Se il 20 ottobre arriverà alla Camera il DDL Zan contro l’omobitransfobia e la misoginia, la Regione Lazio ha ufficialmente dato il via all’iter della legge sulle “Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere“, incardinata oggi in IX Commissione regionale Pari opportunità.
Il testo approdato in Commissione è la sintesi organica di quattro diverse proposte precedentemente presentate e unificate dal gruppo di lavoro. La IX Commissione ha accolto il nuovo testo e, come da Regolamento, tra 15 giorni inizierà un percorso partecipato di audizioni che coinvolgeranno istituzioni e società civile al fine di arricchire il testo.
Nella proposta spiccano gli interventi per la protezione, l’accoglienza e il sostegno psicologico alle vittime di atti di discriminazione e violenza – come l’opportunità per la Regione di costituirsi parte civile nei processi – ma anche politiche attive del lavoro, campagne di sensibilizzazione e diffusione di una cultura del rispetto.
“La Regione Lazio ancora una volta è in prima linea sul tema dei diritti e, inserendosi nel dibattito a livello nazionale, sarà tra le prime Regioni a varare una normativa regionale sul tema“, ha commentato Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.
La bozza oggi presentata, che andrà chiaramente limata, comprende 21 articoli suddivisi in quattro sezioni, tra politiche regionali, programmazione e ambiti di intervento e strumenti operativi.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE NN. 15, 105, 129 E 156 IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Finalità
Art. 2 Costituzione di parte civile
Art. 3 Giornata contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
Capo II Politiche regionali, programmazione e ambiti di intervento
Art. 4 Politiche regionali.
Art. 5 Piano regionale degli interventi e delle azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e di assistenza alle vittime.
Art. 6 Interventi in materia di politiche attive del lavoro e di sviluppo socioeconomico.
Art. 7 Responsabilità sociale delle imprese.
Art. 8 Interventi in materia di politiche dell’istruzione e della formazione professionale.
Art. 9 Interventi per favorire la formazione del personale regionale.
Art. 10 Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del servizio Sanitario Regionale.
Art. 11 Promozione di eventi culturali.
Art.12 Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e sostegno alle vittime.
Art. 13 Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati.
Art.14 Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
CAPO III Strumenti Operativi
Art. 15 Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Art. 16 Ufficio per la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di discriminazioni
Art.17 Fondo di solidarietà per le vittime delle discriminazioni.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 18 Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”.
Art. 19 Clausola di salvaguardia.
Art. 20 Norma finanziaria.
Art. 21 Entrata in vigore.
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