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Vaticano vs. DDL Zan, nota verbale al governo: “Fermate la legge, viola il Concordato”

Mai, fino ad oggi, la Chiesa era intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana, esercitando le facoltà previste dai Patti Lateranensi. La replica di Enrico Letta.

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Vaticano vs. DDL Zan, nota verbale al governo: "Fermate la legge, viola il Concordato" - Vaticano DDL Zan - Gay.it

Il colpo di mano che mai era arrivato. Secondo quanto riportato da Giovanni Viafora per Il Corriere della Sera, il Vaticano avrebbe formalmente chiesto al governo italiano di modificare il DDL Zan, perché a loro dire violerebbe in «alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato». Mai, fino ad oggi, la Chiesa era intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana, esercitando le facoltà previste dai Patti Lateranensi firmati Benito Mussolini.

Nei mesi scorsi da parte della CEI erano partite più e più bordate alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, unicamente condite da fake news, fino all’ultima mossa che ha visto monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, presentarsi all’ambasciata italiana presso la Santa Sede con una nota verbale. «Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato», si legge nella missiva, consegnata al ministro degli esteri Luigi Di Maio e presto spedita al premier Draghi. I commi 1 e 3 del Concordato assicurano «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale» e al tempo stesso garantiscono «ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Peccato che il DDL Zan, come detto miliardi di volte, non limiti affatto la libertà di pensiero, non includendo il reato di opinione. Eppure dal Vaticano continuano a sostenere il contrario, chiedendo ufficialmente «che siano accolte le nostre preoccupazioni». Un precedente stridente, preoccupante, sconfortante e inammissibile, che vede la Santa Sede, Stato estero, chiedere conto di una legge allo Stato Italiano.

Immancabili anche le prime reazioni politiche. “Il Vaticano ha consegnato una nota al Governo Draghi per il DDL Zan. Niente da dire invece per quella ungherese. Bene, ora, oltre che a difesa della laicità dello Stato e delle leggi, il governo dovrà esprimersi sul tema!“, ha cinguettato Elio Vito, deputato di Forza Italia, centrando il punto. Mai fino ad oggi Mario Draghi ha espresso opinioni sulla legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo. Adesso dovrà farlo.

Noi siamo sempre stati favorevoli a norme molto molto forti contro la omotransfobia, e rimaniamo favorevoli a queste norme e al ddl Zan, ma siamo sempre stati aperti al confronto in Parlamento e guarderemo con il massimo spirito di apertura ai nodi giuridici“, ha ribadito Enrico Letta a Radio Anch’io. “Siamo pronti a guardare i nodi giuridici pur mantenendo un favore sull’impianto perchè la norma è di civiltà per il nostro Paese, il nostro èsempre stato un atteggiamento di apertura“.

CONCORDATO, cosa è

I Patti Lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929. Sottoposti a revisione nel 1984, con il famigerato “concordato” di 14 articoli, regolano ancor oggi i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

14 articoli che intendono affermare e tutelare:

Art 1: L’indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).
Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di “urgente necessità”.
Art 6: Le festività religiose.
Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
Art 9: L’istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
Art 11: L’assistenza spirituale.
Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.
Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.
Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, vi si impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze, per il tramite di un’apposita commissione paritetica.

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