Ex sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Conte II, Ivan Scalfarotto, attuale Senatore della Repubblica Italiana con Italia Viva e fresco di delega agli Esteri per il partito, ha annunciato di aver chiesto questa mattina in Commissione Giustizia in Senato “di calendarizzare il disegno di legge sul matrimonio ugualitario a mia firma, sollecitando anche le altre forze di opposizione a unirsi alla mia richiesta. Posso dire con un certo scoramento, e pure con una certa indignazione, che non mi ha seguito nessuno“, ha proseguito Scalfarotto. “Nessuno. La presidente Bongiorno mi ha pure affettuosamente perculato: “Le altre opposizioni non mi sembrano molto entusiaste””.
Il senatore IV, ex Pd, ha ricordato come “in Grecia il governo di destra ha fatto approvare in Parlamento la legge sul matrimonio ugualitario il 15 febbraio: è il sedicesimo paese su 27 dell’Unione Europea. In Italia invece io chiedo di eliminare una discriminazione di diritto positivo dal nostro ordinamento e faccio la figura dell’eccentrico, del freak, del mattacchione che fa le battute durante i lavori parlamentari”.
Il governo Meloni, purtroppo, non è certamente equiparabile ad altri governi di destra occidentali, bensì a governi estremisti e omobitransfobici come quello ungherese. Non a caso la maggioranza ha ripreso a correre nei confronti del disegno di legge per tramutare la gestazione per altri in “reato universale”, già approvato alla Camera e in attesa di bis al Senato, proseguendo la propria insensata battaglia contro le famiglie arcobaleno.
Sia Pd che 5 Stelle, almeno a parole, hanno ribadito più e più volte la necessità di approvare una legge a sostegno del matrimonio egualitario. Scalfarotto, che dinanzi al DDL Zan prima difese la necessità di votarlo al Senato esattamente come era stato approvato alla Camera per poi cedere alla richiesta di modifiche alimentata da Matteo Renzi, ha presentato un disegno di legge “in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio e all’adozione per coppie formate da persone dello stesso sesso” nell’ottobre del 2022.
La proposta del senatore è composta da sei articoli.
Art. 1.
(Matrimonio egualitario)
1. Dopo l’articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
« Art. 90-bis. – (Matrimonio egualitario) – Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti ».
Art. 2.
(Modifiche al codice civile)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 107, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »;
b) all’articolo 108, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »;
c) all’articolo 143, primo comma, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi indipendentemente dal sesso »;
d) l’articolo 143-bis è sostituito dal seguente:
« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – I coniugi possono conservare i propri cognomi o adottare un cognome comune formato dall’unione di uno dei cognomi dell’uno con uno dei cognomi dell’altro.
Ciascuno dei coniugi conserva il cognome comune durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Il cognome comune si perde in caso di divorzio »;
e) l’articolo 156-bis è sostituito dal seguente:
« Art. 156-bis. – (Cognome del coniuge) – Il giudice può vietare al coniuge l’uso del cognome dell’altro coniuge o del cognome comune quando tale uso sia per lo stesso gravemente pregiudizievole ».
Art. 3.
(Della adozione da parte di coppie dello stesso sesso)
1. Ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, i matrimoni tra persone dello stesso sesso di cui all’articolo 90-bis del codice civile, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, e le unioni civili di cui legge 20 maggio 2016, n. 76, sono equiparati al matrimonio tra persone di sesso diverso.
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. All’articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: « o la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « o il coniuge ».
Art. 5.
(Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76)
1. I commi da 1 a 35 della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché i decreti legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7, sono abrogati.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 6.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni vigenti in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all’articolo 2, le parole: « marito e moglie », ovunque ricorrano in leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.
3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni « marito e moglie » in « coniuge » o « coniugi » ovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi sono fatti salvi dal momento della celebrazione.
5. Possono essere convertite in matrimonio le unioni civili, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, contratte in Italia, tra persone dello stesso sesso, prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’istanza va presentata da entrambe le parti dell’unione al comune in cui è avvenuta l’iscrizione o la trascrizione dell’atto sui registri di stato civile.
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