Baby Sara, ecco la storia su cui l’Unione Europea ha emesso storica sentenza sulle famiglie arcobaleno

Vi raccontiamo la storia che ha coinvolto due mamme e la loro bambina.

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È notizia di ieri la storica sentenza della Corte di Giustizia europea che ha ribadito come gli Stati membri debbano riconoscere i figli delle famiglie arcobaleno. Una sentenza nata dal caso ribattezzato “baby Sara“, nome della figlia di V.M.A., cittadina bulgara, e K.D.K. donne che risiedono dal 2015 in Spagna e che si sono sposate nel 2018. Ricostruiamo questa storia che è un precedente fondamentale per normare il futuro riconoscimento di figli di coppie LGBTQ+.

La bimba nasce in Spagna e viene richiesta la trascrizione dell’atto di nascita in Bulgaria

La loro primogenita, S.D.K.A., è nata nel 2019 in Spagna. L’atto di nascita della bimba, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona le due madri come genitori della medesima. A questo punto V.М.А. ha chiesto al comune di Sofia di rilasciarle un atto di nascita per la bambina, dal momento che tale atto rilasciato dalle autorità bulgare era necessario per ottenere un documento d’identità bulgaro. A sostegno della sua domanda, V.М.А. ha presentato una traduzione in lingua bulgara, legalizzata ed autenticata, dell’estratto del registro dello stato civile spagnolo relativo all’atto di nascita di Sofia.

Il comune di Sofia rifiuta di trascrivere l’atto: manca l’identità del padre

Ma il Comune di Sofia ha invitato V.M.A. a fornire prove relative alla filiazione della bambina, in relazione all’identità della madre biologica. Questo perché il modello di atto di nascita vigente in Bulgaria prevede una sola casella per la «madre» 2, e un’altra per il «padre», e solo un nome può apparire in ciascuna di tali caselle. V.М.А. si è rifiutata di fornire l’informazione richiesta, e per tutta risposta il Comune di Sofia non ha rilasciato l’atto di nascita alla luce della mancanza di informazioni riguardanti l’identità della madre biologica del minore, e in considerazione del fatto che la menzione in un atto di nascita di due genitori di sesso femminile era contraria all’ordine pubblico bulgaro, che non autorizza il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

Il ricorso al Tribunale amministrativo e l’appello alla Corte di Giustizia Europea

V.M.A. ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Sofia, che si è domandato se il rifiuto da parte delle autorità bulgare di registrare la nascita di un cittadino bulgaro, avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un atto di nascita che designa due madri, rilasciato in quest’ultimo Stato membro, violi i diritti conferiti a detto cittadino dagli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale rifiuto renderebbe più difficile il rilascio di un documento d’identità bulgaro e, di conseguenza, andrebbe ad ostacolare l’esercizio da parte del minore del diritto alla libera circolazione e quindi il pieno godimento dei suoi diritti di cittadino dell’Unione.

Il giudice bulgaro si è a quel punto appellato alla Corte di Giustizia europea in merito all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE 5, degli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta, chiedendo se tali disposizioni obblighino uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita al fine di ottenere un documento d’identità per un minore, cittadino di tale Stato membro, la cui nascita in un altro Stato membro è attestata da un atto di nascita redatto dalle autorità di tale altro Stato membro, conformemente al diritto nazionale del medesimo, e che designa, quali madri di tale minore, una cittadina del primo di tali Stati membri e sua moglie, senza precisare quale delle due donne abbia dato alla luce la bambina.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea: obbligo di recepire l’atto di nascita tra stati membri dell’Unione Europea

Nella giornata di ieri la Corte ha sentenziato che nel caso di un minore cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In conclusione, poiché S.D.K.A. ha la cittadinanza bulgara, le autorità bulgare sono obbligate a rilasciarle una carta d’identità o un passaporto bulgaro, che indichi il suo cognome come risulta dall’atto di nascita emesso dalle autorità spagnole, indipendentemente dall’emissione di un nuovo atto di nascita. Tale documento, da solo o in combinazione con un documento rilasciato dallo Stato membro ospitante, deve permettere a un minore come S.D.K.A di esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, con ciascuna delle sue due madri, il cui status di genitore di tale minore sia stato accertato dallo Stato membro ospitante nel corso di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38.

L’Unione Europea tutela il diritto di circolazione e di condurre una normale vita familiare

Questo perché i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari. Dal momento che le autorità spagnole hanno accertato legalmente l’esistenza di un rapporto di filiazione, biologica o giuridica, tra S.D.K.A. e i suoi due genitori, attestato nell’atto di nascita rilasciato per il minore, V.M.A. e K.D.K, in quanto genitori di un cittadino dell’Unione minorenne di cui hanno la custodia effettiva, devono quindi vedersi riconosciuto da tutti gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38, il diritto di accompagnare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi diritti.

Ne risulta che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere tale rapporto di filiazione al fine di consentire a S.D.K.A. di esercitare, insieme a ciascuno dei suoi due genitori, il proprio diritto alla libera circolazione. D’altro lato, i due genitori devono disporre di un documento che li autorizzi a viaggiare con tale minore

È infine chiaro che lo status delle persone rientri nella competenza degli Stati membri, che sono liberi di prevedere o no, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la genitorialità di queste ultime. Detto ciò, nell’esercizio di tale competenza ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo.

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