Una sentenza discussa e discutibile. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione presa dai giudici di primo grado nei confronti di Antonella e Claudia, mamme di due gemelli avuti tramite fecondazione eterologa in Spagna che semplicemente chiedevano di essere riconosciute entrambe come madri legittime dei propri figli. Ma anche i giudici di secondo grado hanno sentenziato che le due donne, unite civilmente, non hanno il diritto a essere riconosciute come madri nell’atto di nascita, a causa dell’ancora esistente divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie di persone dello stesso sesso.
È la legge 40 del 2004. I giudici hanno inoltre condannato le due mamme al pagamento delle spese di giudizio, pari circa 4.857 euro a favore del Comune di Trofarello.
Dura la replica di Filomena Gallo, avvocata dell’Associazione Luca Coscioni.
“La decisione della Corte d’Appello non sembra essere stata adottata a tutela dell’interesse dei minori, anzi sembrerebbe una decisione che rispetta l’orientamento politico attuale privo di effettivo fondamento normativo. Ne è un chiaro segnale la pesante condanna al pagamento delle spese di giudizio disposta dai giudici”. “Non solo si nega il diritto di Antonella e Claudia di essere riconosciute entrambe madri dei propri figli, non solo si nega a due bambini il diritto di essere riconosciuti come figli legittimi dallo Stato, ma addirittura si condannano due donne, che vorrebbero solo essere riconosciute legalmente entrambe come madri a maggiore tutela dei propri figli, senza discriminazioni, a pagare tutte le spese di giudizio per un totale di circa 4.857 euro al Comune convenuto. Claudia e Antonella hanno deciso di continuare la battaglia giudiziaria affinché i loro figli abbiano piena tutela con due genitori legittimi, senza nessuna forma di discriminazione rispetto ai figli nati da coppie di sesso diverso che pure accedono alle tecniche di fecondazione assistita eterologa e che per legge sono genitori legittimi, senza dover ricorrere all’adozione come si consiglia alle coppie dello stesso sesso. La Corte d’Appello di Torino – ha proseguito l’avvocata -, nel rigettare il reclamo di Antonella e Claudia, non solo ha affermato che due madri non hanno diritto di essere indicate come tali nell’atto di nascita dei propri figli, con la grave conseguenza che per il nostro ordinamento la madre intenzionale non è riconosciuta come tale anche dalla legge e quindi tra questa e i bambini non sussiste alcun rapporto di filiazione; ma ha anche affermato che l’interesse dei minori è comunque tutelato, vista la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari. La Corte d’Appello forse dimentica che la stessa Corte costituzionale ha evidenziato l’inidoneità di questo istituto a garantire la migliore tutela possibile ai minori nati a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita eseguite all’estero”.
La legge 40/2004, all’articolo 4 comma 3, vietando l’applicazione di tecniche con gameti di terzo donatore (tecniche eterologhe), di fatto nega la possibilità a migliaia di coppie sterili di avere dei figli.
Questo divieto è stato cancellato con una sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014. Esso ricadeva direttamente sulle coppie che erano costrette a recarsi in centri di procreazione medicalmente assistita all’estero per provare ad avere un figlio, e non avevano, spesso, la possibilità di pagare le migliaia di euro per accedere a queste tecniche. Il che significava rinunciare ad avere figli. Il divieto è stato sottoposto più volte a giudizio.
“Questa posizione dei giudici torinesi, inoltre, dimostra come la magistratura in questo caso non abbia a mente la situazione di fatto in cui la famiglia è inserita: suggerisce di ricorrere all’adozione in casi particolari, ma forse dimentica che questo significa instaurare un nuovo giudizio, con lunghi tempi d’attesa e profonde criticità connesse anche alla necessità che la madre intenzionale sia giudicata idonea ad adottare dai servizi sociali. Come se non avesse finora dimostrato di essere una brava madre“, ha concluso l’avvocata Filomena Gallo, difensore della coppia e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.
Ad agosto la Corte di Cassazione aveva cancellato una delle madri dal certificato di nascita di un* bambin* nat* in Italia dopo un percorso di inseminazione, ma lo stesso Amato, presidente della Corte Costituzionale, ha ribadito come “riconoscere i figli di due mamme” sia “costituzionale”.
Ma ripercorriamo la storia di Antonella e Claudia, unite civilmente nel 2021, dopo avervi raccontato quelle di Sofia e Michela, Giulia e Francesca, Michi e Viola.
Le due donne decidono di allargare la propria famiglia accedendo alla procreazione medicalmente assistita mediante fecondazione eterologa in Spagna. Dopo 9 mesi nascono due gemelli in Italia. Alla richiesta di indicazione, nell’atto di nascita dei gemelli, di entrambe le madri come genitrici, il Comune di Trofarello rifiuta e indica come madre solamente Claudia, che aveva portato avanti la gravidanza e partorito.
La coppia si rivolge all’Avvocata Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, che ne assume la difesa, insieme al gruppo legale di studio e difesa nato in seno all’Associazione Luca Coscioni (formato anche dagli avvocati Francesca Re, Rocco Berardo, Massimo Clara, Edoardo Carmagnola e dalla dottoressa Alessia Cicatelli) e ricorre al Tribunale di Torino per ordinare al Comune la rettifica degli atti di nascita dei gemelli, indicando come genitrice anche Antonella.
Il Tribunale rigetta la domanda e la coppia quindi propone un reclamo davanti alla Corte di Appello di Torino che ha ora confermato la decisione di primo grado e condanna al pagamento delle spese di giudizio la coppia.
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