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Donatore rivendica i diritti di genitore sul bambino avuto da una coppia lesbica

Il donatore di sperma ha la legge dalla sua parte, ma grazie ad un cavillo forse incostituzionale.

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2 min. di lettura

Anita Virga e Nonkululeko Ziqubu sono due ragazze lesbiche che hanno una relazione stabile. Vivono insieme da anni a Johannesburg, ma non sono sposate né unite civilmente. Solo pochi anni fa hanno avuto un bambino tramite l’inseminazione artificiale, grazie a un donatore di loro conoscenza.

Con questo, tra l’altro, avevano anche stipulato un contratto nel quale si assicurava che l’uomo non avrebbe mai rivendicato i diritti di genitore sul bambino. Ma andando contro l’accordo, ora il donatore lo rivuole indietro. E la legge potrebbe anche dargli ragione.

Il cavillo legale che potrebbe far togliere il bambino alla coppia dal donatore

A dar ragione al donatore sarebbe la sezione 40 del Children’s Act del Sud Africa. Tale legge prevede di riconoscere come genitori legali di un bambino (avuto tramite inseminazione artificiale) i due coniugi che lo crescono. È qui il problema, poiché, come già detto, Anita e Nonkululeko non sono sposate. 

Quindi, il donatore è visto come il padre, nonostante abbia semplicemente donato il seme, mentre a far nascere e crescere il piccolo ci hanno pensato le due ragazze.

Ma da questo caso è nata la possibilità che la sezione 40 del Children’s Act sia incostituzionale, soprattutto se si pensa che in Sud Africa la comunità LGBT gode di tutti i diritti, dalla legge contro le discriminazioni alla possibilità di sposarsi e di adottare un figlio.

Perché si è sollevato il dubbio di illegittimità? Semplicemente perché la legge dovrebbe specificare meglio le persone che crescono il bambino. Quindi, non solo i coniugi, come scritto ora, ma anche i conviventi permanenti, come il caso delle due ragazze lesbiche, che vivono assieme nonostante non sia sposate.

La richiesta della coppia

Nella nota depositata, si spiega che la legge:

non include le parole “compagno di vita permanente” dopo la parola “coniuge” e “marito”. La sezione 40 dovrebbe essere modificata per stabilire che “qualsiasi figlio nato da quel coniuge o compagno di vita permanente a seguito di tale fecondazione artificiale deve essere considerato a tutti gli effetti figlio di quei coniugi o conviventi permanenti“. 

In poche parole, la richiesta è che la legge specifichi che i diritti del genitore valgano per chi ha partorito il bambino e il/la proprio/a compagno/a con cui lo cresce. Nella fattispecie, invece, si dovrà andare a processo. 

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