Unioni civili, l’assegno di mantenimento in caso di scioglimento dovrà tenere conto anche del periodo di convivenza

I giudici hanno sottolineato che la convivenza non va vista come un elemento isolato della vita familiare, ma come una componente fondamentale e integrante della stessa.

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In caso di dissoluzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, il principio fondamentale sull’assegno di mantenimento è che esso debba essere calcolato tenendo conto anche del periodo di convivenza precedente alla formalizzazione dell’unione.

Un’interpretazione applicata indipendentemente dalla data in cui è iniziata la relazione, anche se antecedente all’entrata in vigore della legge Cirinnà (legge n. 76/2016).

Il punto di svolta in questa materia è stata una decisione del 2019 concernente il caso di due donne, una residente a Pordenone e l’altra a Mira, che avevano trasformato la loro convivenza di fatto in un’unione civile nel 2016, dopo tre anni di vita congiunta.

Questa linea interpretativa è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza che stabilisce un precedente di rilevanza nazionale. La decisione ha esteso l’applicazione delle norme previste dalla legge sul divorzio del 1970 anche alle unioni civili, garantendo così parità di trattamento e l’assenza di discriminazioni per le coppie dello stesso sesso.

In questo modo, si riconosce pienamente l’importanza della convivenza pregressa nelle unioni civili, allineando i diritti e gli obblighi di queste coppie a quelli già riconosciuti nelle relazioni eterosessuali. Vediamo cosa significa nel dettaglio.

Una battaglia legale che dura da cinque anni

La recente disputa giuridica sull’interpretazione della legge Cirinnà in materia di assegno di mantenimento – portata avanti dall’avvocata Maria Antonia Pili – dura in realtà da ben cinque anni.

Il processo legale si sposterà ora alla Corte d’Appello di Trieste per una nuova valutazione sui criteri necessari all’assegnazione dell’assegno di mantenimento. La direzione presa dalla giurisprudenza è però ormai chiara: in caso di fine dell’unione civile, se una delle parti si trova senza risorse economiche adeguate e senza la capacità di procurarsele, il giudice deve considerare anche il periodo di convivenza pregresso.

Nel caso specifico, sono stati presi in considerazione anche la perdita di opportunità professionale derivante dal trasferimento da Venezia a Pordenone e le scelte di carriera effettuate dopo il trasloco in Friuli.

I giudici hanno sottolineato che la convivenza non va vista come un elemento isolato della vita familiare, ma come una componente fondamentale e integrante della stessa. Questa visione allarga notevolmente il contesto in cui si valutano le responsabilità e i diritti all’interno delle unioni civili, riconoscendo la piena rilevanza di tutti gli aspetti della vita condivisa tra le parti.

La decisione iniziale della Corte d’Appello si basava sull’argomento che le scelte di vita fatte dalla coppia durante il periodo di convivenza, antecedente all’entrata in vigore della legge 76/2016 (legge Cirinnà), non potessero avere effetti retroattivi. Questa posizione non considerava però il contesto specifico delle coppie omosessuali, per le quali, prima della Cirinnà, l’unica opzione legale disponibile era quella di vivere come coppia di fatto.

In questo contesto, è significativo il riferimento fatto dalle Sezioni Unite alla condanna inflitta all’Italia nel 2015 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. La Corte europea aveva criticato l’Italia per non aver fornito un quadro giuridico adeguato per la tutela delle unioni omosessuali. La coppia in questione, residente tra Pordenone e Venezia, si era separata dopo due anni di unione civile, iniziativa presa dalla parte economicamente più forte.

Il Tribunale di Pordenone, valutando il caso, aveva evidenziato un evidente squilibrio nelle condizioni economico-patrimoniali delle due donne, attribuibile alle scelte di vita fatte durante la loro relazione. Il giudice Gaetano Appierto aveva preso in considerazione l’intera durata della relazione, a partire dal momento in cui la coniuge di Mira aveva lasciato il suo lavoro e la casa dei genitori a Venezia, scegliendo di trasferirsi a Pordenone per dedicare più tempo alla compagna.

Questa scelta, che comportava il sacrificio di un’opportunità lavorativa economicamente più vantaggiosa, era stata presa per dare priorità al legame affettivo con la partner. Riconoscendo la “perdita di chance”, il giudice aveva stabilito un assegno di mantenimento di 550 euro.

Ora, con le nuove direttive stabilite dalle Sezioni Unite, la Corte d’Appello di Trieste dovrà rivalutare il contenzioso sotto una nuova prospettiva, che implica una comprensione più ampia e inclusiva delle dinamiche e delle scelte di vita all’interno delle unioni civili, riconoscendo l’interdipendenza economica e sociale che caratterizza tali relazioni.

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