Il recente referendum in Svizzera per il matrimonio egualitario, con il trionfo dei ‘SÌ’ che hanno confermato la legge approvata dal parlamento a fine 2020, ha fatto clamore anche in Italia, dove in tanti, il più delle volte inopinatamente, hanno annunciato simili iniziative per il Bel Paese. Ma nel nel nostro ordinamento non è previsto il referendum propositivo bensì solo quello abrogativo, che necessità di una legge ordinaria già esistente, approvata dai due rami del parlamento. E in Italia non c’è alcuna legge che contempli il matrimonio egualitario.

Luigi Testa, Assistant Professor di Diritto costituzionale presso l’Università Bocconi, ha in tal senso provato a delineare una strada alternativa dalle pagine di Domani. Una strada chiamata proposta di legge di iniziativa popolare, da proporre raccogliendo 50mila firme (anche con lo Spid). L’articolo 71 della Costituzione lo consente. Raccolte almeno 50.000 firme il parlamento sarebbe politicamente obbligato a cominciarne la discussione. Al Senato, inoltre, la commissione competente dovrebbe iniziarne l’esame entro e non oltre un mese dall’assegnazione da parte del presidente. Diversamente dalle altre proposte di legge, inoltre, il disegno di iniziativa popolare non decade con la fine della legislatura e l’inizio di un’altra.

Bisognerebbe poi confrontarsi con l’articolo 29 della Costituzione, che sottolinea come “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio“, e il codice civile entrato in vigore nel 1942, che ancora oggi stabilisce come i coniugi debbano essere persone di sesso diverso. Ma se è vero che l’articolo 29 della Costituzione non rende costituzionalmente necessario il riconoscimento del matrimonio egualitario, rimarca Luigi Testa su Domani, è vero anche il contrario, perché la stessa norma non rende illegittimo il riconoscimento del matrimonio omosessuale. Nel famigerato articolo 29 c’è sì scritto che vanno protette le famiglie fondate tra uomo e donna, ma non c’è scritto da nessuna parte che non vadano protette anche le famiglie fondate sul matrimonio tra uomo e uomo o donna e donna. In conclusione, tutto ciò rimarrebbe nella piena discrezionalità del legislatore che volesse dar seguito ad un’iniziativa popolare in tal senso.

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Poi se il Parlamento italiano volesse semplicemente mettersi al paro del resto dell’Europa occidentale, perché siamo rimasti l’ultimo Paese a non aver approvato una legge sul matrimonio egualitario, tutto sarebbe più semplice, rapido e costituzionalmente parlando inattaccabile.

Proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

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