La Corte di Cassazione ha sentenziato che la legge Cirinnà non può essere applicata retroattivamente a fini previdenziali. La sentenza 24694/2021 smonta quanto precedentemente deciso dalla Corte d’appello di Milano, che aveva riconosciuto la pensione di reversibilità al compagno di un pensionato deceduto prima del 2016, erogata da Inarcassa, ente di previdenza di architetti e ingegneri. Secondo la Corte d’Appello di Milano le coppie unite dalla legge ‘Cirinnà’ e quelle registrate in Comune hanno gli stessi diritti, anche perché entrando nello specifico Ettore e Rolando erano iscritti nell’albo delle unioni civili del Comune e si sarebbero presto uniti civilmente, se solo non fosse arrivata la tragica morte di Rolando. Inarcassa ha fatto ricorso in Cassazione, vincendo.
La Cassazione ha deciso che la legge Cirinnà non è in questo caso applicabile, in quanto la convivenza, la richiesta di pensione e il decesso del pensionato sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma che ha esteso il diritto alla reversibilità in favore del partner superstite di una coppia unita civilmente. A sbagliare è stata la Corte d’Appello di Milano, perché “ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che, all’epoca, attribuisse la pensione di reversibilità in favore del partner di una coppia dello stesso sesso e che ha finito per affermare la necessaria e totale equiparazione tra le coppie registrate ai sensi della legge n. 76/2016 e quelle che tale registrazione non hanno operato.”
Con questa sentenza, la Cassazione ha ribadito le differenze tra semplice convivenza e unione civile. Se la prima può finire ed essere revocata in qualunque momento, liberamente, la seconda prende forma al cospetto di una dichiarazione formale e consapevole di volontà di entrambi i soggetti davanti a un ufficiale di stato civile e con due testimoni. Nemmeno l’iscrizione nelle liste tenute dal Comune può imporre trattamenti pensionistici coperti da riserva di legge. In conclusione, per far scattare il diritto alla reversibilità occorre essersi uniti civilmente.
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Gli istituti giuridici obbligazionari , come il matrimonio appunto , sono uno strumento reale e certo per far valere i diritti e doveri. Non possono " fluttuare " a secondo delle singole casistiche , proprio per evitare abusi.