, la manterrebbe in caso di separazione?
Per motivi economici non possiamo al momento abitare insieme: è un requisito obbligatorio? C’è modo di aggirarlo? Insomma, ci sono addirittura coppie sposate costrette a vivere lontane…
Se dopo uniti gli succedesse qualcosa (malattia, morte, quant’altro), chi avrebbe l’ultima a livello di potere decisionale, io o i suoi parenti (residenti in italia, anche loro senza cittadinanza ma con permesso di soggiorno)?
Infine: il suo paese non riconosce le coppie omosessuali, quindi immagino di non poter ereditare i possedimenti che ha lì, giusto?‘.
Caro Massimo,
le questioni che poni sono tante e quindi tenterò di rispondere ad alcune.
Innanzitutto, in forza della c.d. clausola di equivalenza contenuta nella Cirinnà, le norme sulla cittadinanza previste per i coniugi si estendono anche a coloro che si sono uniti civilmente.
Pertanto, una volta dichiarata la tua unione civile, l’altra parte unita civilmente ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima dell’unione era un cittadino clandestino o irregolare.
Per ottenere, invece, la cittadinanza italiana, grazie a un’unione civile con un cittadino italiano, i tempi variano in base al luogo di residenza. Se siete entrambi residenti in Italia, il periodo richiesto è di 2 anni di residenza dopo la dichiarazione dell’unione civile; se, invece, siete residenti all’estero, devono trascorre 3 anni dalla data della menzionata dichiarazione.
Lo scioglimento dell’unione civile, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, non sortisce alcun effetto su quest’ultima. In altri termini, manterrebbe la cittadinanza italiana.
Per le questioni ereditarie e le ulteriori domande che mi sottoponi, necessiterei, invece, di alcuni chiarimenti.
Un caro saluto.
A cura dell’ Avv. Giuseppe Enrico Berti, dello studio legale Berti/Ginosa