Legge Fine Vita, la Camera approva ma ora sarà battaglia in Senato. Il testo integrale

Ma non è l'eutanasia legale, bensì una proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita.

Legge sull'Eutanasia a rischio, tra rinvii e discordanze
"È fondamentale che la spinta per il referendum sia arrivata proprio da parte di chi vive in prima persona la realtà della malattia e della disabilità, insieme a grandi personalità del mondo della scienza e della cultura" (Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni)
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La proposta di legge sul fine vita è stata approvata dall’Aula della Camera dei Deputati con 253 voti a favore, 117 contrari ed un astenuto. Ora la palla passa al Senato, dove i numeri della maggioranza sono esigui, come tristemente appurato con il DDL Zan, a causa di un centrodestra che ha provato in tutti i modi ad impallinare la legge anche a Montecitorio.

Nonostante i passi indietro della proposta di legge rispetto alla stessa sentenza ‘Cappato’ della Corte costituzionale e la bocciatura degli emendamenti per una piena legalizzazione dell’eutanasia, l’approvazione del testo alla Camera rappresenta un passaggio positivo”, hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Finalmente il Parlamento dà segno di voler provare ad assumersi le proprie responsabilità. Non sarebbe mai accaduto senza il coraggio di persone come Piergiorgio Welby, Fabiano Antoniani e Davide Trentini, che resero pubblica la loro scelta, senza le disobbedienze civili e senza 1.240.000 persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia attiva facendo emergere una profonda consapevolezza e volontà popolare“.

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L’articolo 1 della legge rimarca “la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita“.

Non ci facciamo illusioni“, hanno proseguito Filomena Gallo e Marco Cappato. “Siamo ben consapevoli della difficoltà che rappresenta il passaggio al Senato, nonché degli effetti discriminatori del testo nella versione attuale, che esclude dalla possibilità di accedere all’aiuto a morire i pazienti “non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” (come ad esempio solitamente sono i malati terminali di cancro e alcune malattie neurovegetative). È per questo indispensabile che la legge sia immediatamente calendarizzata al Senato e per questo ci mobiliteremo nelle piazze italiane dall’8 al 10 aprile. Al Senato sarà poi necessario superare le odiose discriminazioni previste dalla legge così come approvata in prima lettura dalla Camera. Ci appelliamo ai gruppi che hanno votato a favore perché immediatamente iscrivano all’ordine del giorno la legge, in modo da accelerare il necessario processo migliorativo di un testo che riprenda quanto sancito dalla Consulta, rispondendo all’invito di tutelare le persone più fragili e – aggiungiamo noi sulla base dell’esperienza quotidiana dell’Associazione – non si discrimini chi oggi non rientra nelle condizioni previste dal testo uscito dalla Camera oggi“.

Otto gli articoli del DDL. Tra i punti più dibattuti l’obiezione di coscienza, che potrà riguardare medici e personale sanitario, per quanto gli ospedali pubblici saranno tenuti ad assicurare che sia comunque possibile esercitare il diritto al suicidio assistito.

Se l’articolo 1 riassume le finalità della legge e i princìpi etici sui quali la stessa si basa per garantire una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie, l’articolo 2 definisce il trattamento eutanasico, che è qualificato come la somministrazione di farmaci, compiuta da personale medico, che mette fine, in modo immediato e indolore, alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 3 e su richiesta della medesima.

L’articolo 3 reca le condizioni e i presupposti per poter richiedere il trattamento eutanasico, disponendo che ha diritto di chiedere tale trattamento il paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere e le cui sofferenze fisiche o psichiche siano insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

L’articolo 4 interviene sui presupposti e sulle modalità della richiesta di trattamento eutanasico del paziente, che oltre ad adempimenti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, datata e firmata alla presenza di almeno due testimoni, che sottoscrivono a loro volta) deve rappresentare innanzitutto l’espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria. L’articolo 5 dispone in merito a tutti gli adempimenti a cui è tenuto il personale medico e sanitario prima di procedere al trattamento eutanasico.

L’articolo 6, comma 1, prevede che la dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal personale medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente. Ai sensi del comma 2, la persona deceduta a seguito di un intervento eutanasico praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

L’articolo 7 prevede i casi di non punibilità, specificando che le disposizioni degli articoli 575 (omicidio) 579 (omicidio del consenziente) 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, e a tutti coloro che agevolino o aiutino il paziente nell’accesso al trattamento eutanasico, al sussistere di determinate condizioni dettagliatamente specificate.

Il testo integrale del ddl fine vita

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di chiedere assistenza medica per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, con i presupposti, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Art. 2.

(Definizione di trattamento eutanasico)

1. Si definisce « morte volontaria medicalmente assistita » il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, all’esito del percorso disciplinato dalle norme della presente legge, taluno pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Tale persona deve altresì trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta;

b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile;

c) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o dipendente da trattamenti farmacologici o dipendente totalmente dall’assistenza da terzi;

d) essere assistita dalla rete per le cure palliative, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, o avere espressamente rifiutato tale assistenza.

 

Art. 4.

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta è espressa per iscritto nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita è consegnata o trasmessa al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un altro medico di fiducia.

3. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento, senza requisiti di forma e con qualunque mezzo idoneo a palesare la volontà della persona.

 

Art. 5.

(Personale medico e sanitario)

1. Le procedure per la morte volontaria medicalmente assistita devono essere esercitate nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze e da evitare abusi. La persona che esprime la richiesta ha la facoltà di indicare chi deve essere informato e chi può essere presente all’atto del decesso.

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo trasmette al comitato per l’etica nella clinica, di cui all’articolo 6, territorialmente competente. Il rapporto è corredato di una copia della richiesta e della documentazione clinica ad essa pertinente.

3. Il rapporto deve precisare se il paziente è adeguatamente informato della propria condizione clinica e della prognosi, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se il paziente è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, specificare se è assistito dalla rete per le cure palliative o se ha rifiutato tale assistenza.

4. Il comitato per l’etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere motivato sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico e alla persona che ha espresso la richiesta.

5. Ove il parere sia favorevole, il medico lo trasmette, con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che esegue le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, qualora ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o una struttura sanitaria residenziale pubblica.

6. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai commi da 1 a 5 sono inseriti nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico, ove già attivato.

7. Il medico presente all’applicazione delle procedure di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto ad accertare previamente, avvalendosi ove occorra della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà espressa dal richiedente e che permangano le condizioni di cui all’articolo 3.

8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 6.

(Comitati per l’etica nella clinica)

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i comitati per l’etica nella clinica presso le aziende sanitarie territoriali ed è disciplinato il loro funzionamento.

2. I comitati di cui al comma 1 sono autonomi e indipendenti e sono costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l’adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

 

Art. 7.

(Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato o concorso ad attuare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita né a coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata nell’attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;

b) la persona richiedente, al tempo del fatto, si trovasse in una delle seguenti condizioni: 1) fosse affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta; 2) fosse portatrice di una condizione clinica irreversibile; 3) fosse tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o dipendente da trattamenti farmacologici o dipendente totalmente dall’assistenza da terzi; 4) fosse assistita dalla rete per le cure palliative, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, o avesse espressamente rifiutato tale assistenza;

c) la persona richiedente, al tempo del fatto, fosse affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che essa riteneva intollerabili, e siano stati rispettati i princìpi generali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

 

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) determina i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

b) definisce i protocolli e le modalità dell’assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;

c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata che fa richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia e archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad esse relativa.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

 

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