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L’Italia sarà come la Germania (step a parte) e meglio della Grecia

Intervento del giurista Angelo Schillaci, convinto sostenitore della stepchild adoption

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Briciole o qualcosa di più? Cosa ci differenzia dagli altri paesi con le unioni civili? Il giurista Angelo Schillaci, che intervistammo già mesi fa a proposito della proposta di affido rinforzato ed in seguito sugli emendamenti al ddl Cirinnà, ci offre il suo punto di vista di comparazione del diritto.

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Le unioni civili “all’italiana” ci agganciano finalmente al treno europeo, ma in una posizione intermedia. Siamo ancora indietro rispetto ai grandi Paesi – Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Paesi nordici – che hanno scelto da tempo la via della piena uguaglianza. Ci poniamo invece nel solco di esperienze come quella austriaca o quella tedesca (ed in misura minore, quella greca), con alcune significative differenze.

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Punto dolente, e differenza più significativa è, come noto, l’assenza di una disciplina dei rapporti di filiazione che maturino all’interno di una coppia omosessuale. In Austria e in Germania, infatti, il modello dell’unione civile comprende una (limitata) disciplina dei rapporti di filiazione. In Germania, l’adozione del figlio biologico del partner è legge dal 2004 – vale a dire tre anni dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili (2001) – mentre l’adozione cd. successiva (adozione del figlio adottivo del partner) è stata introdotta da una sentenza del Tribunale costituzionale, nel 2012. Diverso il caso dell’Austria: la legge sulle unioni civili è del 2009 e, fin da quel momento, il partner dell’unione civile poteva accedere all’adozione monoparentale (adozione come singolo genitore), in presenza del consenso del partner. Nel 2013, l’Austria subisce una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo proprio su uno specifico profilo della restrizione all’accesso all’adozione coparentale per le coppie omosessuali conviventi. Infine, nel 2015, il Tribunale costituzionale parifica le coppie omosessuali unite civilmente a quelle coniugate, estendendo ad esse la possibilità di adottare congiuntamente un minore. Diverso ancora è il caso della Grecia: la recentissima legge del dicembre 2015 estende alle coppie omosessuali l’istituto dell’unione civile (previsto per le coppie eterosessuali dal 2008), anche qui a seguito di una condanna da parte della Corte di Strasburgo, ma nulla dispone in tema di filiazione e adozione (e in Grecia, come in Italia in questi giorni, l’assenza di disciplina fu oggetto di aspre critiche da parte del movimento LGBT). Va rilevato però che in Grecia vige l’istituto dell’adozione monoparentale.

Fin qui le differenze.

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Quanto alle analogie, bisogna anzitutto lasciare da parte il caso greco, che, secondo l’art. 1 della legge del 2008, dà all’unione civile una struttura di tipo contrattuale (e soprattutto lo lascia aperto a tutte le coppie). La (futura) legge italiana si pone invece nel solo dell’esempio austriaco e di quello tedesco: l’unione civile è un istituto “di diritto pubblico” riservato a coppie omosessuali, non un contratto tra privati. Ciò vuol dire che essa si caratterizza per un elevato livello di istituzionalizzazione e per una limitata (nel caso italiano, praticamente nulla) rilevanza della volontà delle parti nella concreta disciplina del rapporto. L’autonomia delle parti si riduce alla scelta di contrarre l’unione civile: una volta contratta, le parti sono soggette alla disciplina prevista dalla legge, e non possono derogarvi.

Altra importante analogia è data dalla tecnica legislativa prescelta: tanto in Italia, quanto in Germania, ad esempio, la legge è costruita sulla falsariga di quanto previsto dal codice civile, attraverso rinvii espressi alle sue disposizioni, o la riproduzione del loro contenuto nel corpo della legge. L’istituto dell’unione civile resta pertanto modellato, nella sostanza, su quello del matrimonio, nonostante gli elementi di differenziazione.

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Quanto ai diritti riconosciuti alle parti dell’unione civile, il modello italiano si allinea su quello tedesco e austriaco nell’attribuire ad esse tutti i diritti civili, patrimoniali, sociali, previdenziali e successori previsti per i coniugi. Le “unioni civili all’italiana”, in questo senso, riprendono del modello tedesco e di quello austriaco la versione più avanzata, vale a dire quella che fa seguito – specie in Germania – ai numerosi interventi del legislatore e del Tribunale costituzionale che, negli anni, hanno esteso l’ambito dei diritti e delle tutele, conducendo ad una sostanziale equiparazione al matrimonio (con le differenze di cui si è detto).

In particolare, l’Italia si allinea su uno dei profili più controversi: l’attribuzione al partner dell’unione civile del diritto alla reversibilità della pensione. Presente in Austria sin dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili (2009), in Germania questo è stato introdotto nel 2004 dal legislatore (dunque a tre anni dalla legge sulle unioni civili), ed in seguito ampliato per effetto di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Tribunale costituzionale tedesco.

di Angelo Schillaci

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